Art. 8.
    Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali
  1.  A  decorrere  dalla  data di convocazione dei comizi elettorali
fino  alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la
parita'    di   trattamento,   l'obiettivita',   la   completezza   e
l'imparzialita'   dell'informazione,   i  programmi  di  informazione
trasmessi   sulle   emittenti  radiofoniche  e  televisive  nazionali
private,  riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata
giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
    a) la  presenza  di  candidati,  esponenti di partiti e movimenti
politici,  membri  del  Governo,  delle giunte e consigli regionali e
degli  enti locali e' ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di
assicurare  la  completezza  e  l'imparzialita'  dell'informazione su
fatti  od  eventi  di  interesse  giornalistico legati all'attualita'
della cronaca;
    b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle
persone   indicate   alla   lettera   a),   questioni  relative  alla
competizione  elettorale,  le posizioni dei diversi soggetti politici
impegnati  nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed
obiettivo,  anche  con  riferimento  alle pari opportunita' tra i due
sessi,  evitando  sproporzioni  nelle  cronache e nelle riprese delle
persone  indicate  alla  lettera  a).  Resta salva per l'emittente la
liberta'  di  commento  e  di  critica che, in chiara distinzione tra
informazione  e  opinione,  salvaguardi  comunque  il  rispetto delle
persone;
    c) fatti  salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b),
nei  programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma
carattere   rilevante   l'esposizione   di   opinioni  e  valutazioni
politiche,  dovra' essere complessivamente garantita, nel corso della
campagna  elettorale,  la  presenza  equilibrata  di tutti i soggetti
politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque
un equilibrato contraddittorio.
  2.  La  presenza  delle  persone  di cui al comma 1, lettera a), e'
vietata in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di
comunicazione  politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e dai
programmi di informazione di cui al comma 1.
  3.  Nel  periodo  di  cui  al  precedente  comma  1,  in  qualunque
trasmissione  radiotelevisiva,  diversa  da  quelle  di comunicazione
politica  e  dai  messaggi  politici autogestiti, e' vietato fornire,
anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori
dei  programmi,  registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un
comportamento  tale  da non influenzare, anche in modo surrettizio ed
allusivo, le libere scelte degli elettori.