Art. 10.
                    Trasmissioni per i non udenti

  1.  Nel  periodo  successivo  alla presentazione delle liste la RAI
cura  la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione
dei  programmi  delle  liste  e  delle loro principali iniziative nel
corso della campagna elettorale.
  2.  I  messaggi  autogestiti  di  cui  all'art.  4  possono  essere
organizzati,  su  richiesta  della  forza  politica  interessata, con
modalita'  che  ne  consentano la comprensione anche da parte dei non
udenti.