Art. 6.
                           Certificazione

    Il  perito  industriale, che intende acquisire la certificazione,
richiedera' al collegio la verifica del percorso formativo completato
nell'anno  solare.  In  tal  caso  e'  tenuto  a  presentare apposita
domanda, corredata della documentazione prescritta.
    La  richiesta  della  certificazione presentata al collegio sara'
convalidata  previa  verifica,  entro  sessanta  giorni,  nel caso di
rilievi  da parte del collegio, notificati al richiedente, il termine
slittera'  e  decorrera'  a  partire  dalla  data  di  deposito della
regolarizzazione.
    Il  rilascio  della  certificazione  del  percorso  di formazione
continua e' sospeso nel caso in cui il perito industriale sia incorso
in provvedimenti disciplinari.