Art. 4.
                        Messaggi autogestiti

  1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette i
messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge
22 febbraio  2000,  n.  28,  ed  all'art.  2, comma 1, lettera b) del
presente provvedimento;
  2. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente
delibera,  la  RAI  comunica  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni   ed   alla  Commissione,  il  numero  giornaliero  dei
contenitori  destinati  ai  messaggi  autogestiti  di cui all'art. 4,
comma  3,  della  legge  22 febbraio  2000,  n.  28,  nonche' la loro
collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di
coprire  piu'  di  una  fascia  oraria  La comunicazione della RAI e'
valutata  dalla  Commissione  con le modalita' di cui all'art. 11 del
presente provvedimento.
  3.  Gli  spazi  per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui
all'art.  3,  comma  3,  i  quali  ne  beneficiano  a seguito di loro
specifica   richiesta  presentata  alla  RAI  entro  i  sette  giorni
successivi  allo  scadere  dell'ultimo  termine  per la presentazione
delle  candidature.  In  tale  richiesta  e'  indicata  la  durata di
ciascuno  dei  messaggi  richiesti  ed  e' specificato se ed in quale
misura  il  richiedente  intende  avvalersi  delle strutture tecniche
della  RAI,  ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati
in  proprio,  purche'  con  tecniche  e standard equivalenti a quelli
abituali  della  RAI.  I  messaggi prodotti con il contributo tecnico
della  RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi
televisivo  e  radiofonico  predisposti  dalla  RAI nella sua sede di
Roma.
  4.  Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 3, la RAI
provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
  5.  Per  quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo
si   applicano   le  disposizioni  di  cui  all'art.  4  della  legge
22 febbraio 2000, n. 28.