Art. 27.
            Periodo di applicazione e ambito territoriale
  1.  Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino
a  tutto  il  13 giugno  2004,  salva una eventuale estensione sino a
tutto il 27 giugno 2004 in relazione a votazioni di ballottaggio.
  2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai
programmi   e   alle   trasmissioni  destinati  ad  essere  trasmessi
esclusivamente  in  ambiti  territoriali  nei  quali  non e' prevista
alcuna  consultazione  elettorale  di  cui all'art. 1, comma 1, della
presente delibera.
  3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne per le elezioni comunali e provinciali di cui all'art.
1,  comma  1, con altre consultazioni elettorali europee, regionali o
comunali  saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge
22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
  4.   Le   disposizioni   del   presente  provvedimento,  in  quanto
compatibili,  si  applicano  a consultazioni elettorali provinciali e
comunali  ulteriori  rispetto  a  quelle  dei comuni e delle province
riportati  nell'elenco  di  cui  all'art.  1,  comma 2, che per fatti
sopravvenuti si svolgeranno nel mese di giugno 2004.