Art. 2.
                          Soggetti politici
  1.  Ai  fini  del  presente  capo  I,  in  applicazione della legge
22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:
    I)  nel  periodo  intercorrente  tra  la data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
      a) le  forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel
consiglio regionale da rinnovare;
      b) le  forze  politiche,  diverse da quelle di cui alla lettera
a),  che  siano  presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento
europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;
    II)  nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
      a) le  coalizioni  che  presentano  un candidato alla carica di
presidente della regione;
      b) le  forze  politiche  che  presentano liste di candidati per
l'elezione del consiglio regionale, in circoscrizioni che interessino
almeno un quarto dell'elettorato regionale;
      c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a)
e   b),   che   sono   rappresentative   di   minoranze  linguistiche
riconosciute.