Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e, per conoscenza: Alla regione autonoma della Valle d'Aosta - Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti Alla regione siciliana - Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - Dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato - Servizio 2S vigilanza enti Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Presidenza della giunta - Segreteria generale - Servizio di vigilanza sugli enti Alla regione Trentino-Alto Adige - Ufficio di vigilanza camere di commercio Alla regione autonoma della Sardegna - Assessorato industria e commercio Alla provincia autonoma di Trento Alla provincia autonoma di Bolzano All'Unioncamere Alla Infocamere S.c.p.a. All'Istituto Guglielmo Tagliacarne Con decreto ministeriale 31 ottobre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 10 dicembre 2003, sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e denunce da presentarsi all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. La revisione completa dei moduli informatici e' stata adottata in considerazione della complessiva entrata in vigore dell'art. 31, comma 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, che prevede l'obbligo, fissato da ultimo al 31 ottobre 2003, dell'invio telematico, ovvero su supporto informatico, mediante l'utilizzo della firma digitale, delle domande, denunce ed atti che le accompagnano da presentarsi al registro delle imprese. Tale iniziativa e' stata altresi' motivata dall'esigenza di recepire le modifiche normative intercorse con riferimento al registro delle imprese a seguito della riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, entrato in vigore dal 1° gennaio 2004. Gli imprenditori individuali e i soggetti tenuti all'iscrizione nel R.E.A., qualora non intendano avvalersi, per la presentazione delle domande e delle denunce al Registro delle imprese e al R.E.A., delle modalita' previste dal citato art. 31, comma 2, della legge n. 340/2000, possono continuare ad utilizzare la modulistica cartacea approvata con decreto M.I.C.A. 7 agosto 1998 e le relative istruzioni per la compilazione di cui alla circolare M.I.C.A. n. 3450/C del 27 ottobre 1998. In ottemperanza alle modifiche intervenute con la legge n. 383/2001 in materia di numerazione e bollatura di libri contabili sono stati eliminati i moduli L1 ed L2, mentre, conformemente ai principi dettati dalla riforma del diritto societario, alcuni moduli sono stati implementati o parzialmente ristrutturati. In particolare, nei moduli S1 ed S2 sono stati predisposti appositi riquadri per l'esecuzione della pubblicita' relativa all'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese delle societa' soggette all'altrui attivita' di direzione e coordinamento e delle societa' e degli enti che esercitano tale attivita' di cui all'art. 2497-bis c.c., alla stipula dei patti parasociali di cui all'art. 2341-bis, nonche' alla costituzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 2447-bis. Si segnala inoltre l'inserimento di un modulo note, catalogato come XX, nel quale produrre tutti i dati e le notizie da comunicare all'ufficio Registro delle imprese che non trovano giusta collocazione all'interno dei vari moduli mentre, ad ogni istanza, dovra' essere allegato il modulo RP (riepilogo), mediante il quale possono essere allegati tutti i documenti necessari al fine della presentazione della relativa domanda/denuncia. Per la sottoscrizione con firma digitale dei moduli da parte del soggetto obbligato (notaio, amministratore, socio, rappresentante legale, ecc.) alla domanda/denuncia, ovvero del soggetto incaricato della presentazione della stessa ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, legge n. 340/2000, e' stata predisposta apposita «distinta». Con riferimento alle modalita' di compilazione e sottoscrizione dei moduli, si rinvia a quanto indicato nelle istruzioni generali. In relazione a quanto precede, si invitano codeste camere di commercio a dare la massima diffusione alle istruzioni in parola tra gli utenti del registro delle imprese, in modo che gli stessi possano disporne all'atto della compilazione del relativi moduli. La presente circolare, con le istruzioni allegate, oltre ad essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, e' disponibile nel sito web dello scrivente Ministero (www.minindustria.it). Roma, 7 aprile 2004 Il direttore generale per il commercio le assicurazioni e i servizi Spigarelli