Art. 6. Certificazione Il perito industriale, che intende acquisire la certificazione, richiedera' al collegio la verifica del percorso formativo completato nell'anno solare. In tal caso e' tenuto a presentare apposita domanda, corredata della documentazione prescritta. La richiesta della certificazione presentata al collegio sara' convalidata previa verifica, entro sessanta giorni, nel caso di rilievi da parte del collegio, notificati al richiedente, il termine slittera' e decorrera' a partire dalla data di deposito della regolarizzazione. Il rilascio della certificazione del percorso di formazione continua e' sospeso nel caso in cui il perito industriale sia incorso in provvedimenti disciplinari.