Art. 3.
          Riparto degli spazi per la comunicazione politica
  1.  Gli  spazi  che  ciascuna  emittente  televisiva  o radiofonica
nazionale  privata  dedica  alla  comunicazione  politica nelle forme
previste  dall'art.  4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
sono ripartiti:
    a) nel  periodo  intercorrente  tra  la  data di convocazione dei
comizi  elettorali  e la data di presentazione delle candidature, per
il  novanta  per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma
1,  punto  I),  lettera  a),  tenendo  conto  della  consistenza  dei
rispettivi  gruppi  parlamentari, per il restante dieci per cento, ai
soggetti  politici  di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera b),
in modo paritario;
    b) nel  periodo  intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature  e  quella di chiusura della campagna elettorale, in modo
paritario,  tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto
II), lettere a) e b).
  2.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in
contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti
televisive  nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le
ore   7  e  le  ore  24  e  dalle  emittenti  radiofoniche  nazionali
all'interno  della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del
giorno  successivo.  I  calendari  delle  predette  trasmissioni sono
tempestivamente  comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per
le  garanzie  nelle  comunicazioni.  Ove possibile, tali trasmissioni
sono  diffuse  con  modalita' che ne consentano la fruizione anche ai
non udenti.
  3.   Ai   programmi   di  comunicazione  politica  sui  temi  della
consultazione  elettorale  di  cui  all'art. 1, comma 1, del presente
provvedimento,  non  possono  prendere  parte  persone  che risultino
candidate  in  altre  competizioni  elettorali  in  corso  e  a  tali
competizioni  non  e'  comunque  consentito,  nel corso dei programmi
medesimi, alcun riferimento.