Art. 4. Messaggi autogestiti 1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento; 2. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria La comunicazione della RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'art. 11 del presente provvedimento. 3. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, i quali ne beneficiano a seguito di loro specifica richiesta presentata alla RAI entro i sette giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature. In tale richiesta e' indicata la durata di ciascuno dei messaggi richiesti ed e' specificato se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivo e radiofonico predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma. 4. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 3, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. 5. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.