Art. 9. Conferenza stampa dei rappresentanti nazionali di lista 1. La RAI predispone e trasmette, negli ultimi dieci giorni precedenti il voto, in aggiunta alle tribune di cui all'art. 8, una conferenza stampa per ciascuna delle liste di cui all'art. 3, comma 3, lettera a). 2. A ciascuna conferenza stampa prende parte il rappresentante nazionale di lista, il quale puo' delegare altre persone anche non candidate. Non si applica la lettera b) dell'art. 3, comma 3. 3. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di venti minuti ed e' trasmessa tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa piu' di una conferenza stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. Ad essa prendono parte due giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti dalla Direzione delle tribune e dei servizi parlamentari della RAI tra un elenco di otto giornalisti in modo da assicurare l'effettivita' del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La Direzione delle tribune e dei servizi parlamentari della RAI comunica alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza stampa il predetto elenco dei giornalisti ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il presidente, su parere unanime dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, puo' disporre la sostituzione di uno o piu' giornalisti. 4. Le conferenze stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra entrambi i giornalisti e l'intervistato; se sono registrate, la registrazione e' effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione. 5. L'ordine di trasmissione delle conferenze stampa e' determinato secondo i seguenti criteri: a) sono trasmesse per prime le conferenze stampa relative a soggetti politici non ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli articoli 3, comma 2 e art. 8 comma 2, e l'ordine di tali trasmissioni e' determinato mediante sorteggio; b) sono successivamente trasmesse le conferenze stampa relative ai soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli articoli 3, comma 2 e 8, comma 2, ai sensi delle lettere f), c) e d) del predetto art. 3, comma 2, e l'ordine di tali trasmissioni e' determinato mediante sorteggio; c) sono infine trasmesse le conferenze stampa relative ai soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli articoli 3, comma 2 e 8, comma 2, ai sensi della lettera a) del predetto art. 3, comma 2, secondo il numero dei loro rappresentanti al Parlamento europeo, cominciando dal piu' piccolo e sorteggiando l'ordine di partecipazione in caso di parita'.