Art. 8. Tribune elettorali 1. In riferimento alle elezioni europee previste per il 12 e 13 giugno 2004, la RAI organizza e trasmette in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna organizzata con la formula del confronto fra tre o quattro partecipanti. 2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2. 3. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 3, salvo il caso di cui all'art. 3, comma 3, lettera b). 4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 4, 5, 6, 7 e 8. 5. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI. 6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo' proporre alla Commissione criteri di ponderazione. 7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificita' del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni e' determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive. 8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione. 9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia. 10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento e' possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI. 11. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono delegate alla Direzione delle tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 11.