Art. 9.
       Conferenza stampa dei rappresentanti nazionali di lista

  1.  La  RAI  predispone  e  trasmette,  negli  ultimi  dieci giorni
precedenti  il  voto, in aggiunta alle tribune di cui all'art. 8, una
conferenza  stampa  per ciascuna delle liste di cui all'art. 3, comma
3, lettera a).
  2.  A  ciascuna  conferenza  stampa  prende parte il rappresentante
nazionale  di  lista,  il quale puo' delegare altre persone anche non
candidate. Non si applica la lettera b) dell'art. 3, comma 3.
  3.  Ciascuna  conferenza  stampa ha la durata di venti minuti ed e'
trasmessa  tra  le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata
sia  trasmessa  piu' di una conferenza stampa, le trasmissioni devono
essere  consecutive.  Ad  essa  prendono  parte  due  giornalisti non
appartenenti  alla  RAI,  scelti  dalla Direzione delle tribune e dei
servizi  parlamentari  della RAI tra un elenco di otto giornalisti in
modo   da   assicurare   l'effettivita'   del  contraddittorio  nella
trasmissione  e  il  pluralismo  nell'ambito  del ciclo. La Direzione
delle  tribune  e  dei  servizi  parlamentari della RAI comunica alla
Commissione  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi  radiotelevisivi  entro  dieci  giorni dalla data della prima
conferenza  stampa  il  predetto  elenco dei giornalisti ed entro una
settimana  dalla  data  di  ciascuna  conferenza  stampa  i  nomi dei
giornalisti  invitati.  Il presidente, su parere unanime dell'Ufficio
di  presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, puo' disporre
la sostituzione di uno o piu' giornalisti.
  4.  Le conferenze stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo
diverso  accordo tra entrambi i giornalisti e l'intervistato; se sono
registrate, la registrazione e' effettuata entro le 24 ore precedenti
la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che
prendono  parte  alla  trasmissione.  Qualora  le  tribune  non siano
riprese  in  diretta,  il  conduttore  ha  l'obbligo all'inizio della
trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  5.  L'ordine di trasmissione delle conferenze stampa e' determinato
secondo i seguenti criteri:
    a)  sono  trasmesse  per  prime  le  conferenze stampa relative a
soggetti  politici non ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui
agli  articoli 3,  comma  2  e  art.  8  comma  2, e l'ordine di tali
trasmissioni e' determinato mediante sorteggio;
    b) sono  successivamente  trasmesse le conferenze stampa relative
ai  soggetti  politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui
agli  articoli 3, comma 2 e 8, comma 2, ai sensi delle lettere f), c)
e d) del predetto art. 3, comma 2, e l'ordine di tali trasmissioni e'
determinato mediante sorteggio;
    c) sono   infine  trasmesse  le  conferenze  stampa  relative  ai
soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli
articoli 3,  comma  2  e  8,  comma  2, ai sensi della lettera a) del
predetto  art.  3, comma 2, secondo il numero dei loro rappresentanti
al  Parlamento  europeo,  cominciando dal piu' piccolo e sorteggiando
l'ordine di partecipazione in caso di parita'.