Art. 4.
                     Ricevuta di partecipazione
  1.  La  cedola  di  caratura  speciale, che costituisce ricevuta di
partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
    1.a) denominazione del concessionario;
      b)  codice  identificativo del punto di vendita virtuale che ha
convalidato la giocata;
      c)  codice  identificativo  del  punto  di vendita emittente la
singola cedola di caratura;
      d)  identificativo o logo grafico del concorso pronostici a cui
la giocata si riferisce;
      e)  numero  del  concorso,  anno  e  data  di effettuazione del
medesimo;
    2.a) pronostici contenuti nella giocata;
      b)   numero   delle   colonne  o  delle  combinazioni  unitarie
accettate;
      c)  identificativo  univoco  assegnato  alla giocata a caratura
speciale assegnato dal totalizzatore nazionale;
      d)  numero  identificativo  della cedola di caratura speciale e
numero totale delle cedole di cui si compone la giocata;
      e)  importo  complessivo  della  giocata a caratura speciale ed
importo  della  singola  cedola di caratura speciale; l'importo della
cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore;
      f)  data  e  orario,  espresso  in  ora,  minuto  e secondo, di
accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
      g)  data e orario, espresso in ora, minuto e secondo, di stampa
della cedola di caratura speciale.
  2.  I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici
delle  cedole  di  caratura  speciale,  ferma restando l'unicita' dei
contenuti  delle  stesse,  definiti  dagli  articoli 20,  28 e 36 del
regolamento  generale  dei  concorsi  pronostici  su base sportiva ed
integrati dal presente decreto.
  3. Ciascuna cedola di caratura speciale, in originale ed integra in
ogni  sua  parte,  consente  la  riscossione,  in  quanto ricevuta di
partecipazione,  della  eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente
tra  l'importo  dei  premi realizzati con l'intera giocata a caratura
speciale ed il numero totale delle cedole emesse.
  4.  Il  punto  di  vendita virtuale trattiene l'aggio relativo alle
cedole di sistemi a caratura speciale non commercializzate e riscuote
le eventuali vincite con le stesse realizzate.
  Per  quanto  non espressamente disciplinato dal presente decreto si
rinvia  a  quanto  stabilito  dal  regolamento  generale dei concorsi
pronostici su base sportiva.
    Roma, 22 marzo 2004
                                          Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 398