Art. 6.
                       Programmi dell'accesso

  1.  I  programmi  nazionali  e regionali dell'accesso sono soggetti
alla disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'art. 2, comma
1,  lettera c), anche ove siano riconducibili alla responsabilita' di
un direttore di testata.
  2.   La   programmazione   dell'accesso   regionale  nelle  regioni
interessate  alla  consultazione  elettorale,  e' sospesa nel periodo
compreso  tra  il  quinto  giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale della presenta delibera e il giorno di cessazione
della  sua  efficacia. Su richiesta del competente comitato regionale
per  le  comunicazioni  la  commissione,  con  le  modalita' previste
dall'art. 9, puo' autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire
dal  giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso che non
vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.