Art. 7. Illustrazione delle modalita' di voto e presentazione delle liste 1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette nelle regioni interessate alla consultazione elettorale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresi' una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle elezioni del Parlamento europeo previste per il 12 e il 13 giugno 2004, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalita' di espressione del voto. 2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune.