Art. 26.
                  Turno elettorale di ballottaggio
  1.  In  caso  di  secondo  turno  elettorale  per i due candidati a
sindaco  del  comune  o  a  presidente  delle  provincia  ammessi  al
ballottaggio,  nel  periodo  intercorrente  tra la prima e la seconda
votazione,  gli  spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai
messaggi  politici  autogestiti  a  titolo gratuito sono ripartiti in
modo  eguale  tra  gli  stessi  candidati. Per il resto, si applicano
anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le
disposizioni dettate dal presente provvedimento.