Art. 7.
  Illustrazione delle modalita' di voto e presentazione delle liste

  1.  A  far  luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della
presente  delibera,  la  RAI  predispone  e  trasmette  nelle regioni
interessate alla consultazione elettorale una scheda televisiva e una
radiofonica   che   illustrano   gli   adempimenti  previsti  per  la
presentazione  delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei
trenta  giorni  precedenti  il  voto  la  RAI  predispone e trasmette
altresi'  una  scheda  televisiva e una radiofonica che illustrano le
principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali
delle  regioni  interessate  alla  consultazione  elettorale del 12 e
13 giugno  2004  con particolare riferimento al sistema elettorale ed
alle modalita' di espressione del voto.
  2.  Le  schede  o  i  programmi di cui al presente articolo saranno
trasmessi  anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e
tribune.