Art. 4.
        Adempimenti per la formazione professionale continua

    Fermo   restando   il   dovere   deontologico  dell'aggiornamento
professionale,  ogni iscritto all'albo al fine di adempiere al dovere
di  formazione  professionale  continua,  deve conseguire - in questa
prima fase di avviamento del progetto - almeno:
      dieci crediti formativi nel corso del primo anno solare;
      venti crediti formativi nel corso del secondo anno solare;
      trenta crediti formativi nel corso del terzo anno solare;
      e comunque non meno di sessanta nel corso dei primi tre anni,
scegliendo in completa liberta' gli eventi formativi piu' rispondenti
alle   proprie   esigenze   e   privilegiando   le   aree  specifiche
dell'attivita' professionale con particolare riferimento alla propria
area.