Art. 2.
                          Soggetti politici
  1.  Ai  fini  del  presente  Capo  I,  in  applicazione della legge
22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:
    I) nel  periodo  intercorrente  tra  la  data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
      a) le  forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei
consigli comunali o provinciali da rinnovare;
      b) le  forze  politiche,  diverse da quelle di cui alla lettera
a),  che  siano  presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento
europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;
    II) nel  periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
      a) le  coalizioni  collegate  ad  un  candidato  alla carica di
sindaco o di presidente della provincia;
      b) le  forze  politiche  che  presentano  liste  di candidati o
gruppi  di  candidati  per  l'elezione  del  consiglio comunale o del
consiglio provinciale.