Art. 8.
                         Tribune elettorali

  1.  In  riferimento  alle  elezioni  europee  previste  per il 12 e
13 giugno  2004,  la  RAI  organizza  e  trasmette  in  orari di buon
ascolto,  preferibilmente  prima  o  dopo  i principali telegiornali,
tribune  politiche-elettorali,  televisive  e  radiofoniche, ciascuna
organizzata   con   la  formula  del  confronto  fra  tre  o  quattro
partecipanti.
  2.   Alle   tribune   di   cui   al  presente  articolo,  trasmesse
anteriormente  allo  spirare  del  termine per la presentazione delle
candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti
politici individuati all'art. 3, comma 2.
  3.   Alle   tribune   di   cui   al  presente  articolo,  trasmesse
successivamente  allo  spirare del termine per la presentazione delle
candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti
politici  individuati  all'art.  3,  comma  3,  salvo  il caso di cui
all'art. 3, comma 3, lettera b).
  4.  Alle  trasmissioni  di  cui  al  presente articolo si applicano
inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 4, 5, 6, 7 e 8.
  5.  Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della
RAI.
  6.  La  ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni,
ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI puo'
proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
  7.    L'organizzazione   e   la   conduzione   delle   trasmissioni
radiofoniche,  tenendo  conto  della  specificita'  del  mezzo,  deve
tuttavia   conformarsi   quanto   piu'  possibile  alle  trasmissioni
televisive.  L'orario  delle  trasmissioni  e' determinato in modo da
garantire  in  linea  di principio la medesima percentuale di ascolto
delle corrispondenti televisive.
  8.  Tutte  le  tribune  sono  trasmesse di regola in diretta, salvo
diverso  accordo  tra  tutti  i  partecipanti; se sono registrate, la
registrazione e' effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa
in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono
parte  alla  trasmissione.  Qualora  le  tribune non siano riprese in
diretta,  il  conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione,
di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare
alle  tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi,
anche  nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento
del  tempo  loro  spettante.  Nelle trasmissioni interessate e' fatta
menzione della rinuncia.
  10.  La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da
quelle  indicate nel presente provvedimento e' possibile col consenso
di tutti gli aventi diritto e della RAI.
  11.  Le  ulteriori  modalita'  di  svolgimento  delle  tribune sono
delegate  alla  Direzione  delle  tribune e servizi parlamentari, che
riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o
che   ne   viene  fatta  richiesta.  Si  applicano  in  proposito  le
disposizioni dell'art. 11.