(all. 1 - art. 1)
Proposta  di  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di
              origine controllata «Riviera del Brenta»

                               Art. 1.
                        Denominazione e vini
    La  denominazione  di origine controllata «Riviera del Brenta» e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle  condizioni e ai requisiti
prescritti  dal  presente  disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
      bianco (anche in versione frizzante);
      rosso (anche in versione rosato e novello);
      spumante;
      Merlot;
      Cabernet   (da   Cabernet  franc  e/o  Cabernet  Sauvignon  e/o
Carmenere', anche in versione «riserva»);
      Raboso  (da Raboso Piave e/o Raboso veronese, anche in versione
«riserva»);
      Refosco  dal  peduncolo rosso o semplicemente Refosco (anche in
versione riserva»);
      Pinot bianco (anche in versione spumante e frizzante);
      Pinot grigio;
      Chardonnay (anche in versione spumante e frizzante);
      Tocai (da Tocai friulano).
                               Art. 2.
                         Base ampelografica
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Riviera del
Brenta»  con uno dei seguenti riferimenti Pinot Bianco, Pinot grigio,
Chardonnay,  Tocai (da Tocai friulano), Merlot, Cabernet (da Cabernet
franc  e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere), Raboso (da Raboso Piave
e/o  Raboso veronese) e Refosco d.p.r., devono essere ottenuti da uve
provenienti   da  vigneti  coltivati,  in  ambito  aziendale,  con  i
corrispondenti  vitigni  per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a
un  massimo  del  15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, non
aromatiche,  idonei  alla  coltivazione,  per le province di Padova e
Venezia.
    I  vigneti  delle  varieta'  Cabernet  franc, Cabernet Sauvignon,
Carmenere,  Raboso  Piave e Raboso veronese devono essere iscritti in
albi distinti per ciascuna varieta'.
    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata «Riviera del
Brenta» seguito dalla specificazione «bianco», e' ottenuto dalle uve,
dai  mosti  e  dai  vini,  delle  seguenti  varieta', provenienti dai
vigneti  di  un  unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al
comma  1,  nella  seguente composizione: Tocai friulano per almeno il
50%,  altre varieta' a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente,
non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del
50%.
    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata «Riviera del
Brenta» seguito dalla specificazione o meno «rosso» e' ottenuto dalle
uve,  dai  mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti dai
vigneti  di  un  unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al
comma 1, nella seguente composizione: Merlot per almeno il 50%, altre
varieta'   a   bacca  rossa,  congiuntamente  o  disgiuntamente,  non
aromatiche,  elencate  al  precedente  comma 1, fino a un massimo del
50%.
    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata «Riviera del
Brenta»  spumante, e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle
seguenti  varieta',  provenienti  dai  vigneti  di  un  unico  ambito
aziendale,  iscritti  agli  albi  di  cui  al comma 1, nella seguente
composizione:  Chardonnay  per  almeno il 60%, altre varieta' a bacca
bianca,  congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al
precedente comma 1, fino a un massimo del 40%.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La  zona  di produzione delle uve atta alla produzione dei vini a
denominazione  di  origine controllata «Riviera del Brenta» comprende
le  aree  viticole del bacino del fiume Brenta ricadenti in provincia
di  Venezia  e  Padova e piu' precisamente i territori dei comuni di:
Venezia  e  Padova  - Legenda (P) = parte del territorio (T) tutto il
territorio
    Venezia.
    Campagnalupia (P), Campolongo Maggiore (P), Camponogara (T), Dolo
(T),  Fiesso  d'Artico  (T),  Fosso'  (T),  Martellago (P), Mira (P),
Mirano  (T),  Noale  (T),  Pianiga (T), Salzano (T), S. Maria di Sala
(T), Scorze' (P), Spinea (T), Stra (T), Venezia (P), Vigonovo (T).
    Padova.
    Borgoricco (T), Cadoneghe (T), Campo S. Martino (P), Campodarsego
(T),  Camposanpiero (P), Curtarolo (T), Limena (Parte sx del Brenta),
Loreggia (P), Massanzago (T), Noventa Padovana (P), Padova (P), Piove
di  Sacco  (P),  S.G. Delle Pertiche (T), S. Giorgio in Bosco (P), S.
Giustina  in  Colle  (P),  S.  Angelo  di  Piove  (P),  Saonara  (P),
Trebaseleghe  (P), Vigodarzere (T), Vigonza (T), Villa del Conte (P),
Villanova di C.S.P. (T).
    Tale  zona  e'  cosi'  delimitata:  partendo  da via Valmarana in
comune  di  Noventa  Padovana  all'intersezione  della  autostrada A4
Serenissima,  la delimitazione prosegue lungo questa strada verso est
fino  al  semaforo,  ove  gira  a  destra  verso il centro di Noventa
Padovana  lungo  via  Roma;  superato  il ponte sul canale Piovego il
confine  gira  a sinistra lungo l'argine in via Argine Destro Piovego
per poi proseguire su strada bianca mentre il Canale Piovego delimita
il  territorio verso est fino a raggiungere il confine amministrativo
tra   Padova   e   Venezia.  Da  questo  punto  la  delimitazione  e'
rappresentata  da  tale  confine  fino  a che questo incrocia la S.P.
Vigonovese  per percorre questa in direzione sinistra verso Villatora
di  Saonara  lungo via III Novembre, alla fine della quale il confine
svolta  a  destra  in  via  XX Settembre  e  quindi a sinistra in via
Mazzini  fino  al  semaforo. A questo incrocio, girando a sinistra in
direzione  Saonara,  si  percorre  la  Strada dei Vivai per uscire al
primo  svincolo  a destra in direzione Legnaro e quindi a sinistra in
direzione Sant'Angelo di Piove di Sacco lungo via Morosini. Allo stop
la  delimitazione  gira  a sinistra per entrare a Saonara in via Roma
per  poi  proseguire  diritta  per la strada che diventera' prima via
Valmarana  e  poi  via  Caovilla  ed  entrare  quindi  nel  comune di
Sant'Angelo  di  Piove  di  Sacco  attraversando via Roma prima e via
IV Novembre poi. Superato il centro di Sant'Angelo, in corrispondenza
di  una curva a gomito a sinistra di via IV Novembre, il confine gira
a  destra proseguendo fino al semaforo che incrocia la S.P.12. Da qui
gira  a  destra  in direzione Piove di Sacco lungo via Alto Adige che
successivamente  diventa via Scardovara, per girare quindi a sinistra
in  via  T.  Vecellio,  che  percorre  interamente  fino al comune di
Campolongo  Maggiore  da dove, all'intersezione con via Righe, gira a
destra  in  direzione Corte. Oltrepassa quindi la ferrovia e prosegue
fino  al  semaforo  in  centro  del  paese  di  Corte, da dove gira a
sinistra per arrivare al fiume Brenta e oltrepassato il ponte, gira a
sinistra  in  via  Sampieri e quindi subito a destra in via Fiumazzo.
Questa   viene   percorsa  costeggiando  l'argine,  sino  al  confine
provinciale  tra  Padova  a  Venezia  da dove parte, sulla destra, il
canale  Cavaizza  che  rappresenta  il  limite sud-est del territorio
delimitato, fino ad arrivare sulla SS.309 Romea.
    Il  confine  territoriale  prosegue  quindi  verso  nord lungo la
statale  Romea  in  direzione  Venezia,  fino  al  canale Seriosa (km
122,1),  per girare a sinistra al semaforo, per via La Seriosa Veneta
Sinistra  verso  localita'  Casona;  quindi  attraversa il canale per
proseguire  lungo  via Sabbiona ed attraversare anche il Naviglio del
Brenta  e  la  ss.  11  Padova-Venezia.  Gira quindi a destra e poi a
sinistra  in  via  Risato  e  Bellin;  lungo la via incrocia lo scolo
Lusore, che diventa il limite dell'area seguendo lo scorrere naturale
verso est fino al punto di raccordo con il canale Tron. Ripercorrendo
il  Canale  Tron  verso  nord,  si  incontra via Ghebba (prosecuzione
stradale  di via Risato e Bellin) ed in direzione nord si passa sotto
l'autostrada  A4; si prosegue per via Oriago fino all'incrocio con la
Miranese,  quindi  si  gira  a  destra verso Mestre e poi a sinistra,
verso  nord,  lungo via Risorgimento in direzione Asseggiano (Palazzo
Friendenberg).  La  delimitazione  gira  successivamente  a  destra e
subito a sinistra per via Martiri di Marzabotto (brevemente via della
Spiga)  e  via della Vigna per riprendere via Martiri verso Case Dosa
da  dove,  allo  stop  gira  a  sinistra  lungo  via  Visinoni fino a
Zelarino;  al  semaforo  che  incrocia  la  ss. 245 Castellana gira a
destra  e  poi  a  sinistra  per via Scaramuzza e poi a destra in via
Paccagnella  fino  ad  incrociare  la  ferrovia  la quale delimita il
territorio  verso  nord  fino  ad  intersecare via Gatta. Lasciata la
ferrovia,  il  confine prosegue verso ovest lungo via Gatta fino alla
via Molino Marcello che percorre fino a via Marignana, su questa gira
a  destra  e  poi  a  sinistra  per  via  Chiesa  Gardigiano  fino ad
incrociare  via  Nuova  Moglianese  Gardigiano,  per  girare quindi a
sinistra ed entrare in frazione Cappella in comune di Scorze'.
    Arrivata   all'intersezione   con   la   ss. 245  Castellana,  la
delimitazione   gira   a   destra   in  direzione  Castelfranco  fino
all'incrocio  con  via  Manetti  (km  17,80)  e  quindi a sinistra in
direzione  Fossalta  di Trebaseleghe percorrendo via S. Tiziano, fino
al  centro di Fossalta; da qui gira a sinistra verso Massanzago ed al
primo  incrocio gira a destra per via Rustega sulla sp.44 per entrare
quindi  in  comune di Camposampiero lungo via Fossalta. All'incrocio,
la  delimitazione  gira  a  destra  per via Borgo Rustega, quindi via
Guizze di Rustega ed entra in comune di Loreggia e successivamente in
comune  di Camposampiero oltrepassando anche il Muson dei Sassi. Allo
stop  il confine gira a sinistra sulla ss. 307 fino all'incrocio, per
girare  quindi  a  destra  in direzione Cittadella in via S. Antonio,
oltrepassa  la  ferrovia  percorrendo  la  sp. 22, esce dal comune di
Camposampiero,  attraversa  la  localita'  Fratte  di  S. Giustina in
Colle, supera la ferrovia ed al km 27 gira a sinistra in via Militare
in  direzione  Villa  del  Conte;  allo  stop  gira a sinistra in via
Rettilineo,  attraversa  il  centro  del  comune  Villa del Conte per
girare  quindi  a  destra sulla sp. 58 fino a S. Giorgio in Bosco; da
qui  il  confine  supera l'incrocio con la ss. 47 proseguendo fino al
ponte  di  Carturo  sul  fiume Brenta sp. 27 Giarabassa. Da qui e' lo
stesso  fiume  che  verso  valle  delimita il confine ovest dell'area
interessata fino al limite amministrativo del comune di Padova; segue
questo  fino all'intersezione con la ss. 47 che percorre in direzione
Padova  fino  al  cavalcavia  con l'autostrada A4 Serenissima. Da qui
sara'  detta  autostrada  A4  che  in  direzione  Venezia delimita il
territorio  fino a raggiungere l'intersezione con la strada Noventana
in  comune  di  Noventa  Padovana,  via Valmarana e cioe' al punto di
partenza.
                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
    Le  condizioni  ambientali  dei vigneti destinati alla produzione
dei  vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta»
devono  essere  quelle normali della zona e atte a conferire alle uve
le specifiche caratteristiche di qualita'.
    I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti idonei per le
produzioni  delle  uve  atte  a  dare  i  vini della denominazione di
origine di cui si tratta.
    Sono da escludere i terreni torbosi o eccessivamente umidi.
    Per  gli  impianti di viti realizzati successivamente all'entrata
in vigore del presente disciplinare la densita' dei ceppi di vite per
ettaro non puo' essere inferiore a 2.500 in coltura specializzata.
    Le  forme  di  allevamento ed i sesti di impianto consentiti sono
quelli   normalmente   in   uso   nella   zona   e   precisamente  la
controspalliera   singola   e   doppia;  sono  vietate  le  forme  di
allevamento espanse a pergola, a tendone e a raggi.
    La  potatura  deve  essere  adeguata  alle  forme  di allevamento
suddette.
    E' vietata ogni pratica di forzatura.
    E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
    La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo sono:

=====================================================================
              |                          |   Titolo alcolometrico
              |                          |volumico naturale minimo (%
  Tipologia   |Produzione di uva (ton/ha)|           vol)
=====================================================================
Tocai Friulano|15                        |9,5
---------------------------------------------------------------------
Pinot Bianco  |13                        |10,0
---------------------------------------------------------------------
Pinot Grigio  |12                        |10,0
---------------------------------------------------------------------
Chardonnay    |13                        |10,0
---------------------------------------------------------------------
Merlot        |15                        |10,5
---------------------------------------------------------------------
Cabernet      |13                        |10,5
---------------------------------------------------------------------
Raboso        |14                        |10,0
---------------------------------------------------------------------
Refosco P.R.  |13                        |10,5

    Per  la  produzione  massima  ad ettaro e il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini
delle  tipologie «bianco», «rosso», «spumante», «novello», e «rosato»
si  fa  riferimento  ai limiti stabiliti per ciascuna varieta' che le
compongono.
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Riviera del
Brenta»  designati  con  la  specificazione  «riserva»  devono avere,
rispettivamente,  la  seguente  produzione massima ad ettaro e titolo
alcolometrico volumico naturale minimo.

=====================================================================
            |                       | Titolo alcolometrico volumico
 Tipologia  |Produzione uva (ton/ha)|    naturale minimo (% vol)
=====================================================================
Cabernet    |12                     |11,5
---------------------------------------------------------------------
Raboso      |12                     |11,0
---------------------------------------------------------------------
Refosco P.R.|12                     |11,0

    Le  uve  destinate  alla  produzione del tipo «spumante», possono
avere  un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore
al  9%  vol.  purche' la destinazione delle uve alla spumantizzazione
venga espressamente indicata negli appositi registri.
    Nel  caso  della  tipologia  «rosato» il quantitativo di prodotto
eccedente  la  resa  del  viene  preso  in  carico  come  indicazione
geografica tipica.
    Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti da
destinare  alla  produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere
riportati  nei  limiti di cui sopra purche' la produzione globale non
superi  del  20%  i  limiti  medesimi,  fermo  restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
    Per  i  vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva
ad  ettaro  deve  essere  rapportata  alla  superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
    Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio, devono essere effettuate all'interno del territorio dei
comuni  compresi  in  tutto  o  in  parte  nella delimitazione di cui
all'art. 3 del presente disciplinare.
    In considerazione degli usi tradizionali della zona e' consentito
che le operazioni di elaborazione per la produzione dei vini spumanti
e frizzanti avvengano in tutto il territorio della regione Veneto.
    E'  consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art.
1,  nei  limiti  stabiliti  dalle  norme comunitarie e nazionali, con
mosti  concentrati  ottenuti  da  uve  prodotte  nei vigneti iscritti
all'albo della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con
mosto concentrato rettificato o a mezzo della concentrazione a freddo
o altre tecnologie consentite.
    E'  ammessa  la colmatura dei recipienti contenenti i vini di cui
all'art. 1 entro un massimo del 5% con altri vini dello stesso colore
e  della  stessa  annata  aventi  diritto alla medesima denominazione
d'origine,  fermo restando l'obbligo di rispettare la presenza minima
dell'85% delle varieta' e delle annate oggetto della designazione.
    La tipologia «rosato» deve essere ottenuta dalla vinificazione in
rosato delle uve della tipologia «rosso».
    La  tipologia «novello» deve essere ottenuta attuando il processo
della  macerazione carbonica per almeno il 40% delle uve raccolte nei
vigneti iscritti all'albo di cui all'art. 2.
    Le  tipologie  «spumanti»  previste  all'art.  1,  devono  essere
ottenute  esclusivamente  per fermentazione naturale sia in bottiglia
che  a  mezzo  autoclave,  utilizzando  i mosti o i vini ottenuti dai
vigneti iscritti agli albi delle varieta' di cui all'art. 2.
    Le  tipologie  «frizzanti»  previste  all'art.  1,  devono essere
ottenute  esclusivamente  per  fermentazione  naturale, utilizzando i
mosti  o  vini ottenuti dai vigneti iscritti agli albi della varieta'
di cui all'art. 2.
    Possono  essere  elaborati  nelle  versioni  secco,  abboccato  e
amabile.
    La  resa  dell'uva  in  vino  non  deve  essere superiore al 70%.
Qualora  la  resa  uva/vino  superi il limite di cui sopra, ma non il
75%,   l'eccedenza  non  avra'  diritto  alla  denominazione  di  cui
trattasi.  Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per l'intero quantitativo prodotto.
    Per  le  tipologie  spumante  e  frizzante  le rese suddette sono
considerate al netto delle aggiunte permesse sulla partita (cuvee).
    I  vini  Cabernet, Raboso, e Refosco dal peduncolo rosso, possono
essere  designati  con  la  menzione  «riserva»,  solo  qualora siano
sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui
almeno  sei  mesi  in  botte di legno, con decorrenza dal 1° novembre
dell'annata della vendemmia.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
    I  vini  di  cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche.
                     «Riviera del Brenta» Bianco
    Colore: paglierino piu' o meno intenso;
    Odore: dal profumo caratteristico;
    Sapore: asciutto o amabile, sapido, vellutato;
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    Estratto non riduttore: 15,0 g/l.
                     «Riviera del Brenta» Rosso
    Colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
    Odore: intenso dal profumo caratteristico;
    Sapore: asciutto, vellutato e armonico;
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    Estratto non riduttore: 18,0 g/l.
                     «Riviera del Brenta» Rosato
    Colore: rosato, tendente al rubino, vivace;
    Odore: leggermente vinoso, con profumo caratteristico;
    Sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico;
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    Acidita' totale minima: 5,5 g/l;
    Estratto non riduttore: 17,0 g/l.
                    «Riviera del Brenta» Novello
    Colore: rosso rubino brillante con sfumature violacee;
    Odore: fruttato, caratteristico, persistente;
    Sapore: armonico, fresco, vivace;
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    Estratto non riduttore: 18,0 g/l.
Riviera  del  Brenta  spumante  -  Riviera  del  Brenta  Pinot bianco
          spumante - Riviera del Brenta Chardonnay spumante
    Spuma: vivace, fine;
    Colore: giallo paglierino, brillante;
    Odore: delicato con caratteristiche di fruttato;
    Titolo alcolometrico volumico totale: 11,50% vol;
    Acidita' totale minima: 6,0 g/l;
    Estratto non riduttore: 15,0 g/l.
Riviera del Brenta bianco frizzante - Riviera del Brenta Pinot bianco
         frizzante - Riviera del Brenta Chardonnay frizzante
    Spuma: vivace e persistente;
    Colore: giallo paglierino, brillante;
    Odore: con caratteristiche di fruttato;
    Sapore: secco o amabile, fruttato, fresco;
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    Acidita' totale minima: 6,0 g/l;
    Estratto non riduttore: 15,0 g/l.
                   «Riviera del Brenta» Chardonnay
    Colore: paglierino;
    Odore: fine, caratteristico;
    Sapore: asciutto, fine, talvolta morbido;
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;
    Acidita' totale minima: 5,0 g/l:
    Estratto non riduttore: 15,0 g/l.
                     «Riviera del Brenta» Tocai:
    Colore:  giallo paglierino piu' o meno intenso, talvolta tendente
al verdognolo;
    Odore: dal profumo caratteristico;
    Sapore: asciutto, fresco, armonico;
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    Estratto non riduttore: 15 g/l;
                  «Riviera del Brenta» Pinot bianco
    Colore: giallo paglierino scarico;
    Odore: delicato, caratteristico;
    Sapore: pieno, morbido e armonico;
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    Estratto non riduttore: 16,0 g/l.
                 «Riviera del Brenta» Pinot grigio:
    Colore: giallo paglierino talvolta con riflessi ramati;
    Odore: delicato, intenso, caratteristico;
    Sapore: intenso, pieno, armonico, caratteristico;
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    Acidita' totale minima: 5 g/l;
    Estratto non riduttore: 15 g/l;
                     «Riviera del Brenta» Merlot
    Colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
    Odore: intenso, delicato ed etereo se invecchiato;
    Sapore:  asciutto  o  abboccato,  sapido,  di  corpo, giustamente
tannico;
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    Estratto non riduttore: 20,0 g/l.
                    «Riviera del Brenta» Cabernet
    Colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
    Odore: caratteristico, intenso;
    Sapore:   asciutto,   sapido,   di   corpo,  lievemente  erbaceo,
caratteristico;
    Titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 11,50% vol; nella
versione «riserva» 12,50% vol;
    Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    Estratto  non  riduttore:  20,0 g/l, nella versione riserva» 23,0
g/l.
                     «Riviera del Brenta» Raboso
    Colore:   rosso   rubino  carico,  tendente  al  granato  con  il
prolungato invecchiamento;
    Odore: tipico, marcato di violetta e marasca;
    Sapore:  secco, austero, sapido, leggermente acidulo, giustamente
tannico;
    Titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo: 11,0% vol; nella
versione «riserva» 12,50% vol;
    Acidita' totale minima: 6,5 g/l;
    Estratto  non  riduttore: 22,0 g/l, nella versione «riserva» 25,0
g/l.
                    «Riviera del Brenta» Refosco
    Colore: rosso rubino intenso;
    Odore: caratteristico;
    Sapore: asciutto, rotondo, pieno, tendente all'amarognolo;
    Titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo: 11,5% vol; nella
versione «riserva» 12,5% vol;
    Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    Estratto  non  riduttore: 22,0 g/l, nella versione «riserva» 25,0
g/l.
    In  relazione  all'eventuale conservazione in recipienti di legno
il sapore dei vini puo' rivelare un sentore di legno.
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini  -  modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non
riduttore con proprio decreto.
                               Art. 7.
             Etichettatura designazione e presentazione
    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi
significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore.
    Le  menzioni  facoltative  esclusi  i marchi ed i nomi aziendali,
possono  essere  riportate  nell'etichettatura  soltanto in caratteri
tipografici  non  piu'  grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione  di  origine  del  vino,  salvo  le norme generali piu'
restrittive.
    L'indicazione   dell'annata  e'  obbligatoria  per  le  tipologie
«riserva» e «novello».
                               Art. 8.
                           Confezionamento
    Per  tutti i vini a denominazione di origine controllata «Riviera
del  Brenta» confezionati in bottiglie fino a 5 litri e' obbligatorio
l'uso  della  chiusura  con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie
fino a 0,375 litri e' consentito l'uso del tappo a vite.
    Per  la  tappatura  di  vini spumanti e frizzanti si applicano le
norme vigenti in materia.