Art. 18.
              Imprese radiofoniche di partiti politici
  1.  In  conformita'  a  quanto  disposto  dall'art.  6  della legge
22 febbraio  2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I, II, III e
IV   del   presente   titolo   non   si  applicano  alle  imprese  di
radiodiffusione  sonora  che  risultino essere organo ufficiale di un
partito  politico  rappresentato  in almeno un ramo del Parlamento ai
sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per
tali  imprese  e'  comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso
sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
  2.  I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ogni indicazione necessaria a
qualificare  l'impresa  di  radiodiffusione come organo ufficiale del
partito.