Art. 2.
      Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale

  1.   Nel   periodo   di  vigenza  del  presente  provvedimento,  la
programmazione   radiotelevisiva   nazionale   della   RAI  ha  luogo
esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
    a) la  comunicazione  politica, di cui all'art. 4, comma 1, della
legge  22 febbraio  2000,  n.  28, puo' effettuarsi mediante forme di
contraddittorio,  interviste  ed  ogni  altra  forma  che consenta il
raffronto  tra  differenti  posizioni  politiche  e  tra candidati in
competizione.  Essa  si  realizza  mediante  le  tribune elettorali e
politiche  disposte dalla Commissione, di cui all'art. 8 del presente
provvedimento,  nonche' le conferenze stampa di cui all'art. 9, e con
le   eventuali   ulteriori  trasmissioni  televisive  e  radiofoniche
autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3;
    b) i  messaggi  politici  autogestiti di cui all'art. 4, comma 3,
della  legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono realizzati con le modalita'
di cui all'art. 4;
    c) l'informazione   e'  assicurata  mediante  i  notiziari  ed  i
relativi   approfondimenti,   purche'  la  loro  responsabilita'  sia
ricondotta  a  quella di specifiche testate giornalistiche registrate
ai  sensi  dell'art.  10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Essi sono piu' specificamente disciplinati dall'art. 5;
    d) in  tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale
o regionale della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di
candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi
di  evidente  rilevanza  politica  ed  elettorale  ne' che riguardino
vicende o fatti personali di personaggi politici.