Art. 6. Programmi dell'accesso 1. I programmi nazionali e regionali dell'accesso sono soggetti alla disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), anche ove siano riconducibili alla responsabilita' di un direttore di testata. 2. La programmazione dell'accesso regionale nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, e' sospesa nel periodo compreso tra il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presenta delibera e il giorno di cessazione della sua efficacia. Su richiesta del competente comitato regionale per le comunicazioni la commissione, con le modalita' previste dall'art. 9, puo' autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso che non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.