Art. 4. Ricevuta di partecipazione 1. La cedola di caratura speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi: 1.a) denominazione del concessionario; b) codice identificativo del punto di vendita virtuale che ha convalidato la giocata; c) codice identificativo del punto di vendita emittente la singola cedola di caratura; d) identificativo o logo grafico del concorso pronostici a cui la giocata si riferisce; e) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo; 2.a) pronostici contenuti nella giocata; b) numero delle colonne o delle combinazioni unitarie accettate; c) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura speciale assegnato dal totalizzatore nazionale; d) numero identificativo della cedola di caratura speciale e numero totale delle cedole di cui si compone la giocata; e) importo complessivo della giocata a caratura speciale ed importo della singola cedola di caratura speciale; l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore; f) data e orario, espresso in ora, minuto e secondo, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale; g) data e orario, espresso in ora, minuto e secondo, di stampa della cedola di caratura speciale. 2. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici delle cedole di caratura speciale, ferma restando l'unicita' dei contenuti delle stesse, definiti dagli articoli 20, 28 e 36 del regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva ed integrati dal presente decreto. 3. Ciascuna cedola di caratura speciale, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura speciale ed il numero totale delle cedole emesse. 4. Il punto di vendita virtuale trattiene l'aggio relativo alle cedole di sistemi a caratura speciale non commercializzate e riscuote le eventuali vincite con le stesse realizzate. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si rinvia a quanto stabilito dal regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva. Roma, 22 marzo 2004 Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2004 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 398