Art. 26. Turno elettorale di ballottaggio 1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco del comune o a presidente delle provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.