Art. 3.
Trasmissioni   di   comunicazione  politica  a  diffusione  nazionale
                  autonomamente disposte dalla RAI

  1.  Nel  periodo  di  vigenza  del  presente  provvedimento  la RAI
programma   trasmissioni   di  comunicazione  politica  a  diffusione
nazionale.
  2.  Nelle  trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra
la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di
presentazione  delle candidature, gli spazi di comunicazione politica
sono garantiti:
    a) Nei  confronti  delle  forze  politiche che abbiano eletto con
proprio  simbolo  almeno  un  rappresentante  italiano  al Parlamento
europeo,  nonche'  delle  forze politiche cui dichiari di appartenere
almeno  un  rappresentante  italiano  al  Parlamento  europeo  e  che
nell'ultimo  quinquennio  abbiano  partecipato  con proprio simbolo a
elezioni  per  il  rinnovo  del  Parlamento  nazionale o di almeno un
consiglio  regionale  o provinciale. La dichiarazione di appartenenza
da parte di rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere
trasmessa  alla  RAI  e  alla  Commissione  entro  il  quinto  giorno
successivo   alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella
Gazzetta  Ufficiale.  I rappresentanti italiani al Parlamento europeo
non possono dichiarare l'appartenenza a piu' di una forza politica;
    b) nei  confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui
alla  lettera  a),  che  costituiscono  gruppo  in almeno un ramo del
Parlamento nazionale;
    c) nei  confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui
alle  lettere  a) e b) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un
rappresentante  nel  Parlamento  nazionale  e che sono oggettivamente
riferibili  ad  una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2
della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
    d) nei confronti del gruppo misto della Camera dei deputati e del
gruppo   misto   del   Senato  della  Repubblica,  i  cui  Presidenti
individuano  d'intesa  fra  loro, secondo criteri che contemperino le
esigenze  di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze
politiche  diverse  da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di
volta in volta rappresenteranno i due gruppi.
  3.  Nel  periodo  compreso  tra  lo  spirare  del  termine  per  la
presentazione  delle  candidature  e la mezzanotte del secondo giorno
precedente  la  data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione
politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:
    a) alle  liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti
territoriali  da  interessare  almeno  un  quarto  del  totale  degli
elettori;
    b) le  liste  riferite  a  minoranze  linguistiche, eventualmente
presentate  anche in una sola circoscrizione e collegate ad altre, ai
sensi dell'art. 12, nono e decimo comma, della legge 24 gennaio 1979,
n.  18,  hanno diritto alla designazione di un loro rappresentante in
una delle trasmissioni alle quali partecipa la lista collegata.
  4.  Nelle  trasmissioni di cui ai commi 2 e 3, il tempo disponibile
e' ripartito tra i soggetti politici con criterio paritario;
  5.   In   rapporto   al  numero  dei  partecipanti  ed  agli  spazi
disponibili,  il  principio  delle  pari  opportunita' tra gli aventi
diritto  puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima
trasmissione,  anche  nell'ambito  di  un ciclo di piu' trasmissioni,
purche'  ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E
'altresi'   possibile   realizzare  trasmissioni  anche  mediante  la
partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
  6.  In  ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di
comunicazione  politica  nei  confronti  dei soggetti politici aventi
diritto  deve  essere  effettuata  su  base bisettimanale, garantendo
l'applicazione  dei  principi  di equita' e di parita' di trattamento
nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
  7.  Le  trasmissioni  di  cui al presente articolo sono sospese nei
giorni 11, 12 e 13 giugno 2004.
  8.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo  deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge
6 agosto 1990, n. 223.