Art. 27. Periodo di applicazione e ambito territoriale 1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 13 giugno 2004, salva una eventuale estensione sino a tutto il 27 giugno 2004 in relazione a votazioni di ballottaggio. 2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera. 3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne per le elezioni comunali e provinciali di cui all'art. 1, comma 1, con altre consultazioni elettorali europee, regionali o comunali saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione. 4. Le disposizioni del presente provvedimento, in quanto compatibili, si applicano a consultazioni elettorali provinciali e comunali ulteriori rispetto a quelle dei comuni e delle province riportati nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, che per fatti sopravvenuti si svolgeranno nel mese di giugno 2004.