Art. 3. Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. 2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti: a) Nei confronti delle forze politiche che abbiano eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo, nonche' delle forze politiche cui dichiari di appartenere almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo e che nell'ultimo quinquennio abbiano partecipato con proprio simbolo a elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale o di almeno un consiglio regionale o provinciale. La dichiarazione di appartenenza da parte di rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa alla RAI e alla Commissione entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a piu' di una forza politica; b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; c) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482; d) nei confronti del gruppo misto della Camera dei deputati e del gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. 3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi: a) alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori; b) le liste riferite a minoranze linguistiche, eventualmente presentate anche in una sola circoscrizione e collegate ad altre, ai sensi dell'art. 12, nono e decimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, hanno diritto alla designazione di un loro rappresentante in una delle trasmissioni alle quali partecipa la lista collegata. 4. Nelle trasmissioni di cui ai commi 2 e 3, il tempo disponibile e' ripartito tra i soggetti politici con criterio paritario; 5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E 'altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. 6. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. 7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2004. 8. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.