Art. 4. Adempimenti per la formazione professionale continua Fermo restando il dovere deontologico dell'aggiornamento professionale, ogni iscritto all'albo al fine di adempiere al dovere di formazione professionale continua, deve conseguire - in questa prima fase di avviamento del progetto - almeno: dieci crediti formativi nel corso del primo anno solare; venti crediti formativi nel corso del secondo anno solare; trenta crediti formativi nel corso del terzo anno solare; e comunque non meno di sessanta nel corso dei primi tre anni, scegliendo in completa liberta' gli eventi formativi piu' rispondenti alle proprie esigenze e privilegiando le aree specifiche dell'attivita' professionale con particolare riferimento alla propria area.