(all. 1 - art. 1)
Proposta  di  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di
        origine controllata «Corti Benedettine del Padovano»

                               Art. 1
                        Denominazioni e vini
    La  denominazione  di  origine controllata «Corti Benedettine del
Padovano»  e'  riservata  ai vini che rispondono alle condizioni e ai
requisiti  prescritti  dal presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
      bianco;
      rosso (anche in versione rosato e novello);
      Merlot;
      Cabernet   (da   Cabernet  franc  e/o  Cabernet  sauvignon  e/o
Carmenere' - anche in versione «riserva»);
      Cabernet Sauvignon;
      Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese - anche in versione
«riserva» e «passito»);
      Refosco dal peduncolo rosso (anche in versione «riserva»);
      Pinot bianco;
      Pinot grigio;
      Chardonnay (anche in versione spumante e frizzante);
      Sauvignon;
      Tocai italico (da Tocai friulano);
      Moscato spumante o spumante (da Moscato giallo);
      Passito (da Moscato giallo).
                               Art. 2.
                         Base ampelografica
    I  vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine
del  Padovano»  con  uno dei seguenti riferimenti Pinot Bianco, Pinot
grigio,  Chardonnay,  Sauvignon, Tocai, Merlot, Cabernet (da Cabernet
franc  e/o  Cabernet  Sauvignon  e/o  Carmenere), Cabernet Sauvignon,
Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese) e Refosco d.p.r., devono
essere  ottenuti  da  uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito
aziendale,  con  i  corrispondenti  vitigni per almeno l'85%. Possono
concorrere,  fino  a  un  massimo  del 15%, le uve e altri vitigni di
colore  analogo,  non  aromatiche,  idonei  alla  coltivazione per le
province di Padova e Venezia.
    I  vigneti  delle  varieta'  Cabernet  franc, Cabernet Sauvignon,
Carmenere,  Raboso  Piave e Raboso veronese devono essere iscritti in
albi distinti per ciascuna varieta'.
    Il vino a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine
del  Padovano»,  seguito  dalla  specificazione «bianco», e' ottenuto
dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti
dai  vigneti  di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui
al comma 1, nella seguente composizione:
    Tocai  friulano per almeno il 50%, altre varieta' a bacca bianca,
congiuntamente   o   disgiuntamente,   non  aromatiche,  elencate  al
precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
    Il vino a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine
del Padovano», seguito o meno dalla specificazione rosso, e' ottenuto
dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti
dai  vigneti  di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui
al comma 1, nella seguente composizione:
      Merlot dal 60 al 70%;
      Raboso Piave e/o Veronese in misura non inferiore al 10%;
      altre  varieta' a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente,
non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del
30%.
    Il vino a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine
del  Padovano»  Moscato  spumante  o  Spumante  e'  ottenuto  da  uve
provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con il vitigno
Moscato  giallo  per  almeno  il  95%, per la rimanente parte possono
concorre  le  uve  a  bacca  bianca,  idonee alla coltivazione per le
province  nel  cui  territorio  ricade  il  vigneto,  in  misura  non
superiore al 5% del totale delle viti iscritte all'albo.
    Il vino a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine
del  Padovano»  Passito  e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini,
delle  seguenti  varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito
aziendale,  iscritti  agli  albi  di  cui  al comma 1, nella seguente
composizione:
      Moscato Giallo non meno del 70%;
      altre  varieta' a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente
elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 30%.
                               Art. 3.
                    Zona di produzione delle uve
    La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Corti  Benedettine  del  Padovano»  comprende in toto i
territori  dei  comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande,
Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Brugine, Candiana, Cartura, Casalserugo,
Conselve, Due Carrare, Legnaro, Masera' di Padova, Pernumia, Piove di
Sacco, Polverara, Ponte S. Nicolo', Pontelongo, S. Angelo di Piove di
Sacco,  S. Pietro Viminario, Terrassa Padovana e Tribano e in parte i
comuni   di   Albignasego,  Battaglia  Terme,  Codevigo,  Correzzola,
Monselice  e  Pozzonovo  in  provincia  di  Padova, nonche' parte dei
comuni di Cona e Cavarzere in provincia di Venezia.
    Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal ponte sul fiume Adige
di  Anguillara  Veneta,  il  confine costeggia l'argine sinistro fino
alla  localita'  S.Antonio in comune di Cavarzere. Dalla localita' S.
Antonio,  procedendo  in linea retta verso nord, il confine raggiunge
la  Corte  -  Buriolo  e,  seguendo  il  corso dello Scolo Secondario
Inferiore,  arriva al Canale Primario Inferiore fino all'idrovora «Il
Macchinone». Da qui, seguendo verso est l'argine del Canal dei Cuori,
incrocia  la  S.P. Romea-Cavarzere che percorre fino all'incrocio con
la  strada  comunale  Bruso-Foresto.  All'incrocio, girando a destra,
arriva  in centro della localita' Bruso, e girando a sinistra, giunge
in localita' Concola. Quindi prosegue, passando per la Corte Barison,
fino  alla  chiesa  di Cantarana da qui gira a destra e parallelo, ad
una  profondita'  di 300 metri, a via Cordonazzetti raggiunge la S.P.
Rebosola. All'incrocio, il confine svolta a destra e percorre la S.P.
Rebosola fino ad incontrare sulla sinistra via S. Donato in localita'
Cive',  la  percorre  tutta  passando  per  il centro di Cive' fino a
raggiungere il ponte sul canale Barbegara, quindi attraversa il ponte
per  poi  svoltare  a  sinistra  e  percorrere  tutta  la  strada che
costeggia  l'argine  sinistro del canale Barbegara fino a raggiungere
la  S.P.  Romea-Cavarzere.  All'incrocio,  il confine svolta a destra
percorrendo  la  S.P.  Romea-Cavarzere fino a raggiungere la S.S. 307
Romea,  da  qui,  girando  a sinistra, la percorre fino alla idrovora
Vaso  per poi seguire i confini comunali di Codevigo, Piove di Sacco,
S.  Angelo di Piove, Legnaro, Ponte S. Nicolo', fino ad incrociare il
confine  tra  i  comuni  di  Padova, Ponte San Nicolo' e Albignasego.
Prosegue quindi lungo il confine comunale tra Albignasego e Padova in
direzione  ovest,  passando  sopra  la  localita' S. Giacomo, fino ad
incrociare  l'autostrada  Padova  Bologna. Il confine prosegue per il
tracciato    autostradale    fino    ad    incrociare    la    strada
Masera-Albignasego che segue, in direzione nord, fino ad Albignasego,
per poi svoltare ad ovest seguendo la strada comunale per Sorci Verdi
fino  al  Ponte  della  Fabbrica  fino  ad  incontrare  la SS. n. 16;
prosegue  su  questa  in  direzione  sud,  sino  all'incrocio  con la
frazione  S. Bortolo. Il confine gira quindi a sinistra per il centro
di Pozzonovo, prosegue per Capolcastro e Stroppare fino a raggiungere
la  S.P.  Stanghella-Stroppare;  all'incrocio si gira a sinistra e si
prosegue in direzione di Anguillara Veneta. Arrivati ad incrociare il
confine  comunale  tra  Anguillara  e  Boara  Pisani,  si  prende  in
direzione sud, seguendo il medesimo confine, fmo ad arrivare al fiume
Adige;  da  qui  si  prosegue  lungo  la strada arginale raggiungendo
nuovamente il punto di partenza al ponte sul fiume Adige in comune di
Anguillara Veneta.
                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
    Le  condizioni  ambientali  dei vigneti destinati alla produzione
dei  vini  a  denominazione di origine controllata «Corti Benedettine
del  Padovano»  devono  essere  quelle  normali  della  zona e atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
    I  vigneti  devono  trovarsi  su terreni idonei per le produzioni
delle uve atte a dare i vini della denominazione di origine di cui si
tratta.
    Sono da escludere i terreni torbosi ed eccessivamente sabbiosi.
    Per  gli  impianti di viti realizzati successivamente all'entrata
in vigore del presente disciplinare la densita' dei ceppi di vite per
ettaro non puo' essere inferiore a 2.500 in coltura specializzata.
    Le   viti  devono  essere  allevate  esclusivamente  a  spalliera
semplice e doppia.
    La  potatura,  in  relazione  ai  suddetti sistemi di allevamento
della vite, deve essere tendenzialmente corta.
    E' vietata ogni pratica di forzatura.
    E' consentita l'irrigazione di soccorso.
    La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo sono:

=====================================================================
                  |                        |  Titolo alcolometrico
                  |   produzione di uva    |volumico naturale minimo
    tipologia     |        (ton/ba)        |         (% vol)
=====================================================================
Tocai Friulano    |15                      |9,5
---------------------------------------------------------------------
Pinot Bianco      |13                      |10,0
---------------------------------------------------------------------
Pitnot Grigio     |12                      |10,0
---------------------------------------------------------------------
Chardonnay        |13                      |10,0
---------------------------------------------------------------------
Sauvignon         |13                      |10,0
---------------------------------------------------------------------
Moscato           |13                      |10,0
---------------------------------------------------------------------
Merlot            |15                      |10,5
---------------------------------------------------------------------
Cabernet          |13                      |10,5
---------------------------------------------------------------------
Cabernet Sauvignon|13                      |10,5
---------------------------------------------------------------------
Raboso            |14                      |10,0
---------------------------------------------------------------------
Refosco P.R.      |13                      |10,5

    Per  la  produzione  massima  ad ettaro e il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini
«bianco»,   «rosso»,   «spumante»,   «novello»,   e  «rosato»  si  fa
riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varieta' che le compone.
    I  vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine
del   Padovano»   designati   con  la  specificazione  devono  avere,
rispettivamente,  la  seguente  produzione massima ad ettaro e titolo
alcolometrico volumico naturale minimo.

=====================================================================
                  |                       |   titolo alcolometrico
                  |                       | volumico naturale minimo
    tipologia     |produzione uva (ton/ha)|         (% vol)
=====================================================================
Cabernet          |12                     |11,5
---------------------------------------------------------------------
Cabernet Sauvignon|12                     |11,5
---------------------------------------------------------------------
Raboso            |13                     |11,0
---------------------------------------------------------------------
Refosco P.R.      |12                     |11,5
---------------------------------------------------------------------
Refosco P.R.      |12                     |11,5

    Le  uve  destinate  alla  produzione del tipo «spumante», possono
avere  un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore
allo  9% vol. purche' la destinazione delle uve alla spumantizzazione
venga espressamente indicata negli appositi registri.
    Nel  caso  della  tipologia  «rosato» il quantitativo di prodotto
eccedente  la  resa  effettiva  del  70%  viene  preso in carico come
indicazione geografica tipica.
    Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti da
destinare  alla  produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere
riportati  nei  limiti di cui sopra purche' la produzione globale non
superi  del  20%  i  limiti  medesimi,  fermo  restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
    Per  i vigneti a coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.
    Per  la  produzione dei vini passiti si dovra' attuare la cernita
delle  uve  in  vigneto, mettendo a riposo un quantitativo di uve non
superiore  al  70%  della  produzione  massima  prevista  al presente
articolo.
                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
    Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio, devono essere effettuate all'interno del territorio dei
comuni  compresi,  in  tutto  o  in parte, nella delimitazione di cui
all'art.  3  del  presente disciplinare. Tuttavia, tenuto conto delle
situazioni  tradizionali,  e'  consentito  che  tali operazioni siano
effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Padova.
    In considerazione degli usi tradizionali della zona e' consentito
che le operazioni di elaborazione per la produzione dei vini spumanti
e frizzanti avvengano in tutto il territorio della Regione Veneto.
    E'  consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art.
1,  nei  limiti  stabiliti  dalle  norme comunitarie e nazionali, con
mosti  concentrati  ottenuti  da  uve  prodotte  nei vigneti iscritti
all'albo della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con
mosto concentrato rettificato o a mezzo della concentrazione a freddo
o altre tecnologie consentite.
    E'  ammessa  la colmatura dei recipienti contenenti i vini di cui
all'art. 1 entro un massimo del 5% con altri vini dello stesso colore
e  della  stessa  annata  aventi  diritto alla medesima denominazione
d'origine,  fermo restando l'obbligo di rispettare la presenza minima
del 85% della varieta' e dell'annata oggetto della designazione.
    La  tipologia  «rosato» deve essere ottenuta con la vinificazione
in rosato delle uve rosse.
    L'appassimento  delle uve deve avvenire in ambienti idonei e puo'
essere   condotto   con  l'ausilio  di  impianti  di  condizionamento
ambientale   purche'   operanti   a  temperature  analoghe  a  quelle
riscontrabili  nel  corso  dei  processi tradizionali di appassimento
escludendo   qualsiasi   sistema  di  deumidificazione  operante  con
l'ausilio del calore.
    Per  la  produzione  della  tipologia  «passito»  (da uve Moscato
giallo)  le  uve  non  possono essere ammostate prima del 31 dicembre
dell'anno   della   vendemmia   e  devono  raggiungere  un  contenuto
zuccherino  di  almeno  270  g/1.  Qualora  si  dovessero  verificare
situazioni   climatiche   eccezionali   la  Regione,  su  documentata
richiesta  da  parte  degli  interessati, puo' autorizzare l'anticipo
della data di inizio delle operazioni di ammostamento.
    Per  la  produzione  delle  tipologie  Rabosa  Passito le uve non
possono  essere  ammostate  prima  del  31 dicembre  dell'anno  della
vendemmia  e  devono  raggiungere  un  contenuto zuccherino di almeno
235 g/l.   Qualora  si  dovessero  verificare  situazioni  climatiche
eccezionali  la  Regione,  su  documentata  richiesta  da parte degli
interessati,  puo'  autorizzare l'anticipo della data di inizio delle
operazioni di ammostamento.
    La  tipologia «novello» deve essere ottenuta attuando il processo
della  macerazione carbonica per almeno il 40% delle uve raccolte nei
vigneti iscritti all'albo di cui all'art. 2.
    La  tipologia  «spumante» deve essere ottenuta esclusivamente per
fermentazione  naturale  sia  in  bottiglia  che  a  mezzo autoclave,
utilizzando  i mosti o i vini ottenuti dai vigneti iscritti agli albi
delle varieta' Chardonnay e Moscato giallo di cui all'art. 2.
    La  tipologia «frizzante» deve essere ottenuta esclusivamente per
fermentazione  naturale in bottiglia o autoclave, utilizzando i mosti
o   vini  ottenuti  dai  vigneti  iscritti  all'albo  della  varieta'
Chardonnay di cui all'art. 2.
    La  resa  dell'uva  in  vino non deve essere superiore al 70%, ad
esclusione  della  tipologia passito. Qualora la resa uva/vino superi
il  limite di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto
alla  denominazione  di  cui  trattasi.  Oltre detto limite decade il
diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata  per  l'intero
quantitativo prodotto.
    Per  le  tipologie «spumante» e «frizzante» le rese suddette sono
considerate al netto delle aggiunte permesse sulla partita (cuvee).
    Per  le  tipologie  «passito» e «Raboso passito», la resa massima
dell'uva  fresca in vino finito pronto per il consumo non deve essere
superiore al 45%.
    I  vini  Cabernet,  Cabernet  Sauvignon,  Raboso,  e  Refosco dal
peduncolo  rosso, possono essere designati con la menzione «riserva»,
solo  qualora  siano  sottoposti  ad  un periodo di invecchiamento di
almeno 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botte di legno, con decorrenza
dal 1° novembre dell'annata della vendemmia.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
    I  vini  di  cui  all'art.  1,  all'atto della loro immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
                Corti Benedettine del Padovano bianco
    Colore: giallo paglierino.
    Odore: dal profumo caratteristico.
    Sapore: asciutto, sapido, fine, vellutato.
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.
    Acidita' totale minima: 4,5 g/l.
    Estratto non riduttore: 15,0 g/l.
                Corti Benedettine del Padovano rosso
    Colore:   rosso  rubino  da  giovane,  tendente  al  granato  con
l'invecchiamento.
  Odore: intenso, con profumo caratteristico.
  Sapore: asciutto, intenso, vellutato, armonico.
  Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.
  Acidita' totale minima: 4,5 g/l.
  Estratto non riduttore: 18,0 g/l.
                Corti Benedettine del Padovano rosato
    Colore: rosato tendente al rubino.
    Odore: piacevolmente vinoso.
    Sapore: asciutto ed armonico.
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.
    Acidita' totale minima: 4,5 g/l.
    Estratto non riduttore: 17,0 g/l.
                Corti Benedettine del Padovano Tocai
    Colore:  giallo paglierino piu' o meno intenso, talvolta tendente
al verdognolo.
    Odore: dal profumo caratteristico.
    Sapore:asciutto, fresco, armonico.
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.
    Acidita' totale minima: 4,5 g/l.
    Estratto non riduttore: 15,0 g/l.
             Corti Benedettine del Padovano Pinot bianco
    Colore: paglierino chiaro.
    Odore: delicato, caratteristico.
    Sapore: secco, armonico.
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
    Acidita' totale minima: 4,5 g/l.
    Estratto non riduttore: 15,0 g/l.
             Corti Benedettine del Padovano Pinot Grigio
    Colore: giallo paglierino talvolta con riflessi ramati.
    Odore: delicato, intenso, caratteristico.
    Sapore: intenso, pieno, armonico, caratteristico.
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.
    Acidita' totale minima: 4,5 g/l.
    Estratto non riduttore: 15,0 g/l.
              Corti Benedettine del Padovano Chardonnay
    Colore: paglierino.
    Odore: fine, delicato, caratteristico.
    Sapore: asciutto, vellutato.
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
    Acidita' totale minima: 4,5 g/l.
    Estratto non riduttore: 15,0 g/l.
    E'  prevista  la tipologia spumante nei tipo «extra brut», «extra
dry»,  «dry»  o  «demi-sec»,  aventi un titolo alcolometrico volumico
totale minimo di 11,50% vol.
    E'  prevista  la tipologia frizzante nel tipo da secco ad amabile
avente un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 10,50% vol.
              Corti Benedettine del Padovano Sauvignon
    Colore: paglierino.
    Odore: caratteristico.
    Sapore: fresco, asciutto, armonico, caratteristico.
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
    Acidita' totale minima: 4,5 g/l.
    Estratto non riduttore: 15,0 g/l.
            Corti Benettine del Padovano spumante Moscato
    Spuma: sottile con grana fine e persistente.
    Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso.
    Odore: aromatico intenso caratteristico, fragrante.
    Sapore: dolce, aromatico caratteristico.
    Titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 di cui titolo
alcolometrico svolto minimo 6% vol.
    Acidita' totale minima: 5,0 g/l.
    Estratto non riduttore: 15,0 g/l.
                Corti Benedettine del Padovano Merlot
    Colore:  rosso  rubino  piuttosto intenso da giovane, tendente al
granato se invecchiato.
    Odore: intenso, fruttato, caratteristico.
    Sapore: asciutto, morbido, armonico.
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
    Acidita' totale minima: 4,5 g/l.
    Estratto non riduttore: 20,0 g/l.
               Corti Benedettine del Padovano Cabernet
    Colore:   rosso   rubino   intenso,   tendente   al  granato  con
l'invecchiamento.
    Odore: vinoso, caratteristico e persistente.
    Sapore:  asciutto,  pieno,  di  corpo,  austero  e  vellutato  se
invecchiato.
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol, - 12,50%
vol per la versione «riserva».
    Acidita' totale minima: 4,5 g/l.
    Estratto  non  riduttore:  20,0  gli  e  23  gr/l per la versione
«riserva».
         Corti Benedettine del Padovano Carbernet Sauvignon
    Colore:   rosso   rubino   intenso,   tendente   al  granato  con
l'invecchiamento.
    Odore: caratteristico e persistente.
    Sapore:  asciutto,  pieno,  di  corpo,  austero  e  vellutato  se
invecchiato.
    Titolo  alcolometrico  volumico  minimo: 11,50% vol. - 12,50% vol
per versione «riserva».
    Acidita' totale minima: 4,5 g/l.
    Estratto  non  riduttore:  21  g/l  e  24  g/l  per  la  versione
«riserva».
                Corti Benedettine del Padovano Raboso
    Colore:   rosso   rubino   intenso,   tendente   al  granato  con
l'invecchiamento.
    Odore:  marcato, tipico, con profumi di marasca e di violetta con
il prolungato invecchiamento.
    Sapore: secco, austero, sapido, piacevolmente acidulo.
    Titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, - 12,50
per la versione «riserva».
    Acidita' totale minima: 6,0 g/l.
    Estratto  non  riduttore:  22,0  g/l. e 25,0 gr/l per la versione
«riserva».
     Corti Benedettine del Padovano Refosco dal peduncolo rosso
    Colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato.
    Odore: caratteristico.
    Sapore: asciutto, di corpo.
    Titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 11,50% vol e 12,50
per la versione «riserva».
    Acidita' totale minima: 4,5 /l.
    Estratto  non  riduttore:  20,0  g/l  e 24,0 gr/l per la versione
«riserva».
               Corti Benedettine del Padovano Novello
    Colore: rosso rubino.
    Odore: fragrante, fine, caratteristico.
    Sapore: asciutto, talvolta abboccato, armonico e vellutato.
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.
    Acidita' totale minima: 5,0 g/l.
    Estratto non riduttore: 17,0 g/l.
            Corti Benedettini del Padovana Raboso Passito
    Colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento.
    Odore: caratteristico.
    Sapore: da secco ad amabile, vellutato.
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00 % vol.
    Acidita' totale minima: 5,0 g/l.
    Estratto non riduttore: 25,0 g/l.
               Corti Benedettine del Padovano Passito
    Colore: da giallo paglierino intenso a giallo dorato.
    Odore: caratteristico di passito, aromatico, fine.
    Sapore: amabile o dolce, armonico.
    Titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 13,00% vol di cui
almeno 11,00% vol effettivo.
    Acidita' totale minima: 5,5 g/l.
    Estratto non riduttore: 21,0 g/l.
    In  relazione  all'eventuale conservazione dei vini in recipienti
di legno, il sapore puo' rivelare un sentore di legno.
    E'  in  facolta'  del  Ministero politiche agricole e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  modificare  i  limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non
riduttore con proprio decreto.
                               Art. 7.
             Etichettatura, designazione e presentazione
    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  e similari. E' tuttavia
consentito  che  facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati,  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno il consumatore.
    Le  menzioni  facoltative  esclusi  i  marchi  e  nomi aziendali,
possono  essere  riportate  sull'etichetta  soltanto in caratteri non
piu'  grandi  o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di
origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive.
    L'indicazione  dell'annata  e' obbligatoria per i vini «riserva»,
«novello» e «passiti».
                               Art. 8.
                           Confezionamento
    Per  tutti  i  vini a denominazione di origine controllata «Corti
Benedettine del Padovano» confezionati in bottiglie fino a 5 litri e'
obbligatorio l'uso della chiusura con tappo raso bocca, mentre per le
bottiglie fino a 0,375 litri e' consentito l'uso del tappo a vite.
    Per  la  tappatura  di  vini spumanti e frizzanti si applicano le
norme vigenti in materia.