IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego
del gas combustibile;
  Vista  la  legge  5  marzo 1990, n. 46, concernente le norme per la
sicurezza degli impianti;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  italiana  6
dicembre 1991, n. 447, concernente il regolamento di attuazione della
citata legge 5 marzo 1990;
  Sentita    l'apposita    commissione    tecnica    costituita   per
l'applicazione della legge 6 diceme 1971, n. 1083;
  Considerata  la necessita', ai sensi dell'art. 3 della citata legge
6  dicembre  1971,  n.  1083, di approvare le norme specifiche per la
sicurezza,  pubblicate  dall'Ente nazionale di unificazione (UNI), in
tabelle  con la denominazione UNI-CIG, la cui osservanza fa presumere
realizzati  secondo le regole della buona tecnica per la salvaguardia
della  sicurezza, i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli
impianti alimentati con gas combustibile;
  Considerato  che  le  predette  norme  si  estendono anche agli usi
similari  di  cui  all'art.  1 della citata legge 6 dicembre 1971, n.
1083,  e  cioe'  a  quelli  analoghi,  nel  fine  operativo, agli usi
domestici  e  da  questi differiscono perche' richiedono apparecchi o
installazioni diverse;
  Considerato  che,  ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica  6  dicembre 1991, n. 447, i materiali, i componenti e gli
impianti  costruiti  secondo  le  tabelle CEI e UNI-CIG, si presumono
soddisfare la regola dell'arte per la salvaguardia della sicurezza;
  Considerato  che  le  tabelle  UNI-CIG  relative  ai materiali e ai
componenti,   destinati   alla   realizzazione  degli  impianti,  non
rientrano  nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE sugli
apparecchi a gas combustibile;
  Considerato  che  le  predette  tabelle  UNI-CIG, pur mantenendo il
carattere  di  norme  volontarie,  e pertanto, non costituendo regole
tecniche  ai  sensi  della  direttiva  98/34/CE  che  ha  abrogato  e
sostituito   la   direttiva   83/189/CEE   e   successive  modifiche,
conferiscono  ai materiali, prodotti e impianti, costruiti secondo le
stesse  tabelle,  presunzione  di conformita' alle regole della buona
tecnica per la salvaguardia della sicurezza;
  Considerato che costituiscono altresi' riferimento di buona tecnica
per  la  salvaguardia  della  sicurezza sia le norme tecniche emanate
dagli  organismi  di  normalizzazione  di  cui  all'allegato II della
direttiva  98/34/CEE,  se  dette  norme  garantiscono  un  livello di
sicurezza  equivalente, sia le norme tecniche mutuamente riconosciute
equivalenti negli stati contraenti lo Spazio economico europeo;
  Considerata   la   necessita',   per  la  piu'  ampia  divulgazione
possibile,  di  pubblicare dette norme nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,   in  allegato  al  decreto  di  approvazione,
trattandosi  di norme finalizzate alla salvaguardia della sicurezza e
della  salute  delle  persone,  in  analogia alla pubblicazione delle
corrispondenti norme oggetto di disciplina comunitaria;
  Considerata  la  convenzione stipulata ai sensi dell'art. 46, comma
3,  della legge n. 128/1998 in data 18 dicembre 2000 e la convenzione
stipulata  in  data 25 novembre 2002 tra il Ministero delle attivita'
produttive   e   l'Ente  nazionale  italiano  di  unificazione  (UNI)
concernente  la pubblicazione delle norme di sicurezza nella Gazzetta
Ufficiale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  adottate,  ai  sensi  della  legge 6 dicembre 1971, n. 1083 e
pubblicate  in  allegato  al  presente  decreto,  le  seguenti  norme
tecniche per la salvaguardia della sicurezza (20° gruppo):
    1. UNI 10576: 1996:
      Protezione   delle  tubazioni  di  gas  durante  i  lavori  nel
sottosuolo;
      Errata Corrige - (3 marzo 2004).
    2. UNI 10845: 2000:
      Impianti a gas uso domestico - Sistemi di evacuazione.
    3. UNI 9036: 2001:
      Gruppi di misura con contatori a pareti deformabili.
    4. UNI 10640: 1997:
      Canne  fumarie  collettive  per  apparecchi  tipo  B a tiraggio
naturale;
      Errata Corrige - (3 marzo 2004).
    5. UNI 10641: 1997:
      Canne  fumarie  collettive  e  camini  a  tiraggio naturale per
apparecchi   a  gas  di  tipo  C  con  ventilatore  nel  circuito  di
combustione.
  Il  presente  decreto, con i relativi allegati, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 26 marzo 2004

                                                 Il Ministro: Marzano