Art. 9.
Programmi di comunicazione politica trasmessi sulle emittenti locali
  1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2,
comma  1,  lettera  c),  del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  8 aprile  2004,  che le
emittenti  televisive  e  radiofoniche  locali  intendono trasmettere
devono  consentire una effettiva parita' di condizioni tra i soggetti
politici  competitori,  anche  con riferimento alle fasce orarie e al
tempo di trasmissione.
  2.  La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita
ai  soggetti politici di cui all'art. 1, punto I), lettera a) e punto
II), lettere a) e b).
  3.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in
contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti
televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della
fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo.
I   calendari   delle   predette  trasmissioni  sono  tempestivamente
comunicati,  anche  a mezzo telefax, al competente comitato regionale
per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per
i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni.  Ove  possibile, tali trasmissioni sono diffuse
con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
  4.   Ai   programmi   di  comunicazione  politica  sui  temi  della
consultazione  elettorale  di  cui  all'art. 1, comma 1, del presente
provvedimento,  non  possono  prendere  parte  persone  che risultino
candidate  in  altre  competizioni  elettorali  in  corso  e  a  tali
competizioni  non  e'  comunque  consentito,  nel corso dei programmi
medesimi, alcun riferimento.