Art. 2. Soggetti politici 1. Ai fini del presente capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici: I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature: a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale da rinnovare; b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale; II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale: a) le coalizioni che presentano un candidato alla carica di presidente della regione; b) le forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale, in circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato regionale; c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.