Art. 2. Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito: a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'art. 8 del presente provvedimento, nonche' le conferenze stampa di cui all'art. 9, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3; b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono realizzati con le modalita' di cui all'art. 4; c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono piu' specificamente disciplinati dall'art. 5; d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.