Alle  camere  di  commercio, industria,
                              artigianato ed agricoltura
                                  e, per conoscenza:
                              Alla   regione   autonoma  della  Valle
                              d'Aosta  -  Assessorato dell'industria,
                              del  commercio,  dell'artigianato e dei
                              trasporti
                              Alla  regione  siciliana  - Assessorato
                              della   cooperazione,   del  commercio,
                              dell'artigianato   e   della   pesca  -
                              Dipartimento cooperazione, commercio ed
                              artigianato  -  Servizio  2S  vigilanza
                              enti
                              Alla  regione  autonoma  Friuli-Venezia
                              Giulia  -  Presidenza  della  giunta  -
                              Segreteria   generale   -  Servizio  di
                              vigilanza sugli enti
                              Alla   regione  Trentino-Alto  Adige  -
                              Ufficio    di   vigilanza   camere   di
                              commercio
                              Alla  regione autonoma della Sardegna -
                              Assessorato industria e commercio
                              Alla provincia autonoma di Trento
                              Alla provincia autonoma di Bolzano
                              All'Unioncamere
                              Alla Infocamere S.c.p.a.
                              All'Istituto Guglielmo Tagliacarne

  Con   decreto   ministeriale   31 ottobre   2003,   pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
188 del 10 dicembre 2003, sono state approvate le specifiche tecniche
per   la   creazione   di   programmi  informatici  finalizzati  alla
compilazione  delle  domande e denunce da presentarsi all'ufficio del
registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.
  La  revisione  completa dei moduli informatici e' stata adottata in
considerazione  della  complessiva  entrata  in  vigore dell'art. 31,
comma 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, che prevede
l'obbligo,   fissato   da   ultimo  al  31 ottobre  2003,  dell'invio
telematico, ovvero su supporto informatico, mediante l'utilizzo della
firma digitale, delle domande, denunce ed atti che le accompagnano da
presentarsi al registro delle imprese.
  Tale   iniziativa  e'  stata  altresi'  motivata  dall'esigenza  di
recepire   le  modifiche  normative  intercorse  con  riferimento  al
registro  delle  imprese  a  seguito  della  riforma  organica  della
disciplina  delle societa' di capitali e societa' cooperative, di cui
al  decreto  legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, entrato in vigore dal
1° gennaio 2004.
  Gli imprenditori individuali e i soggetti tenuti all'iscrizione nel
R.E.A.,  qualora  non intendano avvalersi, per la presentazione delle
domande  e delle denunce al Registro delle imprese e al R.E.A., delle
modalita'  previste  dal  citato  art.  31,  comma  2, della legge n.
340/2000,  possono  continuare  ad utilizzare la modulistica cartacea
approvata con decreto M.I.C.A. 7 agosto 1998 e le relative istruzioni
per  la  compilazione  di  cui  alla circolare M.I.C.A. n. 3450/C del
27 ottobre 1998.
  In ottemperanza alle modifiche intervenute con la legge n. 383/2001
in  materia  di numerazione e bollatura di libri contabili sono stati
eliminati  i  moduli  L1  ed  L2,  mentre,  conformemente ai principi
dettati  dalla  riforma  del  diritto  societario, alcuni moduli sono
stati implementati o parzialmente ristrutturati.
  In particolare, nei moduli S1 ed S2 sono stati predisposti appositi
riquadri  per  l'esecuzione della pubblicita' relativa all'iscrizione
nell'apposita  sezione  del  registro  delle  imprese  delle societa'
soggette  all'altrui  attivita'  di direzione e coordinamento e delle
societa'  e  degli enti che esercitano tale attivita' di cui all'art.
2497-bis  c.c.,  alla  stipula  dei patti parasociali di cui all'art.
2341-bis,  nonche'  alla  costituzione dei patrimoni destinati ad uno
specifico affare di cui all'art. 2447-bis.
  Si segnala inoltre l'inserimento di un modulo note, catalogato come
XX,  nel  quale  produrre  tutti  i  dati  e le notizie da comunicare
all'ufficio   Registro   delle   imprese   che   non  trovano  giusta
collocazione  all'interno  dei  vari  moduli mentre, ad ogni istanza,
dovra'  essere  allegato  il modulo RP (riepilogo), mediante il quale
possono  essere  allegati  tutti  i documenti necessari al fine della
presentazione della relativa domanda/denuncia.
  Per  la  sottoscrizione  con firma digitale dei moduli da parte del
soggetto  obbligato  (notaio,  amministratore,  socio, rappresentante
legale,  ecc.)  alla domanda/denuncia, ovvero del soggetto incaricato
della  presentazione  della  stessa  ai  sensi  dell'art.  31,  comma
2-quater,   legge   n.   340/2000,   e'  stata  predisposta  apposita
«distinta».
  Con riferimento alle modalita' di compilazione e sottoscrizione dei
moduli, si rinvia a quanto indicato nelle istruzioni generali.
  In  relazione  a  quanto  precede,  si  invitano  codeste camere di
commercio  a dare la massima diffusione alle istruzioni in parola tra
gli utenti del registro delle imprese, in modo che gli stessi possano
disporne all'atto della compilazione del relativi moduli.
  La  presente circolare, con le istruzioni allegate, oltre ad essere
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  e'  disponibile nel sito web
dello scrivente Ministero (www.minindustria.it).

    Roma, 7 aprile 2004


                              Il direttore generale per il commercio
                                   le assicurazioni e i servizi
                                             Spigarelli