(all. 1 - art. 1) (parte 1)
ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI MODULI

Il Decreto 31 ottobre 2003.

   Con  decreto  del Direttore Generale del Ministero delle Attivita'
Produttive  (M.A.P.)  del  31 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  286  del  10  dicembre  2003,  sono stati approvate le
specifiche   tecniche  per  la  creazione  di  programmi  informatici
finalizzati  alla compilazione delle domande di iscrizione/deposito e
delle denunce da presentare rispettivamente al Registro delle Imprese
ed  al  Repertorio  Economico  Amministrativo per via telematica o su
supporto informatico.
   Il decreto stabilisce inoltre che:

a) per  qualsiasi  domanda di iscrizione e deposito al Registro delle
   Imprese  (R.I.)  e  denuncia di iscrizione al Repertorio Economico
   Amministrativo  (R.E.A.),  effettuata  per  via  telematica  o  su
   supporto  informatico,  devono  essere  utilizzati  esclusivamente
   appositi  software realizzati sulla base delle specifiche tecniche
   previste;
b) i   moduli   informatici  realizzati  sulla  base  delle  predette
   specifiche tecniche entrano in vigore il 1 gennaio 2004;
c) le  specifiche  tecniche  dei  moduli  informatici,  cui  dovranno
   risultare  conformi eventuali versioni del programma riprodotti da
   soggetti  privati,  sono  disponibili  in  formato  elettronico  e
   possono  essere  prelevate  dal  sito internet del Ministero delle
   Attivita' Produttive www.minindustria.it.

   Gli  imprenditori  individuali  e i soggetti tenuti all'iscrizione
nel  R.E.A.,  qualora  non  intendano avvalersi, per la presentazione
delle  domande e delle denunce al Registro delle Imprese e al R.E.A.,
delle  modalita'  previste  all'articolo  31, comma 2, della legge n.
340/2000,  possono  continuare  ad utilizzare la modulistica cartacea
approvata con decreto M.I.C.A. 7 agosto 1998 e le relative istruzioni
per  la  compilazione di cui alla circolare M.I.C.A. n. 3450/C del 27
ottobre 1998.

1. FORMALITA'

a) I  dati vanno riportati senza alcuna abbreviazione (es. GIAN PAOLO
   o  GIAMPAOLO  e  non  G.  PAOLO; SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S.
   MARIA  C.V.)  I  cognomi  ed  i  nomi  vanno indicati senza titoli
   onorifici  o di altra natura; le donne coniugate indicano soltanto
   il  cognome  da  nubile.  Le  date  vanno  scritte  utilizzando la
   seguente  forma:  gg/mm/aaaa.  La  sigla della provincia e' quella
   precedentemente  utilizzata  per  la targa automobilistica, tranne
   alcune eccezioni.
b) In  caso di discordanza formale tra i dati contenuti nell'atto e i
   dati  contenuti nel modulo, come precisato dalla circolare MICA n.
   3407/C  del  9.1.1997,  prevale  il  dato contenuto nell'atto e si
   procedera'  al  caricamento informatico di questo. Nel caso in cui
   il  dato  non  sia stato indicato nel modulo, si dovra' presentare
   una  nuova domanda indicando gli estremi dell'atto gia' depositato
   in quanto trattasi di omessa domanda.
c) I  moduli  di  domanda o di denuncia, e gli eventuali atti che gli
   accompagnano, saranno:

- obbligatoriamente  inviati  mediante  idonea  modalita'  telematica
  ovvero  presentati su supporto informatico, secondo quanto previsto
  dall'art.  14  D.P.R.  445/2000,  dai  soggetti di cui all'art. 31,
  comma 2, della legge n. 340/2000. Per gli imprenditori individuali,
  ed i soggetti solo R.E.A., le modalita' descritte costituiscono una
  facolta'.
- presentati  allo sportello dell'ufficio registro imprese competente
  od  inviati  a  mezzo  raccomandata  (non e' necessario l'avviso di
  ricevimento),  per  i  soli  soggetti  non rientranti nell'art. 31,
  comma 2, della legge n. 340/2000.

d) La  domanda  per l'iscrizione e/o deposito al R.I. (moduli S1, S2,
   S3,  S6,  SE,  TA,  B),  indipendentemente da chi sia sottoscritta
   (notaio,  soci,  amministratori,  ecc.), e dal fatto che riporti o
   meno  l'autenticazione  della  firma,  e',  in ogni caso, soggetta
   all'imposta  di  bollo  prevista  dal  D.M.  n. 127/2002, salve le
   esenzioni  previste  dalla legge. E' esente da imposta di bollo la
   denuncia di dati REA (moduli S5, UL e R). Il modulo S5 e' soggetto
   ad  imposta  di  bollo  nel  solo  caso  sia presentato al fine di
   iscrivere  o  cancellare  la  societa'  dalla  sezione speciale in
   qualita'  di  imprenditore  agricolo.  I  moduli  I1  ed  I2  sono
   assoggettati   all'imposta  di  bollo  fatte  salve  le  esenzioni
   previste  dalla  legge. Se la domanda e' composta di piu' moduli -
   ove  previsto  -  l'imposta di bollo viene assolta una sola volta.
   Nel  caso  in  cui  l'atto  da  iscrivere sia esente da imposta di
   bollo,  anche  il  modulo con il quale si richiede l'iscrizione e'
   esente.
e) La  numerazione  dei  riquadri dei nuovi moduli non e' progressiva
   per  esigenze  di  natura informatica connesse al collegamento con
   l'archivio informatico preesistente.
f) Le  domande e le denunce sono soggette al pagamento dei diritti di
   segreteria  dovuti alla Camera di commercio nella misura stabilita
   con decreto del M.I.C.A. (ora M.A.P.)
g) Al  fine di facilitare i contatti tra utenza e ufficio camerale si
   raccomanda   di  indicare  nei  parametri  di  configurazione  del
   programma  il  n. di telefono dello studio, associazione, ecc. che
   invia telematicamente la domanda/denuncia o presenta i moduli allo
   sportello o per posta, e l'eventuale indirizzo e-mail.

2. MODALITA' PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI MODULI

   La  parte  del  modulo  informatico in cui deve essere indicato il
soggetto  obbligato  (notaio,  amministratore,  socio, rappresentante
legale,  ecc.)  alla  domanda/denuncia, ovvero il soggetto incaricato
della  presentazione  della  stessa  ai  sensi  dell'art.  31,  comma
2-quater,  legge  n.  340/2000,  ed  alla  quale  va apposta la firma
digitale di tale soggetto e' la "distinta".
   Nella   trasmissione   telematica   la  distinta  va  sottoscritta
digitalmente  dall'intermediario,  qualora  questi  sia  un  soggetto
diverso dall'obbligato, al fine dell'accettazione della dichiarazione
di domiciliazione.

   3. UFFICIO COMPETENTE ALLA RICEZIONE DEI MODULI

   E' l'ufficio della sede legale o principale del soggetto obbligato
all'iscrizione, con alcune eccezioni:

a) la  domanda  di  iscrizione  al  R.I.  di  sede secondaria e delle
   relative  modifiche  e'  sempre  unica  e potra' essere presentata
   all'ufficio del luogo ove e' posta la sede principale dell'impresa
   o a quello del luogo ove e' posta la sede secondaria;
b) le  attivita'  non  agricole  svolte in province diverse da quella
   della  sede  legale  o  principale  devono  essere denunciate solo
   all'ufficio  del  R.I. della provincia di esercizio poiche' questo
   comporta l'apertura di una unita' locale;
c) le  attivita'  agricole svolte in province diverse da quella della
   sede legale o principale, qualora non comportino l'apertura di una
   unita' locale agricola, sono denunciate solo presso l'ufficio R.I.
   ove e' ubicata la sede legale o principale;
d) la  societa'  che  apre  una  unita'  locale agricola (c.d. unita'
   aziendale) in una provincia diversa da quella della sede legale e'
   tenuta  a presentare il modulo S5 presso l'ufficio del R.I. ove e'
   ubicata  la  sede  legale,  al  fine dell'iscrizione nella sezione
   speciale  quale  imprenditore  agricolo  ed  il  modulo  UL presso
   l'ufficio  del  R.I.  ove  e' operante l'unita' aziendale nel solo
   caso di prima iscrizione di UL;
e) la  societa'  che  apre  una  unita'  locale agricola (c.d. unita'
   aziendale)  nella  stessa  provincia  della  sede  legale ma ad un
   indirizzo  diverso  da  quello della stessa e' tenuta a presentare
   sia  il  modulo  S5 al fine dell'iscrizione nella sezione speciale
   degli  imprenditori  agricoli  che  il  modulo  UL  per l'apertura
   dell'unita' aziendale nel solo caso di prima iscrizione di UL;
f) la domanda di iscrizione nel R.I. dell'atto di trasferimento della
   proprieta' o del godimento dell'azienda deve essere presentata dal
   notaio   all'ufficio   del   R.I.  presso  il  quale  e'  iscritto
   l'imprenditore alienante. Nel caso in cui solo l'acquirente sia un
   imprenditore   soggetto   a   registrazione,  l'atto  deve  essere
   presentato  all'ufficio  del  R.I.  presso  il  quale  e' iscritto
   l'imprenditore acquirente. Nel caso in cui ne' l'acquirente ne' il
   cedente  siano  iscritti  nel  R.I.  l'atto  va  depositato presso
   l'ufficio  del  registro  delle imprese della residenza o sede del
   cedente.
g) i soggetti collettivi iscritti esclusivamente al R.E.A. presentano
   la  domanda  di  iscrizione  con  il modulo R presso l'ufficio del
   registro  delle  imprese  della  sede principale anche se svolgono
   attivita'  economica  solo in una provincia diversa, dove comunque
   denunciano l'unita' locale utilizzando il modulo UL.

4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI MODULI

   Le  domande  di  iscrizione  o  di  deposito al R.I. devono essere
presentate  nei termini previsti dal codice civile, da leggi speciali
o dal DPR n. 581/1995.
   Qualora  l'iscrizione  della  nomina  avvenga  successivamente  al
deposito  dell'atto relativo, occorre a tal fine depositare il modulo
Intercalare P.
   Le  denunce  di  dati  inclusi nel R.E.A. devono essere presentate
entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento di cui e' obbligatoria la
denuncia.

   5. ATTI ALLEGATI

   Alle domande o denunce al R.I. o R.E.A. devono essere allegati gli
atti  soggetti  per  legge  a iscrizione o al deposito. L'utente puo'
richiedere,    successivamente   all'iscrizione   dell'atto,   "copie
integrali  o  parziali  degli  atti"  inseriti nell'archivio ai sensi
dell'art. 24 del DPR n. 581/1993.
   Devono  essere  altresi'  allegati,  con  l'osservanza delle forme
previste  dalla  legge,  gli  atti  di  natura privata che comprovano
l'attivita'  svolta  (ad es. copia della lettera d'incarico di agente
di  commercio).  Non  e'  necessario  allegare  atti  provenienti  da
pubbliche  amministrazioni  (licenze,  autorizzazioni,  ecc.)  i  cui
estremi vanno dichiarati sui moduli.

   6. MODULO INTERCALARE AA

   Tale  modulo  non  puo'  essere  utilizzato per domande/denunce al
Registro  delle  Imprese  o al Repertorio delle notizie economiche ed
amministrative.  Eventuali  indicazioni circa l'utilizzo dello stesso
per  comunicare  dati  all'albo provinciale delle imprese artigiane o
agli  Enti previdenziali ed assicurativi saranno fornite dalle Camere
di  commercio  o dai loro Enti rappresentativi, previo accordo con le
Regioni  o  con  gli  Enti  da queste dipendenti, ovvero con gli Enti
previdenziali ed assicurativi, ai sensi della normativa vigente.

   7. MODULO XX - NOTE

   Tutti i dati e le notizie da comunicare all'ufficio Registro delle
Imprese  che  non  trovano  giusta  collocazione all'interno dei vari
moduli,  possono essere comunicati utilizzando l'apposito modulo XX -
NOTE, che puo' essere allegato a qualsiasi istanza.

   8. MODULO RP - RIEPILOGO

   Mediante  tale  modulo  possono  essere allegati tutti i documenti
necessari   al  fine  della  presentazione  della  relativa  domanda/
denuncia.
   In  tale  modulo  vanno  indicati i nomi dei documenti informatici
allegati, specificando per ognuno di essi:

- il tipo documento
- il codice atto
- il numero di pagine (iniziale e finale per ogni tipo documento)
- l'indicazione  di  prospetto  (codice  "P")  nel  caso  in  cui  il
  documento informatico contenga diversi tipi documento
- la data di riferimento del documento

   Il  modulo  RP  - RIEPILOGO deve obbligatoriamente essere presente
nella pratica relativa.

   9. REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE

   Le  domande  o  le denunce incomplete, illeggibili, mancanti delle
firme  digitali previste, e quelle prive, del tutto o in parte, della
documentazione eventualmente prescritta sono considerate irregolari.
   L'ufficio  del  R.I.,  prima  dell'iscrizione,  puo'  invitare  il
richiedente   a  completare  o  rettificare  la  domanda,  ovvero  ad
integrare  la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso
il  quale, con provvedimento motivato, rifiuta l'iscrizione (art. 11,
comma 11 del regolamento di attuazione).
   L'ufficio  del R.I. puo' richiedere il rilascio di dichiarazioni e
la  rettifica  di dichiarazioni o istanze erronee e incomplete e puo'
esperire  accertamenti  tecnici  e  ispezioni  ed ordinare esibizioni
documentali (art. 6, comma 7, del DPR n. 581 /1995).
   E'  ammessa  la correzione delle domande viziate da errori formali
mediante le apposite modalita' previste dal sistema telematico.

   10. CODICE FISCALE DEI SOGGETTI ESTERI NON RESIDENTI

   Il  DPR  605/73  sancisce che non e' necessaria l'attribuzione del
codice  fiscale  ai  soggetti  esteri  non residenti. In tali casi e'
sufficiente indicare:

a) per  le  persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data
   di  nascita,  il  sesso,  lo  stato  di nascita/cittadinanza ed il
   domicilio fiscale;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la
   ragione  sociale,  la  data  e lo stato di costituzione (sede), il
   domicilio fiscale o il domicilio della sede legale all'estero. Per
   le   societa',   associazioni   o   altre   organizzazioni   senza
   personalita'   giuridica,   devono  essere  inoltre  indicati  gli
   elementi  di  cui alla lettera a) per almeno una delle persone che
   ne hanno la rappresentanza.

   Nell'indicazione  della sede o del domicilio fiscale devono essere
specificati  la  via,  il  numero  civico  e  il codice di avviamento
postale se esistente.

                              MODULO S1

Iscrizione  di societa', consorzio, G.E.I.E., ente pubblico economico
                     nel Registro delle Imprese

                         AVVERTENZE GENERALI

   Il  modulo  e'  soggetto  ad  imposta  di  bollo,  fatte  salve le
esclusioni previste dalla legge.
   Soggetti utilizzatori del modulo

- Societa' in nome collettivo
- Societa' in accomandita semplice
- Societa' a responsabilita' limitata
- Societa' per azioni
- Societa' in accomandita per azioni
- Societa' cooperative
- Consorzio con attivita' esterna
- Societa' consortile
- Societa' tra avvocati ai sensi del d.lgs. n. 96/2001
- Ente pubblico economico
- Gruppo europeo di interesse economico
- Societa'  estera,  esclusivamente  nel caso di apertura di una sede
  secondaria o di svolgimento dell'attivita' principale in Italia (in
  tal caso va sempre allegato anche il modulo SE). La societa' estera
  che  invece  apre  una semplice unita' locale in Italia presenta il
  modulo R a cui va allegato il modulo UL
- Associazione  ed  altro  ente  od  organismo  che esercitano in via
  esclusiva o principale attivita' economica in forma d'impresa
- Azienda  speciale  e  consorzio  fra  gli enti locali, previsti dal
  d.lgs. 267/2000
- Societa' semplice

   Qualora   non   sia  necessario  precisare  il  tipo  di  soggetto
giuridico,  nelle  istruzioni  si  utilizzera'  il  termine impresa o
societa' per indicare una qualsiasi delle tipologie sopraindicate.

   Finalita' del modulo
   Il  modulo  va  utilizzato  per  l'iscrizione  nel  Registro delle
Imprese dei seguenti atti:

- atto  costitutivo  di  s.n.c.,  s.a.s.,  s.r.l.,  s.a.p.a., s.p.a.,
  societa' cooperative, societa' consortili, societa' tra avvocati.
Si tenga  presente  che le piccole societa' cooperative dal 1 gennaio
  2004  non potranno piu' essere costituite e quelle gia' esistenti a
  tale  data  sono  obbligate  a trasformarsi in societa' cooperative
  entro il 31 dicembre 2004
- atto o contratto costitutivo di consorzio
- contratto costitutivo di G.E.I.E.
- atto costitutivo di ente pubblico che abbia per oggetto esclusivo o
  principale  l'esercizio  di attivita' commerciale, salvo il caso in
  cui l'ente pubblico sia costituito con atto avente forza di legge o
  con altro atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini
  regionali: in tal caso nel quadro note del modulo XX vanno indicati
  gli estremi della Gazzetta o del Bollettino
- atto  di  societa'  estera  che  in  Italia  istituisca  o una sede
  secondaria o avvii l'oggetto principale dell'attivita'
- atto  costitutivo  di  azienda  speciale  e  di  consorzio fra enti
  locali, previsti dal d.lgs. 267/2000
- atto  di  trasferimento  della  sede  legale da altra provincia dei
  soggetti  sopra  indicati.  In  tal  caso  non  occorre  presentare
  l'istanza  di  cancellazione all'ufficio del Registro delle Imprese
  di provenienza.

Le societa' semplici utilizzano il modulo S1 per:

1. richiedere  l'iscrizione  del  contratto  costitutivo,  redatto in
   forma scritta nella sezione speciale del R.I.;
2. richiedere l'iscrizione della costituzione della societa' in forma
   verbale: al modulo non viene allegato alcun atto

Ufficio competente alla ricezione della domanda

   E' quello della sede legale dell'impresa.
   Nel  caso  in  cui  si  tratti  di  una societa' estera, l'ufficio
competente e' quello dove e' ubicata la sede secondaria.

   Persone obbligate alla presentazione del modulo
   A seconda dei casi previsti dal codice civile o da leggi speciali,
sono il notaio, gli amministratori, i soci o il liquidatore.

                  Avvertenze per i singoli riquadri

B/ ESTREMI DELL'ATTO

Vanno indicati:

- il codice della forma dell'atto e quello relativo all'atto (come da
  tabella corrispondente)
- il  notaio  rogante/autenticante  ed il relativo codice fiscale, la
  sede notarile ed il numero di repertorio assegnato all'atto
- la data dell'atto
- la  data ed il numero di registrazione e l'indicazione dell'ufficio
  del registro

1/ CODICE FISCALE
Va indicato il numero del codice fiscale dell'impresa.

2/ PARTITA IVA
Va indicata qualora sia diversa dal codice fiscale

3/ DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

   Va indicata la denominazione o ragione sociale dell'impresa, cosi'
come  risulta  dall'atto  costitutivo,  dallo  statuto, dal contratto
consortile,  dai  patti  sociali,  comprensiva  dell'eventuale  forma
abbreviata.  Per  le  societa'  in liquidazione, che trasferiscono la
propria  sede  legale da un'altra provincia, la denominazione sociale
deve   contenere   l'indicazione   che   trattasi   di   societa'  in
liquidazione.

   4/ FORMA GIURIDICA
   Va  indicato  il codice relativo alla forma giuridica dell'impresa
(come da tabella corrispondente).

   5/ SEDE LEGALE
   Va   indicato   l'indirizzo   della   sede   legale  dell'impresa,
comprensivo  della  via  e  del numero civico. Nel caso di iscrizione
dell'atto  di  trasferimento  della sede legale da un'altra provincia
deve essere indicato l'indirizzo della nuova sede.
   Per  le  societa'  aventi  sede  legale  all'estero,  deve  essere
indicato  l'indirizzo  estero  della sede legale completo di tutte le
informazioni necessarie per la sua individuazione.
   Nel campo "presso od altre indicazioni" deve essere specificato ad
esempio   lo  studio  notarile,  commerciale,  ecc.,  presso  cui  e'
eventualmente   ubicata  la  sede,  o  eventuali  altri  elementi  di
individuazione   che   si   ritenga  opportuno  segnalare  (eventuale
dettaglio  del numero civico, ad es. interno 5, scala A, palazzina F,
ecc.).
   Va  indicato, inoltre, se presso la sede legale sono ubicati anche
gli  uffici direttivi, amministrativi e gestionali dell'impresa (sede
amministrativa dell'impresa); diversamente si deve compilare anche il
modulo  UL,  per  denunciare  al  Repertorio Economico Amministrativo
l'ubicazione  della  sede  amministrativa,  se  ubicata  nella stessa
provincia.
   Nel  caso  in  cui  la  sede  amministrativa  sia  ubicata  in una
provincia  diversa  da quella della sede legale, la denuncia relativa
all'unita'  locale  deve  essere presentata solo in quella provincia,
previa iscrizione dell'impresa nel R.I. della sede legale.

   6/ DURATA
   Va  indicata la data prevista nell'atto costitutivo quale scadenza
della societa', dell'ente o del consorzio.
   Se la durata e' espressa in anni, deve essere indicata, quale data
termine,  la data risultante dalla somma della data di costituzione o
della  data  iniziale  fissata  dall'atto costitutivo ed il numero di
anni  previsto  nell'atto  stesso  (es. se la data costituzione e' 30
novembre  1998  e  la durata della societa' e' di anni venti, la data
termine da indicare e' 30 novembre 2018).
   Se  invece la durata e' specificata deve essere indicata nel campo
"Data  termine",  precisando  la  data  (ad  esempio  durata  fino al
31.12.2010 andra' indicato 31.12.2010).
   Se  la  durata  e' soggetta a proroga tacita, va specificato se la
proroga  e'  indeterminata (ex art. 2273 c.c.) altrimenti va indicato
il numero degli anni per i quali e' consentita la proroga tacita.

   7/ SCADENZA DEGLI ESERCIZI
   Va  indicata la data prevista nell'atto costitutivo quale scadenza
del primo esercizio sociale, nonche' il giorno ed il mese di scadenza
degli esercizi successivi indicati nello statuto.
   Se   lo   statuto   prevede   la   proroga  dei  termini  relativi
all'approvazione  del  bilancio di esercizio, deve essere indicato il
numero dei giorni di proroga previsti.

   8/ CAPITALE SOCIALE, FONDO CONSORTILE
   Va   indicato   l'ammontare   del   capitale  sociale  deliberato,
sottoscritto e versato dalla societa'. Il valore deve essere indicato
in euro.
   Se  il capitale sociale e' espresso in valuta estera, va precisato
anche il tipo di valuta.
   Nel  campo  "Conferimenti  e  benefici"  va  inserita una semplice
menzione delle relative informazioni (ad esempio: indicando il numero
dell'articolo dell'atto costitutivo).
   In  questo  riquadro  va  indicato  il numero e l'eventuale valore
nominale  delle  azioni.  Si  tenga  presente,  infatti, che ai sensi
dell'art.  2346  c.c.,  possono  essere emesse anche azioni prive del
loro valore nominale.
   Per  i  soli consorzi va indicato l'ammontare del fondo consortile
ed  il modo di formazione del fondo stesso (ad esempio contributi dei
consorziati).

   9/ AMMONTARE DEI CONFERIMENTI
   Il  riquadro  va  compilato  solo  per  s.n.c.,  s.a.s  e societa'
semplici   e  deve  riportare  l'ammontare  complessivo  delle  quote
conferite da tutti i soci (le quote conferite da ciascun socio devono
essere specificate nel quadro 6 del modulo Intercalare P.).
   Il valore deve essere indicato in euro.

   10/ OGGETTO SOCIALE
   In  tale  riquadro  deve essere trascritto integralmente l'oggetto
sociale.
   Per  societa'  di capitali va indicato l'attivita' che costituisce
l'oggetto  sociale.  Pertanto  e' necessario menzionare gli specifici
settori commerciali nei quali la societa' intende operare.
   Si  tenga  presente  che  le societa' semplici, ai sensi dell'art.
2249   c.c.,   devono   avere  per  oggetto  sociale  l'esercizio  di
un'attivita'   non  commerciale,  non  rientrante  cioe'  tra  quelle
previste  dall'art.  2195  c.c.  (attivita'  industriale diretta alla
produzione   di   beni   o  servizi;  attivita'  intermediaria  nella
circolazione  dei beni; attivita' di trasporto per terra, per acqua o
per   aria;   attivita'  bancaria  o  assicurativa;  altre  attivita'
ausiliarie delle precedenti).
   L'effettivo  esercizio  dell'attivita'  della societa' o dell'ente
deve  essere  comunicato  entro  30  giorni dall'inizio della stessa,
compilando il modulo S5 se svolta presso la sede legale, il modulo SE
se  svolta  presso  la sede secondaria, il modulo UL se svolta presso
un'unita' locale.

   11/ TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE
   Va  indicata  la Camera di Commercio di provenienza ed il relativo
numero R.E.A.
   Nel  caso  di  trasferimento di sede legale da altra provincia, si
possono verificare la seguenti ipotesi:

1. nella  provincia della precedente sede legale cessa ogni attivita'
   esercitata  anche  presso  eventuali unita' locali: in questo caso
   deve   essere   selezionata   la  casella  "Cessazione  totale  di
   attivita'";
2. presso  l'indirizzo  della  precedente  sede legale rimane ubicata
   un'unita'  locale  della  impresa,  non deve essere selezionata la
   casella   "Cessazione   totale   di   attivita'",  e  deve  essere
   presentato,   separatamente,   il   modulo   U.L.  (vedi  relative
   istruzioni), presso la Camera di Commercio di provenienza.
3. qualunque  variazione  relativa  ad  altre  unita' locali presenti
   nella  provincia di provenienza, andra' comunicata con il relativo
   modulo U.L. alla Camera di Commercio dove queste erano ubicate;
4. nella  provincia  di  destinazione  sono  gia' presenti una o piu'
   unita'   locali:  in  questo  caso  al  modulo  S  1  deve  essere
   obbligatoriamente allegato un modulo U.L. al fine di salvaguardare
   il  numero  R.E.A. gia' esistente nella provincia della nuova sede
   legale.  Se  la  sede dell'impresa si trasferisce presso un'unita'
   locale  gia' dichiarata, con il medesimo modulo U.L. questa dovra'
   essere cessata.

13/ ORGANI SOCIALI IN CARICA

   Va  indicato il codice corrispondente agli organi sociali nominati
nell'atto  costitutivo  (ad  es. CS = consiglio di sorveglianza, CG =
consiglio di gestione).
   Va  indicato  il numero minimo e massimo dei componenti, stabilito
da statuto o da atto costitutivo, e quelli in carica.
   Per  tali  organi  deve essere specificata, inoltre, il termine di
durata che puo' essere espresso con un numero di esercizi o di anni o
con un'altra durata (es. fino approvazione del bilancio).
   Per  quanto  riguarda  il  sistema  di amministrazione adottato si
intende   quello   effettivamente  in  carica,  a  prescindere  dalle
indicazioni statutarie.
   I  dati relativi al collegio sindacale vanno indicati solamente se
quest'ultimo  e'  stato nominato. Per le societa' di persone indicare
il numero totale dei soci.

   15/ POTERI DEGLI ORGANI IN CARICA
   I   poteri   degli  organi  in  carica  devono  essere  trascritti
integralmente

   16/ IMPRESA/E A CUI LA SOCIETA' SUCCEDE
   Il  riquadro  deve essere compilato solo nel caso in cui una nuova
societa'  subentri,  per  fusione  o scissione ad una o piu' societa'
gia' iscritte nel registro delle imprese.
   Per  ogni societa' devono essere specificati il codice fiscale, la
denominazione ed il codice relativo al titolo del subentro.
   Qualora   la   societa'  subentrante  continui  l'attivita'  della
societa' cui succede, deve essere compilato anche il modulo S5 o UL o
SE a seconda del luogo ove e' svolta l'attivita'.

   17/ LIMITAZIONI RESPONSABILITA' SOCI
   Va  indicato  l'articolo  dell'atto  costitutivo  o  dello statuto
relativo alle limitazioni o esclusioni di responsabilita' previste.
   Nel  caso  di  costituzione  della societa' semplice con contratto
verbale  eventuali  limitazioni o esclusioni devono essere trascritte
integralmente in questo riquadro.

   18/ RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE SOCI
   Vanno  indicate  le norme secondo le quali gli utili devono essere
ripartiti  (specificando  l'articolo  dell'atto  costitutivo  o dello
statuto),  indicando  anche l'eventuale incidenza delle perdite sulle
diverse categorie di azioni.
   Per  quanto  concerne  le  societa'  di  persone,  va  indicata la
ripartizione  dei  guadagni  e  delle  perdite  tra  i soci, prevista
dall'atto costitutivo.
   Nel  caso  di  costituzione  della societa' semplice con contratto
verbale  le  ripartizioni  devono  essere trascritte integralmente in
questo riquadro.

   24/ STRUMENTI FINANZIARI
   Vanno   indicati   gli  strumenti  finanziari  previsti  dall'atto
costitutivo  o  dello  statuto, utilizzando i relativi codici come da
tabella  corrispondente  (ad  esempio  azioni ordinarie, obbligazioni
convertibili, titoli di debito).
   In   questo   riquadro,  vanno  indicati,  inoltre,  gli  articoli
dell'atto  costitutivo  o  dello statuto relativi alla descrizione di
tali  strumenti  finanziari  (ad  esempio  quelli che disciplinano le
caratteristiche,  le  modalita'  di  emissione  e  circolazione delle
azioni  o  concernenti  le  condizioni di emissione e le modalita' di
rimborso dei titoli di debito).

   25/ PATRIMONIO O FINANZIAMENTO DESTINATO A SPECIFICO AFFARE
   Va  indicata  la  costituzione  da  parte  della  societa'  di  un
patrimonio   o  finanziamento  destinato  in  via  esclusiva  ad  uno
specifico   affare   (utilizzando   il   codice   come   da   tabella
corrispondente), e va descritto il patrimonio stesso.
   In  questo  riquadro  deve  essere  indicato, inoltre, l'eventuale
costituzione  di  un finanziamento destinato all'affare (anche in tal
caso, si deve inserire il corrispondente codice).
   Nello  stesso riquadro va indicata la modifica o la cessazione del
patrimonio  destinato  ad  uno  specifico  affare  qualora  l'atto di
trasferimento  della sede legale della societa' da un'altra provincia
rechi anche le predette variazioni.

   26/ PATTI PARASOCIALI
   Va indicata la tipologia dei patti parasociali (inserendo i codici
come da tabella corrispondente). Ad esempio occorre specificare se si
tratta  di  patti  parasociali  relativi all'esercizio del diritto di
voto nelle societa' per azioni o nelle societa' che le controllano, o
se  gli stessi patti pongono dei limiti al trasferimento delle azioni
o  delle  partecipazioni  anche  delle  controllanti, o se sono stati
stipulati per l'esercizio di un' influenza dominante.
   Si  tenga presente che sono soggetti a deposito nel registro delle
imprese  solo  i  patti  parasociali  delle societa' che ricorrono al
capitale di rischio.
   Non  sono  da  considerarsi patti parasociali, e pertanto non sono
soggetti  al  suddetto  deposito, i patti strumentali agli accordi di
collaborazione produttiva e relativi a societa' interamente possedute
dai  partecipanti  agli  accordi,  in quanto non finalizzati a quella
stabilizzazione   degli  assetti  proprietari  o  del  governo  della
societa', come richiesto dall'art. 2341 bis c.c.

   27/ ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO
   Va  indicato  l'articolo  dell'atto  costitutivo  o  dello statuto
relativo   alle   modalita'   di  convocazione  dell'assemblea  e  di
intervento dei soci nell'assemblea stessa.

   28/   CAUSE   DI  RECESSO,  LIMITAZIONI,  ESCLUSIONI,  GRADIMENTO,
PRELAZIONE
   Va  indicato  l'articolo  dell'atto  costitutivo  o  dello statuto
relativo alle cause di recesso e di esclusione dei soci.
   Va  indicato,  inoltre,  l'articolo  dell'atto costitutivo o dello
statuto concernente le limitazioni alla circolazione di conferimenti,
quote  ed  azioni,  e  le  cause  di  gradimento  e di prelazione nel
trasferimento tra soci delle stesse.

   FIRMA
   Il   modulo  va  sottoscritto  dal  soggetto  obbligato  alla  sua
presentazione (notaio, amministratore, socio, rappresentante legale).
Si veda anche il punto 2 delle istruzioni generali.
   Nel  caso  di societa' semplice costituita con contratto verbale o
con  atto  scritto  con firme non autenticate dei soci il modulo deve
essere sottoscritto da tutti i soci.

                              MODULO S2

Modifica di societa', Consorzio, G.E.I.E., Ente Pubblico Economico

                         AVVERTENZE GENERALI

Soggetti utilizzatori del modulo

- Societa' in nome collettivo
- Societa' in accomandita semplice
- Societa' a responsabilita' limitata
- Societa' per azioni
- Societa' in accomandita per azioni
- Societa' cooperative
- Consorzio con attivita' esterna
- Societa' consortili
- Ente pubblico economico
- Gruppo europeo di interesse economico
- Societa'   estera   esclusivamente  nei  casi  in  cui  abbia  sede
  amministrativa  o  secondaria o attivita' principale in Italia, per
  la sola iscrizione dei dati relativi alla sede legale estera. Se la
  societa'  estera opera in Italia solo con semplici unita' locali le
  modifiche   dell'impresa   si   denunciano  con  il  modulo  R.  La
  cancellazione della sede secondaria in Italia va richiesta solo con
  il modulo SE.
- Associazione  ed  altro  ente  od  organismo  che esercitano in via
  esclusiva o principale attivita' economica in forma d'impresa.
- Azienda speciale e consorzio previsti dal T.U. 267/2000
- Societa' semplice
- Societa' tra avvocati

Finalita' del modulo

   Il  modulo va utilizzato per l'iscrizione nel Registro Imprese dei
seguenti atti:

- modifica  dell'atto  costitutivo  di  societa'  di persone (s.n.c.,
  s.a.s., societa' semplice)
- verbale  assemblea  straordinaria  di  societa' di capitali recante
  modifica statutaria
- verbale  di  aumento  o  riduzione  del capitale sociale di s.r.l.,
  s.p.a., s.a.p.a.
- verbale di nomina dell'organo amministrativo
- progetto, delibera e atto di fusione o di scissione
- delibera di emissione di obbligazioni da parte di s.p.a.
- attestazione di aumento del capitale sociale
- nomina  di  institori,  procuratori  e  direttori  di  societa'  di
  capitali
- verbale  di  assemblea  degli obbligazionisti recante la nomina del
  rappresentante comune
- comunicazione di nomina o cessazione dei sindaci
- comunicazione di dimissione di amministratori per qualsiasi causa
- offerta di azioni in opzione, ecc.
- trasferimento di sede legale nell'ambito della stessa provincia
- verbale di assemblea straordinaria di trasformazione della societa'
- modificazioni  dei  dati  essenziali  di  societa'  estera con sede
  amministrativa  o sede secondaria o attivita' principale in Italia;
  se  la societa' ha solo unita' locali, si utilizza invece il modulo
  R
- modifica  dei dati essenziali di aziende speciali e consorzi di cui
  al D.Lgs. 267/2000
- modifica di dati essenziali di enti pubblici economici
- costituzione/modifica/cessazione di patrimoni destinati
- stipula/modifica/estinzione del contratto per uno specifico affare
- emissione di titoli di debito delle s.r.l.

Ufficio del Registro Imprese competente alla ricezione del modulo

   E'   quello   della  provincia  ove  e'  ubicata  la  sede  legale
dell'impresa.

   Persone obbligate alla presentazione del modulo
   L'obbligo  ricade, a seconda dei casi previsti dal codice civile o
dalle   leggi  speciali,  sul  notaio,  sugli  amministratori,  soci,
commissari   giudiziali   ed  altri  organi  preposti  dall'Autorita'
giudiziaria o governativa, etc.
   Nel  caso  di societa' semplice costituita con contratto verbale o
scrittura  privata non autenticata nelle firme da notaio il modulo va
sottoscritto da tutti i soci.

                  Avvertenze per i singoli riquadri

A/ ESTREMI DI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA

   Vanno  indicati  il  numero  R.E.A. e l'ufficio del Registro delle
Imprese presso il quale l'impresa eiscritta.

   B/ ESTREMI DELL'ATTO
   In questo riquadro occorre indicare:

- obbligatoriamente  gli estremi dell'atto (codice forma, codice atto
  e data)
- i dati identificativi del notaio rogante/autenticante
- il numero di repertorio
- gli eventuali dati relativi agli estremi di registrazione dell'atto

1/ DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

   Va  indicata  la  nuova  denominazione  o la nuova ragione sociale
della  societa',  dell'ente  o  del consorzio, cosi' come risulta dal
nuovo  statuto  o dai nuovi patti sociali, comprensiva dell'eventuale
forma abbreviata.

   2/ FORMA GIURIDICA
   Va  indicata,  utilizzando  i  relativi  codici (es. SR-Societa' a
responsabilita'  limitata,  SN-Societa'  in  nome collettivo, ecc) la
nuova   forma   giuridica   assunta   dall'impresa  a  seguito  della
trasformazione.

   3/ NUOVO CODICE FISCALE
   Va  indicato il nuovo codice fiscale assunto dall'impresa (in caso
di rettifica).

   4/ NUOVA PARTITA IVA
   Va indicata la nuova partita IVA assunta dall'impresa.

   5/SEDE LEGALE
   Va  indicato  il nuovo indirizzo della sede legale dell'impresa (a
seguito   del   trasferimento  nell'ambito  della  stessa  provincia)
completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione.
   Nel  campo  "Presso o altre indicazioni" va specificato "il terzo"
(studio notarile, commerciale, ecc.) presso cui e' ubicata la sede, o
eventuali  altri  elementi di individuazione che si ritenga opportuno
segnalare  (eventuale  dettaglio del numero civico, ad es. interno 5,
scala A, palazzina F, ecc.).
   Se  presso  il  nuovo  indirizzo  sono  ubicati  anche  gli uffici
direttivi,    amministrativi    e   gestionali   dell'impresa   (sede
amministrativa  dell'impresa), va vistata la casella SI; diversamente
si  vista  la  casella  NO  e si allega al modulo S2 un modulo UL per
denunciare al Repertorio Economico Amministrativo la nuova ubicazione
della sede amministrativa, se ubicata nella stessa provincia.
   Nel  caso  in  cui  la  sede  amministrativa  sia  ubicata  in una
provincia  diversa  da  quella  della  sede  legale,  il modulo UL va
presentato solo in quella provincia.
   Nel  caso di trasferimento di sede legale nell'ambito della stessa
provincia si possono verificare due ipotesi:

1) presso  il  nuovo  indirizzo  della  sede  legale era gia' ubicata
   un'unita'  locale della stessa impresa: in tal caso va allegato un
   modulo    UL   di   cessazione   dell'unita'   locale,   imputando
   eventualmente i dati economici sulla nuova sede legale;
2) presso  il  precedente  indirizzo  della  sede  legale l'attivita'
   economica  viene  proseguita tramite un'unita' locale: nell'ultima
   riga  si  vista  la  casella  SI  e  si  allega  un  modulo  UL di
   iscrizione; diversamente si vista la casella NO.

   Si raccomanda di indicare il recapito telefonico, fax, internet ed
e-mail  relativi  alla  nuova  sede  legale  al  fine  di agevolare i
contatti tra l'ufficio camerale e l'impresa.

   6/ DURATA
   Va  indicata la nuova data prevista quale scadenza della societa',
dell'ente  o  del  consorzio.  Se la durata e' specificata, questa va
indicata   nel   campo   "Data   termine"  precisando  la  data  (es.
31.12.2020);  se e' illimitata (ammissibile ora anche per le societa'
di capitali) va vistata l'apposita casella.
   Se  la  variazione riguarda la modalita' di proroga va specificato
se la stessa e' indeterminata oppure va indicato il numero degli anni
per i quali e' consentita la proroga tacita.
   Si  ricorda  che  secondo  l'orientamento  della giurisprudenza la
proroga tacita non e' ammissibile per le societa' di capitali.

   7/ SCADENZA DEGLI ESERCIZI
   Vanno  riportati  il  giorno ed il mese di chiusura degli esercizi
sociali, cosi' come fissato dall'atto modificativo.
   Se   l'atto   modificativo  prevede  la  proroga  dei  termini  di
approvazione del bilancio, va indicato il numero di giorni di proroga
previsti  (l'eventuale anticipazione o posticipazione della durata di
chiusura dell'esercizio in corso, nel caso di fusioni o scissioni, va
segnalata utilizzando il modulo XX-NOTE).

   8/ VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE (S.p.A., S.r.l., S.A.p.A.)
   Il quadro 8 e' diviso in tre sezioni:

1. La  prima  sezione  (lettere  a,  b,  c,  d,  e,  f) va compilata,
   rispettivamente, per i seguenti casi:

a) delibera di variazione:

- S.P.A.  -  Aumento  artt. 2438, 2442, 2443 c.c. - Diminuzione artt.
  2445, 2446, 2447 c.c.
- S.R.L.  Aumento  artt.  2481,  2481  bis, 2481 ter c.c. Diminuzione
  artt. 2482, 2482 bis, 2482 ter, 2482 quater c.c.
- S.A.P.A. - Vale quanto precisato per le S.P.A.

b) gestisce   il   caso   di   azzeramento/diminuzione  e  successiva
   ricostituzione del capitale sociale (artt. 2446 e 2447 c.c.);
c) gestisce   la  sottoscrizione  del  capitale  sociale  nelle  fasi
   successive  a  quella  della costituzione e dell'aumento a seguito
   variazione  (artt.  2439,  2444  c.c.)  In tal caso va allegato il
   modulo Intercalare S al fine di aggiornare la configurazione della
   compagine sociale;
d) gestisce  il versamento del capitale sociale nelle fasi successive
   a quella della costituzione;
e) gestisce  il  caso  di efficacia differita di cui all'art. 2445 in
   caso  di  riduzione  del  capitale per esubero. Decorso il termine
   previsto  dall'art.  2445  c.c.,  va  comunicato,  compilando tale
   riquadro,  l'ammontare reale del capitale "sottoscritto e versato"
   a seguito dell'operazione di riduzione;
f) gestisce:

- per  le  s.r.l.,  la valutazione dei conferimenti in prestazioni di
  servizi (art 2464 c.c.), indicando nell'apposito campo le tipologie
  degli stessi. Gestisce inoltre eventuali polizze e fideiussioni sul
  capitale e sui conferimenti;
- per  altre  societa'  gestisce  i benefici riconosciuti ai soci, ai
  promotori ed ai fondatori.

2. La  seconda  sezione  va utilizzata per indicare la variazione nel
   numero e nel valore nominale di azioni, e il tipo di valuta.
3. La   terza   sezione   va   utilizzata  per  indicare  la  precisa
   configurazione  del capitale sociale a seguito delle operazioni su
   descritte:   va   indicato   il   capitale   sociale   deliberato,
   sottoscritto  e  versato dopo le operazioni di cui alle lettere a,
   b, c, d ed e.

   In  caso  di  trasformazione da societa' di persone in societa' di
capitali vanno compilati i riquadri c) e d), nonche' la terza sezione
del riquadro.

   8B/ FONDO CONSORTILE
   Permette  di  gestire  le  variazioni  del  fondo  consortile:  va
indicato  nell'apposito  campo il valore del nuovo fondo consortile a
seguito delle variazioni relative ai consorziati.

   9/ EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI (e titoli di debito)
   Il riquadro va compilato per le S.r.l., S.p.A. e S.A.p.A.
   Per  le S.r.l. il campo "Titoli di debito delle S.r.l." permettere
di gestire i titoli di debito (art. 2483 c.c.)
   Per  le  S.P.A. e S.A.P.A. questo riquadro permette di indicare la
data  della deliberazione relativa all'emissione di obbligazioni o di
obbligazioni convertibili

   10/ AMMONTARE DEI CONFERIMENTI
   Tale  riquadro  va compilato solamente per le societa' di persone.
In  tale riquadro deve essere riportato l'ammontare complessivo delle
quote conferite da tutti i soci

   11/ FUSIONE
   L'atto  di  fusione di cui all'art. 2504 c.c. va depositato presso
tutti  gli  uffici Registro delle Imprese presso cui sono iscritte le
societa' interessate alla fusione.
   Nel  quadro sono indicate le fasi del procedimento di fusione, sia
per  incorporazione  che  per costituzione di nuova societa', secondo
l'ordine previsto dal codice civile:

PROGETTO DI FUSIONE

Fusione per incorporazione

Societa' incorporante:

Selezionare le seguenti opzioni:

- 1-e' stato redatto il progetto di fusione
- Incorporazione della/e societa'

   Nei  campi  sottostanti  inserire  i dati identificativi richiesti
della/e societa' incorporata/e.
   Nel  campo  "La  modifica  ha  effetto  dal"  inserire la data del
progetto.

Societa' incorporata:

Selezionare le seguenti opzioni:

- 1-e' stato redatto il progetto di fusione
- Incorporazione nella societa'

   Nei  campi  sottostanti  inserire  i dati identificativi richiesti
della societa' incorporante.
   Nel  campo  "La  modifica  ha  effetto  dal"  inserire la data del
progetto.

Fusione con costituzione di nuova societa':

Selezionare le seguenti opzioni:

- 1-e' stato redatto il progetto di fusione
- Costituzione della nuova societa'

   Nei   campi  sottostanti  inserire  i  dati  identificativi  della
societa' risultante dalla fusione.
   Nel  campo  "La  modifica  ha  effetto  dal"  inserire la data del
progetto.

DELIBERA/DECISIONE DI FUSIONE

Fusione per incorporazione

Societa' incorporante:

Selezionare le seguenti opzioni:

- 2-e' stata deliberata/decisa la fusione mediante
- Incorporazione della/e societa'

   Nei   campi  sottostanti  si  inseriscono  i  dati  identificativi
richiesti della/e societa' incorporata/e
   Nel  campo  "La  modifica  ha  effetto  dal"  inserire la data del
verbale con cui viene deliberata/decisa la fusione.

Societa' incorporata:

Selezionare le seguenti opzioni:

- 2-e' stata deliberata/decisa la fusione mediante
- Incorporazione nella societa'

   Nei  campi  sottostanti  inserire  i dati identificativi richiesti
della societa' incorporante.
   Nel  campo  "La  modifica  ha  effetto  dal"  inserire la data del
verbale con cui viene deliberata/decisa la fusione.

Fusione con costituzione di nuova societa':

Selezionare le seguenti opzioni:

- 2-e' stata deliberata/decisa la fusione mediante
- Costituzione della nuova societa'

   Nei  campi  sottostanti  inserire  i dati identificativi richiesti
della societa' risultante dalla fusione.
   Nel  campo  "La  modifica  ha  effetto  dal"  inserire la data del
verbale con cui viene deliberata/decisa la fusione.

Modifiche statutarie con effetto immediato:

   Se    per    la    societa'   incorporante   vengono   deliberate,
contestualmente   alla   fusione,   delle  modifiche  statutarie  con
efficacia  immediata,  nel  relativo  Modulo  S2 compilare i riquadri
corrispondenti.
   Se  la  modifica  deliberata  non  trova  corrispondenza  in alcun
riquadro  del modulo riportare nel riquadro 20 il numero ed una breve
descrizione dell'articolo statutario modificato.
   Nei rispettivi campi "La modifica ha effetto dal" inserire la data
del verbale con cui viene deliberata/decisa la fusione.
   Modifiche statutarie con effetto differito:
   Se    per    la    societa'   incorporante   vengono   deliberate,
contestualmente   alla   fusione,   delle  modifiche  statutarie  con
efficacia   differita  (ad  es.  con  effetto  dall'esecuzione  della
fusione) nel riquadro 20 occorre indicare:

- il numero e una breve descrizione degli articoli statutari soggetti
  a modifica
- la data di efficacia della modifica

ATTO DI FUSIONE

Fusione per incorporazione

Societa' incorporante

Selezionare l'opzione

- 4- e' incorporata la societa' in esecuzione della delibera del
inserendo    nella    stessa    riga   la   data   della   precedente
delibera/decisione e quella dell'atto.

   Nei  campi  sottostanti  inserire  i dati identificativi richiesti
della/e societa' incorporata/e.
   Nel campo "La modifica ha effetto dal" inserire la data dell'atto.

   Efficacia differita dell'atto di fusione:
   La  fusione  ha  effetto,  ai  fini  civilistici,  quando e' stata
eseguita  l'ultima  delle  iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c..
Tuttavia,   nella   fusione   mediante  incorporazione,  puo'  essere
stabilita una data successiva; in tal caso:

- se  la  data e' determinata, nel campo "La modifica ha effetto dal"
  di  tutti i riquadri interessati inserire la data posticipata e non
  quella   dell'atto,   quindi   aggiungere  nel  Modulo  XX-Note  la
  precisazione in merito all' effetto posticipato
- se  la  data  non e' determinata (e quindi l'effetto e' dall'ultima
  delle  iscrizioni  previste  dal  codice  civile),  o  se  la  data
  posticipata  e'  gia'  trascorsa, indicare come data effetto quella
  dell'atto  e  specificare  nel  Modulo  XX-Note  il  momento in cui
  diviene efficace la fusione.

   Nel  Modulo  XX-Note  non devono essere indicate eventuali date di
effetti contabili o fiscali.

   Contestuali modifiche statutarie:
   Se  la  delibera  di  fusione  portava modifiche statutarie aventi
efficacia  contestualmente  all'esecuzione  della  fusione, compilare
anche i relativi riquadri del Modulo S2.
   Se  la  modifica  deliberata  non  trova  corrispondenza  in alcun
riquadro  del modulo riportare nel riquadro 20 il numero ed una breve
descrizione dell'articolo statutario modificato.

   Societa' incorporata

   Il   deposito   dell'atto   di   fusione  relativo  alla  societa'
incorporata,   comportando   l'estinzione   di  questa,  deve  essere
effettuato con il Modulo S3 per la cancellazione.

   Fusione con costituzione di nuova societa':

   Societa' estinta

   Per  la societa' estinta il deposito deve essere effettuato con il
Modulo S3 per la cancellazione.

   Societa' costituenda

   Per   la  societa'  costituenda  l'atto  di  fusione  deve  essere
depositato con il Modulo S1.

REVOCA DELLA DELIBERA DI FUSIONE

Selezionare la seguente opzione:

- e' stata revocata la delibera del (data della delibera di fusione)

   Nel  campo  "La  modifica  ha  effetto dal" inserire la data della
delibera di revoca.

   12/ SCISSIONE

   L'atto di scissione va depositato per tutte le iscrizioni relative
alle  societa'  interessate dalla scissione. Nel quadro sono indicate
le   fasi  del  procedimento  di  scissione,  mediante  assegnazione,
parziale  o  totale,  del  patrimonio in societa' gia' esistenti o di
nuova costituzione, secondo l'ordine previsto dal codice civile:

PROGETTO DI SCISSIONE

Societa' scissa per trasferimento del patrimonio

Selezionare le seguenti opzioni:

- 1-e' stato redatto il progetto di scissione
- Di trasferimento del patrimonio nella/e societa'

   Nei  campi  sottostanti  inserire  i dati identificativi richiesti
della/e societa' beneficiaria/e.
   Nel  campo  "La  modifica  ha  effetto  dal"  inserire la data del
progetto.

Societa' beneficiaria

Selezionare le seguenti opzioni:

- 1-e' stato redatto il progetto di scissione
- Di trasferimento del patrimonio dalla/e societa'

   Nei  campi  sottostanti  inserire  i dati identificativi richiesti
della societa' scissa/e.
   Nel  campo  "La  modifica  ha  effetto  dal"  inserire la data del
progetto.
   Scissione con costituzione di nuova societa':

   Selezionare le seguenti opzioni:

   - 1-e' stato redatto il progetto di scissione
   - Mediante costituzione della/e nuova societa'

   Nei   campi  sottostanti  inserire  i  dati  identifleativi  della
societa'  risultante  dalla  scissione.  Nel  campo  "La  modifica ha
effetto dal" inserire la data del progetto.

DELIBERA/DECISIONE DI SCISSIONE

Societa' scissa per trasferimento del patrimonio
Selezionare le seguenti opzioni:

- 2-e' stata deliberata/decisa la scissione
- Di trasferimento del patrimonio nella /e societa'

   Nei   campi  sottostanti  si  inseriscono  i  dati  identificativi
richiesti della/e societa' beneficiaria/e.
   Nel  campo  "La  modifica  ha  effetto  dal"  inserire la data del
verbale con cui viene deliberata/decisa la scissione.

Societa' beneficiaria
Selezionare le seguenti opzioni:

- 2-e' stata deliberata/decisa la scissione mediante
- Di trasferimento del patrimonio dalla/e societa'

   Nei  campi  sottostanti  inserire  i dati identificativi richiesti
della/e societa' scissa/e.
   Nel  campo  "La  modifica  ha  effetto  dal"  inserire la data del
verbale con cui viene deliberata/decisa la scissione.

   Scissione con costituzione di nuova societa':
   Selezionare le seguenti opzioni:

   - 2-e' stata deliberata/decisa la scissione
   - Mediante costituzione della/e nuova societa'

   Nei  campi  sottostanti  inserire  i dati identificativi richiesti
della/e societa' costituenda/e (quelli gia' noti).
   Nel  campo  "La  modifica  ha  effetto  dal"  inserire la data del
verbale con cui viene deliberata/decisa la scissione.

   Modifiche statutarie con effetto immediato:

   Se per la societa' scissa vengono deliberate, contestualmente alla
scissione,  delle  modifiche  statutarie con efficacia immediata, nel
relativo Modulo S2 compilare i riquadri corrispondenti.
   Se  la  modifica  deliberata  non  trova  corrispondenza  in alcun
riquadro  del modulo riportare nel riquadro 20 il numero ed una breve
descrizione dell'articolo statutario modificato.
   Nei rispettivi campi "La modifica ha effetto dal" inserire la data
del verbale con cui viene deliberata/decisa la scissione.

   Modifiche statutarie con effetto differito:

   Se per la societa' scissa vengono deliberate, contestualmente alla
scissione, delle modifiche statutarie con efficacia differita (ad es.
con  effetto dall'esecuzione della scissione) nel riquadro 20 occorre
indicare:

- il numero e una breve descrizione degli articoli statutari soggetti
  a modifica
- la data di efficacia della modifica

ATTO DI SCISSIONE

Societa' soggetta a scissione parziale

Selezionare l'opzione

- 4-e' soggetta a scissione parziale in esecuzione della delibera del

   inserendo  nella  stessa  riga  la data della precedente delibera/
decisione e quella dell'atto.
   Nei  campi  sottostanti  inserire  i dati identificativi richiesti
della/e  societa'  beneficiaria/e  gia'  esistenti o quelli gia' noti
della/e societa' costituenda/e a seguito della scissione.
   Nel campo "La modifica ha effetto dal" inserire la data dell'atto.

   Efficacia differita dell'atto di scissione:

   La  scissione  ha  effetto,  ai  fini civilistici, quando e' stata
eseguita  l'ultima  delle iscrizioni prescritte dall'art. 2506-quater
c.c..   Tuttavia,   tranne   che   nel  caso  di  scissione  mediante
costituzione  di  societa'  nuove,  puo'  essere  stabilita  una data
successiva; in tal caso:

- se  la  data e' determinata, nel campo "La modifica ha effetto dal"
  di  tutti i riquadri interessati inserire la data posticipata e non
  quella   dell'atto,   quindi   aggiungere  nel  Modulo  XX-Note  la
  precisazione in merito all'effetto posticipato
- se  la  data  non e' determinata (e quindi l'effetto e' dall'ultima
  delle  iscrizioni  previste  dal  codice  civile),  o  se  la  data
  posticipata  e'  gia'  trascorsa, indicare come data effetto quella
  dell'atto  e  specificare  nel  Modulo  XX-Note  il  momento in cui
  diviene efficace la scissione.

   Nel  Modulo  XX-Note  non devono essere indicate eventuali date di
effetti contabili o fiscali.

   Contestuali modifiche statutarie:

   Se  la  delibera  di scissione portava modifiche statutarie aventi
efficacia  contestualmente  all'esecuzione della scissione, compilare
anche i relativi riquadri del Modulo S2.
   Se  la  modifica  deliberata  non  trova  corrispondenza  in alcun
riquadro  del modulo riportare nel riquadro 20 il numero ed una breve
descrizione dell'articolo statutario modificato.

Societa' beneficiaria gia' esistente

Selezionare l'opzione:

- 5- e' beneficiaria di scissione in esecuzione della delibera del

   Nei  campi  sottostanti  inserire  i dati identificativi richiesti
della/e societa' scissa/e.

   Societa' soggetta a scissione totale

   Il  deposito  dell'atto  di  scissione  relativo  alla/e  societa'
scissa/e  che si estingue per trasferimento dell'intero patrimonio in
altra  societa'  deve  essere  effettuato  con  il  Modulo  S3 per la
cancellazione.

   Societa' beneficiaria neo-costituita

   Per  la  societa'  costituenda  l'atto  di  scissione  deve essere
depositato con il Modulo S1.

REVOCA DELLA DELIBERA DI SCISSIONE

Selezionare la seguente opzione:

-  e'  stata  revocata  la  delibera  del  (data  della  delibera  di
scissione)

   Nel  campo  "La  modifica  ha  effetto dal" inserire la data della
delibera di revoca.

   13/ ORGANI SOCIALI IN CARICA

   La  prima  sezione del riquadro 13 deve essere utilizzata solo nel
caso  in  cui varino gli organi sociali attualmente in carica (es. da
un  consiglio di amministrazione si passa ad un amministratore unico,
oppure  viene  modificato  il  numero  dei  membri  del  consiglio di
amministrazione).
   Va  indicata  la data di variazione dell'organo sociale, il codice
del nuovo organo sociale, il numero dei componenti in carica.
   Nel  caso  venga variato il numero minimo e massimo previsto dallo
statuto,  relativamente all'organo indicato, deve essere compilato il
nuovo numero minimo e massimo.
   Nel  caso  venga  variata  la  data  termine  prevista  da statuto
relativamente all'organo indicato deve essere indicata la nuova data.
   Deve  essere  inoltre specificato il termine di durata (attraverso
l'apposito codice) che puo' essere espresso con un numero di esercizi
o di anni o con un'altra durata (es. fino approvazione del bilancio).

   Sistema di amministrazione adottato

   Occorre indicare il nuovo sistema di amministrazione adottato.

   Sindaci

   Nel  caso  venga  variato  il  numero dei sindaci effettivi, o dei
sindaci  supplenti  e  quindi  il  numero  dei componenti il collegio
sindacale, deve essere indicato il nuovo numero.
   Nel  caso  venga  variata  la data termine prevista da statuto del
collegio sindacale deve essere indicata la nuova data.
   Nel  caso  venga  modificata la durata del collegio sindacale deve
essere  specificato il nuovo termine di durata (attraverso l'apposito
codice) che puo' espresso con un numero di esercizi o di anni.

   Controllo contabile

   Nel   caso   venga  variato  il  soggetto  preposto  al  controllo
contabile,  va  indicato  il nuovo organo adottato. Si precisa che e'
possibile  nominare  alternativamente  il  revisore  contabile  o  la
societa' di revisione.

   Variazione del numero dei soci delle societa' di persone

   Nel  caso  di  variazione  del  numero  dei soci delle societa' di
persone deve essere compilato il nuovo numero.

   14/ POTERI DEGLI ORGANI IN CARICA

   Questo quadro va compilato sia dalle societa' di persone sia dalle
societa' di capitali quando:

a) Vengono modificati i poteri degli organi effettivamente in carica;
b) Viene nominato un nuovo tipo di organo amministrativo.

   Va indicata la data di variazione dei poteri dell'organo in carica
o la data di nomina del nuovo organo sociale.
   Deve  essere  indicato  il  codice  dell'organo in carica e devono
essere   trascritti   integralmente   i   nuovi  poteri  (se  vengono
modificati)  o  i  poteri del nuovo organo sociale (se viene cambiato
l'organo amministrativo).

   18/ OGGETTO SOCIALE (Attivita' che lo costituisce)

   Nel  caso di variazione dell'oggetto sociale, questo va trascritto
integralmente.
   Se  la  modifica  dell'oggetto  sociale  riguardante  una societa'
semplice  e'  deliberata  con  contratto  verbale,  il  nuovo oggetto
sociale va riportato integralmente.
   In  caso di inizio, modifica o cessazione dell'effettiva attivita'
economica  esercitata  a seguito della modifica dell'oggetto sociale,
si ricorda che per la relativa denuncia al R.E.A. vanno utilizzati, a
seconda dei casi, i moduli S5, UL, SE.

   19/ REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE

   Al  fine  di  comunicare  la revoca della liquidazione non si deve
piu'  compilare  questo riquadro, ma si rimanda alla compilazione del
riquadro  19/REVOCA  DELLA  LIQUIDAZIONE  presente  nel modulo S3. Si
rimanda a questo anche per le relative istruzioni.

   20/ ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO

   Il  riquadro  va utilizzato quando l'atto comporta modifiche dello
statuto o dell'atto costitutivo che non sono comprese fra quelle gia'
previste  nel  modulo e per il deposito e/o iscrizione di atti e dati
non previsti nei riquadri precedenti.
   In  particolare  questo  riquadro  deve  essere  utilizzato per la
comunicazione  al  Registro delle Imprese da parte delle societa' che
sono  soggette  alla  altrui  attivita' di direzione e coordinamento,
come  previsto dall'art. 2497-bis c.c.. In questo caso occorre sempre
obbligatoriamente compilare il modulo intercalare S, riquadro "gruppi
societari",  nel  quale  devono essere indicati i dati identificativi
del soggetto o dei soggetti che esercitano l'attivita' di direzione e
coordinamento.
   Il  presente  riquadro  serve  inoltre  per depositare al registro
imprese la domanda di cui all'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 5/2003.
Va   inoltre   utilizzato   da  parte  di  S.p.A  e  S.A.p.A  per  la
presentazione  dei  seguenti  atti:  avviso  di  offerta di azioni in
opzione, avviso di anticipata conversione.

   22/ LIMITAZIONE RESPONSABILITA' SOCI

   Va   compilato   nel  caso  di  variazione  delle  limitazioni  od
esclusioni di responsabilita' dei soci.
   Nel caso di variazione deliberata dalla societa' semplice in forma
verbale,  il  contenuto  delle  nuove  limitazioni  va trascritto per
intero.

   23/ RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE SOCI

   Va compilato nel caso di variazione della ripartizione degli utili
e delle perdite tra i soci.
   Le  societa' dovranno specificare l'articolo dell'atto costitutivo
o  dello statuto. Nel caso di societa' semplice con contratto verbale
le ripartizioni dovranno essere trascritte integralmente.

   24/ STRUMENTI FINANZIARI

   Questo riquadro va compilato dalle societa' di capitali che devono
comunicare  al  registro  delle  imprese  l'emissione  di  uno o piu'
strumenti finanziari.
   Nel primo campo (relativo alla data) deve essere obbligatoriamente
indicata la data della relativa deliberazione.
   Nel    campo   relativo   al   "tipo   strumento",   deve   essere
obbligatoriamente  indicato  il  codice relativo al tipo di strumento
finanziario previsto: vedi Tabella TSF.
   Nel   campo  relativo  a  "descrizione  strumento"  devono  essere
indicati  gli articoli dell'atto costitutivo o dello statuto relativi
alla descrizione dello strumento finanziario adottato, specificandone
le  caratteristiche  (modalita'  di  emissione  e  circolazione delle
azioni,  le  condizioni  di  emissione e le modalita' di rimborso dei
titoli di debito).

   25/ PATRIMONIO O FINANZIAMENTO DESTINATO A SPECIFICO AFFARE

   Questo riquadro va compilato dalle societa' di capitali che devono
comunicare  al  registro  delle imprese la costituzione di uno o piu'
patrimoni  e/o stipula di contratti di finanziamenti destinati ad uno
specifico affare.
   Nel primo campo (relativo alla data) deve essere obbligatoriamente
indicata la data della relativa deliberazione.
   Nel   campo   relativo   al   "tipo   patrimonio",   deve   essere
obbligatoriamente  indicato  il codice relativo al tipo di patrimonio
previsto: vedi Tabella TAF.
   Nel   campo   relativo  a  "descrizione  patrimonio"  deve  essere
obbligatoriamente   descritto  il  contenuto  richiesto  dagli  artt.
2447-ter  e  2447-decies  c.c.  (affare  al  quale  e'  destinato  il
patrimonio,  beni e rapporti giuridici compresi nel patrimonio, piano
economico finanziario, eventuali apporti di terzi ecc.)
   Quando contestualmente alla costituzione del patrimonio destinato,
si  rende  necessaria  la  nomina di una societa' di revisione per il
controllo  contabile sull'andamento dell'affare, occorre compilare il
relativo campo presente nel riquadro 13/ORGANI SOCIALI.

   26/PATTI PARASOCIALI

   Questo  riquadro  va  compilato  solo  dalle  societa'  per azioni
quotate  (art.  122  d.lgs.  n.  58/98  TUF) e da quelle che, pur non
essendo  quotate,  fanno  ricorso  al mercato del capitale di rischio
(art. 2341-ter).
   Nel primo campo (relativo alla data) deve essere obbligatoriamente
indicata:

- per  i patti parasociali depositati dalle societa' quotate, la data
  di adozione del patto;
- per  i  patti parasociali depositati dalle societa' non quotate che
  fanno   ricorso  al  mercato  del  capitale  di  rischio,  la  data
  dell'assemblea  nella  quale  e'  stata trascritta la dichiarazione
  relativa al patto.

   Nel  campo relativo al "tipo patto", deve essere obbligatoriamente
indicato  il  codice  relativo  al  tipo  di  patto parasociale: vedi
Tabella TPT.
   Il campo relativo a "descrizione patto" deve essere utilizzato per
l'eventuale   descrizione   del   contenuto   del  patto  parasociale
depositato, indicandone anche la data.

   27/ ASSEMBLEA: modalita' di convocazione ed intervento

   Nel  primo campo (relativo alla data) deve essere indicata la data
della relativa deliberazione di modifica statutaria.
   Nel  campo  "descrizione  modalita'" occorre indicare gli articoli
dello   statuto   contenenti   la   descrizione  delle  modalita'  di
convocazione e di intervento in assemblea.
   Questo  riquadro  serve  anche  per le comunicazioni relative alle
modalita'  di  adozione  delle  decisioni dei soci nella s.r.l. (art.
2479 c.c.) adottate al di fuori del contesto collegiale.

   28/   CAUSE   DI  RECESSO,  LIMITAZIONI,  ESCLUSIONI,  GRADIMENTO,
PRELAZIONE

   Nel  primo campo (relativo alla data) deve essere indicata la data
della relativa deliberazione di modifica degli articoli dello statuto
che  prevedono  le  nuove  cause di recesso, limitazione, esclusione,
gradimento e prelazione nei confronti dei soci.
   Nel  campo  "tipo  causa"  occorre  indicare  le  predette  cause,
utilizzando il relativo codice: vedi TABELLA RGP.
   Nel  campo  "descrizione  causa" occorre indicare l'articolo dello
statuto che prevede la descrizione delle relative clausole.

   FIRMA

   Il   modulo  va  sottoscritto  dal  soggetto  obbligato  alla  sua
presentazione (notaio, amministratore, socio, rappresentante legale).
Si veda anche il punto 2 delle istruzioni generali.
   Nel  caso  di societa' semplice costituita con contratto verbale o
con  atto  scritto  con firme non autenticate dei soci il modulo deve
essere sottoscritto da tutti i soci.

                              MODULO S3

Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal Registro Imprese

                         AVVERTENZE GENERALI

Finalita' del modulo

   Il  modulo va utilizzato per l'iscrizione nel Registro Imprese dei
seguenti atti:

- scioglimento  e  liquidazione  di societa' ed altri enti collettivi
  iscritti nella Sezione Ordinaria e nella Sezione Speciale (societa'
  semplici e societa' tra professionisti)
- bilancio  finale di liquidazione (solo per s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.
  e cooperative)
- cariche relative alla liquidazione
- istanza  di  cancellazione  di  societa'  ed  altri enti collettivi
  iscritti nella Sezione Ordinaria e nella Sezione Speciale (societa'
  semplici e societa' tra professionisti)
- sentenza dichiarativa di nullita' della societa' (art. 2332 c.c.)

   Si tenga presente che, nel caso in cui la sede legale dell'impresa
sia   trasferita   nell'ambito   del   territorio   della   provincia
contestualmente  all'atto  di  scioglimento, il modulo S3 deve essere
allegato al modulo S2, compilato nel relativo riquadro.

Soggetti utilizzatori del modulo

- Societa' in nome collettivo
- Societa' in accomandita semplice
- Societa' a responsabilita' limitata
- Societa' per azioni
- Societa' in accomandita per azioni
- Societa' cooperative
- Consorzio con attivita' esterna
- Societa' consortile
- Ente pubblico economico
- Gruppo europeo di interesse economico
- Societa'   estera   esclusivamente  nei  casi  in  cui  abbia  sede
  amministrativa  o  secondaria o attivita' principale in Italia, per
  la sola iscrizione dei dati relativi alla sede legale estera. Se la
  societa'  estera opera in Italia solo con semplici unita' locali le
  modifiche   dell'impresa   si   denunciano  con  il  modulo  R.  La
  cancellazione della sede secondaria in Italia va richiesta solo con
  il modulo SE.
- Associazione  ed  altro  ente  od  organismo  che esercitano in via
  esclusiva o principale attivita' economica in forma d'impresa.
- Azienda speciale e consorzio previsti dal T.U. 267/2000
- Societa' semplice
- Societa' tra avvocati

Ufficio del Registro Imprese competente alla ricezione del modulo

E' quello della provincia ove e' ubicata la sede legale dell'impresa.

Persone obbligate alla presentazione del modulo

   L'obbligo  ricade, a seconda dei casi previsti dal codice civile o
dalle  leggi  speciali,  sul  notaio,  gli  amministratori, i soci, i
liquidatori,  i  commissari  giudiziali  e  gli altri organi preposti
dall'Autorita' giudiziaria o governativa, etc.
   Nel  caso  di societa' semplice costituita con contratto verbale o
scrittura privata non autenticata nelle firme da notaio, il modulo va
sottoscritto da tutti i soci (o da tutti i liquidatori).

   Cancellazione a seguito di trasferimento sede in altra provincia

   Secondo il disposto dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 558/1999 "i
soggetti  che trasferiscono la propria sede legale in altra provincia
presentano la relativa domanda all'ufficio del Registro delle Imprese
della  Camera di Commercio della circoscrizione ove si trasferiscono,
la  quale  ne  da'  comunicazione  all'ufficio di provenienza ai fini
della cancellazione".
   Non e' piu' dovuto, pertanto, alcun adempimento nella provincia di
partenza,  ma  la  domanda  di  iscrizione  dovra'  essere presentata
unicamente  al Registro Imprese di destinazione (dove cioe' l'impresa
stabilisce  la  nuova  sede).  Detto Registro Imprese effettuera' una
comunicazione  d'ufficio al Registro Imprese di provenienza affinche'
questi   proceda  all'iscrizione  della  relativa  cancellazione  per
trasferimento.  Sempre  in  questa  fattispecie,  qualora la societa'
presso   la   vecchia   sede  legale  continui  a  svolgere  comunque
l'attivita',   deve   comunicare  l'apertura  dell'unita'  locale  al
Registro  delle  Imprese  competente  (quello ove e' ubicata l'unita'
locale stessa), mediante la presentazione del modulo UL.

   Estinzione a seguito di fusione o scissione

   Il  deposito  degli  atti  di  fusione  per  le  societa'  fuse  o
incorporate  o  dell'atto di scissione totale per la societa' scissa,
comportando  l'estinzione  di  queste,  va  effettuato presentando il
modulo  S3  all'ufficio del Registro delle Imprese competente in base
alla sede di dette societa'.

   Cariche relative alla liquidazione

   Si  tenga presente che per ogni soggetto che viene nominato ad una
carica,  o che cessa da una carica precedentemente rivestita, occorre
compilare il modulo Intercalare P.

   Avvertenze per i singoli riquadri

   A/ ESTREMI DI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA

   Vanno indicati: la sigla della provincia della Camera di commercio
presso la quale l'impresa eiscritta ed il relativo numero R.E.A.

B/ ESTREMI DELL'ATTO

Vanno indicati:

- il codice della forma dell'atto e quello relativo all'atto (come da
  tabella corrispondente)
- gli  eventuali  dati del notaio rogante/autenticante ed il relativo
  codice  fiscale,  la  sede  notarile  ed  il  numero  di repertorio
  assegnato all'atto
- la data dell'atto
- la  data ed il numero di registrazione e l'indicazione dell'ufficio
  del Registro (se necessari)

1/ SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- In   caso   di  dichiarazione  del  verificarsi  di  una  causa  di
  scioglimento   riscontrata   dall'organo   amministrativo   occorre
  compilare il campo A.
- In  caso  di scioglimento e messa in liquidazione occorre compilare
  il campo B1.
- In  caso  di scioglimento senza apertura della fase di liquidazione
  (per le societa' di persone) occorre compilare il campo B2.

   In  tutti  questi  predetti casi, occorre specificare una soltanto
tra le cause di scioglimento previste, vistando il campo relativo.

- In  caso  di  scioglimento  e  messa  in  liquidazione a seguito di
  provvedimento dell'assemblea occorre compilare il campo C.
- In  caso  di  scioglimento deliberato dai soci occorre compilare il
  campo D.
- In   caso   di   scioglimento   per   provvedimento  dell'autorita'
  giudiziaria o governativa occorre compilare il campo E.
- In   caso  di  scioglimento  del  contratto  di  consorzio  occorre
  compilare il campo F.

Occorre altresi' indicare nei campi successivi:

- la data di decorrenza dello scioglimento (obbligatoria)
- il  codice  relativo  al  tipo di liquidazione (obbligatorio): vedi
  tabella LIQ
Nota bene relativo alla cessazione dell'attivita':

   In  ogni  caso  se,  alla  data  dello  scioglimento,  l'attivita'
economica  esercitata  nella provincia, sia presso la sede legale sia
presso  le  unita' locali, e' cessata, va allegato anche il modulo S5
e/o tanti moduli UL ed SE per quante sono, rispettivamente, le unita'
locali o le sedi secondarie in provincia rispetto alle quali si rende
necessario  comunicare  la cessazione di attivita' o, se del caso, la
chiusura.  Se  le  unita'  locali  hanno  sede in province diverse, i
relativi  moduli  UL  vanno presentati presso i competenti uffici del
Registro imprese di ogni provincia interessata.

2/ BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE (solo per S.p.A., S.A.p.A., S.r.l.
e Cooperative)

   Nel  campo  relativo  a  "Bilancio  finale  di liquidazione al" va
obbligatoriamente indicata la data alla quale e' riferito il bilancio
finale  di  liquidazione (che corrisponde alla data di chiusura della
liquidazione stessa).
   Nel    successivo    campo   "Tipo   liquidazione"   deve   essere
obbligatoriamente   inserito   il   codice   relativo   al   tipo  di
liquidazione.

19/ REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE

1)  Procedura  relativa  alla  revoca  per S.p.A., S.A.p.A., S.r.l. e
Cooperative

   Nella  compilazione  di  questo  riquadro  occorre  rispettare  il
disposto dell'art. 2487 ter c.c.:

a) Se  la delibera di revoca assunta dall' assemblea straordinaria ha
   efficacia  immediatamente  esecutiva  (nel  caso  in cui consti il
   consenso  dei  creditori  della  societa'  ovvero  il pagamento di
   quelli che non hanno dato il consenso), occorre compilare:

- il primo campo con l'indicazione della data della deliberazione con
  cui    era   stata   disposta   originariamente   la   liquidazione
  (obbligatorio);
- il  secondo  campo  con  l'indicazione  della  data  dell'assemblea
  straordinaria  che  ha  deliberato  la  revoca  della  liquidazione
  (obbligatorio);
- il campo relativo all'effetto esecutivo
- nel  campo  "Tipo  liquidazione"  deve  essere  inserito  il codice
  relativo al tipo di liquidazione (obbligatorio).

Sempre in questa ipotesi dovranno essere compilati:

- i  moduli  Intercalari  P  sia  per la cessazione delle persone dei
  liquidatori  e sia per la nomina delle persone che vanno a comporre
  il nuovo organo amministrativo;
- il  modulo  S2  per  l'iscrizione di tutti i dati che devono essere
  variati  a  seguito della revoca della liquidazione (in questo caso
  il modulo S3 sara' un allegato del modulo S2);
- il  modulo  S5  e/o  UL  rispettivamente  richiesti  ove  si  debba
  contestualmente  dichiarare  l'inizio  di  attivita' presso la sede
  legale oppure presso unita' locali. Nel caso in cui l'unita' locale
  sia  situata  in provincia diversa da quella ove e' ubicata la sede
  legale,  il  modulo  UL va presentato al Registro imprese di quella
  provincia.

b) Se  la  delibera  di  revoca  ha  non  ha  effetto  immediatamente
   esecutivo  (quando  non consti il consenso dei creditori sociali),
   la  revoca  ha  effetto  soltanto dopo che sono trascorsi sessanta
   giorni  dalla  data  dell'iscrizione della deliberazione di revoca
   nel Registro delle Imprese.

   In   questa   ipotesi   occorre   compilare   una   prima   volta,
contestualmente alla presentazione della delibera di revoca:

- il  primo campo obbligatorio con indicazione della data con cui era
  stata disposta originariamente la liquidazione;
- il  secondo  campo  con  la  data di revoca della liquidazione (che
  coincide  con  la  data dell'assemblea straordinaria che dispone la
  revoca).
- nel  campo  "tipo  liquidazione" deve essere inserito poi il codice
  relativo al tipo di liquidazione (obbligatorio).

   Successivamente,  una volta che sono trascorsi due mesi dalla data
di  iscrizione  della  delibera di revoca nel Registro delle Imprese,
dovra' essere nuovamente presentato un modulo S3 compilato:

- il primo campo con l'indicazione della data della deliberazione con
  cui    era   stata   disposta   originariamente   la   liquidazione
  (obbligatorio);
- il  secondo  campo  con  l'indicazione  della  data  dell'assemblea
  straordinaria  che  ha  deliberato  la  revoca  della  liquidazione
  (obbligatorio);
- il campo relativo all'effetto esecutivo
- nel  campo  "Tipo  liquidazione"  deve  essere  inserito  il codice
  relativo al tipo di liquidazione (obbligatorio).

Contemporaneamente  dovranno  essere  compilati ed allegati al modulo
S3:

- i  moduli  Intercalari  P  sia  per la cessazione delle persone dei
  liquidatori  e sia per la nomina delle persone che vanno a comporre
  il nuovo organo amministrativo. Nella compilazione dell'Intercalare
  P  occorre ricordare che la data effetto della cessazione e la data
  effetto  della  nomina  deve  essere  coincidente  con  la  data di
  efficacia della delibera di revoca.
- il  modulo  S2  per  l'iscrizione di tutti i dati che devono essere
  variati  a  seguito della revoca della liquidazione (in questo caso
  il modulo S3 sara' un allegato del modulo S2);
- il  modulo  S5  e/o  UL  rispettivamente  richiesti  ove  si  debba
  contestualmente  dichiarare  l'inizio  di  attivita' presso la sede
  legale oppure presso unita' locali. Nel caso in cui l'unita' locale
  sia  situata  in provincia diversa da quella ove e' ubicata la sede
  legale,  il  modulo  UL va presentato al Registro imprese di quella
  provincia.

2)  Procedura  relativa  alla  revoca di liquidazione per societa' di
persone e consorzi

   Questo  riquadro  va  compilato nel caso in cui sia intervenuta un
atto  modificativo  dei  patti  sociali che determina la revoca della
liquidazione precedentemente disposta.
   Contemporaneamente dovranno essere compilati ed allegati al modulo
S3:

- i  moduli  Intercalari  P  sia  per la cessazione delle persone dei
  liquidatori e sia per l'iscrizione dei nuovi soci nelle societa' di
  persone  o  delle  persone  che  vanno  a  comporre il nuovo organo
  amministrativo nei consorzi.
- il  modulo  S2  per  l'iscrizione di tutti i dati che devono essere
  variati  a  seguito della revoca della liquidazione (in questo caso
  il modulo S3 sara' un allegato del modulo S2);
- il  modulo  S5  e/o  UL  rispettivamente  richiesti  ove  si  debba
  contestualmente  dichiarare  l'inizio  di  attivita' presso la sede
  legale oppure presso unita' locali. Nel caso in cui l'unita' locale
  sia  situata  in provincia diversa da quella ove e' ubicata la sede
  legale,  il  modulo  UL va presentato al Registro imprese di quella
  provincia.

6/A  ISTANZA  DI  CANCELLAZIONE  DAL  REGISTRO DELLE IMPRESE (Sezione
Ordinaria)

   Il  presente  riquadro  non riguarda le societa' semplici. Occorre
obbligatoriamente  compilare, a seconda delle differenti fattispecie,
uno soltanto dei seguenti campi:

- Approvato  il  bilancio  finale  di  liquidazione, i liquidatori di
  societa'  di  persone  ai  sensi  dell'art.  2312  c.c. chiedono la
  cancellazione  della  societa'  dal  Registro delle Imprese. In tal
  caso si deve inoltre indicare, nel campo successivo, la data in cui
  il bilancio e piano di riparto sono stati comunicati ai soci.
- Approvato  il  bilancio  finale  di  liquidazione, i liquidatori di
  societa'  di  capitali ai sensi dell'art. 2495 c.c. devono chiedere
  la  cancellazione della societa' dal Registro delle Imprese. In tal
  caso si deve inoltre indicare, nel campo successivo, la data in cui
  il  bilancio e' stato approvato nei termini previsti dall'art. 2493
  c.c.
- Quando lo scioglimento ha luogo senza che sia stata successivamente
  aperta  la  fase  di  liquidazione  e  l'atto  relativo  reca anche
  l'istanza di cancellazione dal R.I.
- Quando  la  societa'  si estingue per effetto di un atto di fusione
  con il quale essa viene incorporata da altro soggetto.
- Quando  la societa' si estingue per effetto di un atto di scissione
  totale  con  il  quale  essa  trasferisce l'intero patrimonio nelle
  societa' derivate o beneficiarie.

   Negli  ultimi  due  casi  citati  i  dati  identificativi  della/e
societa'   subentrante/i   vanno   indicati  nel  riquadro  8/IMPRESE
SUBENTRANTI ALLA SOCIETA', posto al fondo.

- Quando   occorre  depositare  il  dispositivo  della  sentenza  che
  dichiara la nullita' della costituzione di una societa' di capitali
  (art.  2332  c.c.):  in questo caso per la societa' puo' non essere
  immediatamente  richiesta  la  cancellazione, quando nella sentenza
  viene nominato uno o piu' liquidatori. Bisogna inoltre compilare ed
  allegare  al  modulo  S3  i  moduli  Intercalare P necessari per la
  nomina dei liquidatori e per la cessazione degli amministratori.
- Indicazione  di  un  motivo  di  cancellazione  della  societa' non
  previsto nei punti precedenti.

   In  tale  riquadro  va  indicata,  inoltre,  la data di cessazione
dell'attivita' della societa'.
   Si  tenga  presente  che  qualora tale data non venga indicata, si
intendera'  per  data cessazione la data di approvazione del bilancio
finale di liquidazione.
   Nel modulo XX - NOTE vanno indicati persona e luogo presso i quali
sono depositate le scritture contabili.

6/B  ISTANZA  DI  CANCELLAZIONE  DELLA SOCIETA' SEMPLICE DAL REGISTRO
DELLE IMPRESE

   Il  campo va compilato quando deve essere chiesta la cancellazione
della  societa'  semplice.  Va  indicato  il  motivo della richiesta,
individuandolo tra quelli proposti in questo riquadro.

   8/IMPRESE SUBENTRANTI ALLA SOCIETA'

   Questo  riquadro e' collegato al precedente riquadro 6/A. Vi vanno
indicati   i   seguenti  estremi  delle  societa'  in  cui  e'  stata
incorporata  o  in  cui e' stato trasferito il patrimonio di societa'
per la quale si e' presentato il modello S3:

- denominazione o ragione sociale e codice fiscale (obbligatorio)
- titolo subentro

FIRMA

   Il   modulo  va  sottoscritto  dal  soggetto  obbligato  alla  sua
presentazione  (notaio,  liquidatore, socio, rappresentante legale di
ente o di societa' estera). Si veda anche il punto 2 delle istruzioni
generali.
   Nel  caso  di societa' semplice costituita con contratto verbale o
con  atto  scritto  con firme non autenticate dei soci il modulo deve
essere sottoscritto da tutti i soci o liquidatori.

                              MODULO B

Deposito  di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito
dell'elenco soci

                         AVVERTENZE GENERALI

Soggetti utilizzatori del modulo

- Societa' per azioni
- Societa' a responsabilita' limitata
- Societa' in accomandita per azioni
- Societa' cooperative
- Societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata
- Societa' estera avente sede secondaria in Italia
- Societa' in nome collettivo
- Societa' in accomandita semplice
- Consorzio con attivita' esterna
- Gruppo europeo di interesse economico
- Enti  autonomi  trasformati in fondazioni di diritto privato di cui
  al D. Lgs. 367/96
- Associazioni iscritte nel Registro delle Imprese

Finalita' del modulo

a) Il  deposito  presso  l'ufficio  del  registro  delle  imprese del
   bilancio  di  esercizio  e  del bilancio consolidato delle s.r.l.,
   s.p.a.  s.a.p.a.  e  societa' cooperative; il bilancio consolidato
   delle s.n.c. e delle s.a.s. (di cui all'art. 111-duodecies d. att.
   D.Lgs 6/03); il bilancio di societa' estera avente sede secondaria
   in  Italia;  il bilancio di esercizio e le situazioni patrimoniali
   dei consorzi; lo stato patrimoniale e il conto economico dei GEIE;
   il  bilancio  degli  enti autonomi, le istituzioni concertistiche,
   gli  enti  operanti  nel  settore della musica, del teatro e della
   danza trasformati in fondazioni di diritto privato.
b) Il   deposito   per   l'iscrizione   nel  registro  delle  imprese
   dell'elenco  variato  dei  soci  e dei titolari di diritti o altri
   vincoli   sulle   azioni   e   sulle   quote   sociali,  allegando
   l'Intercalare S;
c) La conferma dell'elenco dei soci rispetto a quello gia' depositato
   e  riferito  alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio
   precedente.

Casi particolari

a) Le societa' in liquidazione non sono tenute alla presentazione del
   bilancio  iniziale  di  liquidazione,  ma  unicamente del bilancio
   annuale  per  il periodo corrispondente al normale esercizio della
   societa'  secondo  quanto stabilito dal nuovo art. 2490 c.c.. Sono
   inoltre tenute alla comunicazione dell'elenco dei soci;
b) Le  societa' di capitali che iscrivono l'atto di trasformazione in
   societa'  di persone prima dell'approvazione del bilancio non sono
   tenute   al  deposito  dello  stesso,  in  quanto  manca  l'organo
   necessario   per   l'approvazione   del  bilancio  (salvo  diversa
   indicazione del Conservatore o del Giudice del Registro);
c) Le  societa'  di  capitali che cessano per fusione o per scissione
   totale  prima  dell'approvazione  del  bilancio non sono tenute al
   deposito  dello  stesso,  in  quanto manca l'organo necessario per
   l'approvazione  del  bilancio.  Alcuni  uffici  del registro delle
   imprese accettano il bilancio delle societa' estinte per fusione o
   per  scissione  (redatto  dalla  societa' beneficiaria) qualora la
   fusione  o  la  scissione  abbia  effetti successivi alla chiusura
   dell'esercizio  (in  presenza  di tale caso si invita a contattare
   l'ufficio competente);
d) Alcuni  uffici  del  registro  delle imprese accettano il deposito
   della situazione patrimoniale dei Consorzi costituiti ai sensi del
   T.U.  267/2000  e il bilancio delle Aziende Speciali costituite ai
   sensi  del  T.U.  267/2000  (in  presenza di tale caso si invita a
   contattare l'ufficio competente);
e) Alcuni uffici del registro delle imprese accettano il deposito del
   bilancio  non  approvato su direttiva del Giudice del Registro (in
   presenza   di   tale   caso   si  invita  a  contattare  l'ufficio
   competente).  In  ogni caso il deposito del bilancio non approvato
   non va effettuato con il modulo B.
f) Il   deposito  di  un  bilancio  a  rettifica  implica  che  venga
   presentato   nuovamente   il   bilancio,   completo  di  tutta  la
   documentazione  presentata  precedentemente, con l'indicazione nel
   quadro  note  che  trattasi  di  deposito  a rettifica nonche' del
   numero di protocollo assegnato al primo deposito.

Ufficio competente alla ricezione del modulo

   E'  quello  della  sede  legale  della  societa' o del consorzio o
quello  dove  e'  ubicata  la  sede  secondaria, nel caso di societa'
estera.

   Persone obbligate alla presentazione del modulo

   L'obbligo  ricade  sugli  amministratori  di societa' o sui legali
rappresentanti degli enti.

   Formula di deposito

   Nello  spazio  destinato  alla  Camera  di  Commercio  deve essere
indicata  la  sigla  della  provincia  dell'ufficio  competente  alla
ricezione  del  modulo.  Deve  essere  inoltre indicato il numero Rea
dell'impresa nonche' la forma giuridica dell'impresa stessa.

   Sezione riservata al deposito del bilancio

   Deve  essere indicato il tipo di bilancio da depositarsi e la data
di  chiusura dello stesso; si segnala, tra gli altri, il deposito del
bilancio   consolidato   ex   art.  42  D.Lgs.  127/91,  il  bilancio
consolidato  della  societa'  controllante  ex  art.  27, commi 3 e 5
D.Lgs.  127/91 e il bilancio consolidato delle societa' di persone ex
art. 111-duodecies d. att. D.Lgs. 6/03.
   I  bilanci  relativi  ad  esercizi chiusi prima del 1 gennaio 2004
sono  redatti  secondo  le  leggi  anteriormente  vigenti;  i bilanci
relativi  ad  esercizi chiusi tra il 1 gennaio 2004 e il 30 settembre
2004  possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o
secondo  le nuove disposizioni; i bilanci relativi ad esercizi chiusi
dopo  la  data  del  30  settembre 2004 sono redatti secondo le nuove
disposizioni (art. 223-undecies d. att. D.Lgs. 6/03).
   I  bilanci  delle societa' cooperative relativi ad esercizi chiusi
prima  del 1 gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente
vigenti;  i bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1 gennaio 2004
e  il  31  dicembre  2004  possono  essere  redatti  secondo le leggi
anteriormente  vigenti  o  secondo  le  nuove disposizioni; i bilanci
relativi  ad  esercizi  chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 sono
redatti  secondo le nuove disposizioni (art. 223-octiesdecies d. att.
D.Lgs. 6/03).
   Il  bilancio  deve essere depositato entro trenta giorni dalla sua
approvazione   corredato   dalla   relazione  sulla  gestione,  dalla
relazione  del  collegio  sindacale,  ove previsto dalla legge, dalla
relazione  del  soggetto  incaricato  del  controllo  contabile,  ove
previsto   dalla  legge  ed  ove  non  coincidente  con  il  collegio
sindacale,  nonche'  dal verbale di approvazione dell'assemblea o del
consiglio di sorveglianza (art. 2435 c.c.).
   Per  le societa' quotate in borsa va depositata anche la relazione
di certificazione del bilancio.
   La  relazione sulla gestione non e' necessaria per le societa' che
redigono  il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis
c.c.  La  situazione  patrimoniale relativa ai consorzi va depositata
entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.
   Ai  sensi dell'art. 13 c. 35 della Legge 326/03 gli amministratori
dei  consorzi  con  attivita'  esterna  che  svolgono  l'attivita' di
garanzia collettiva dei fidi devono redigere il bilancio di esercizio
con  l'osservanza  delle  disposizioni  relative  al  bilancio  delle
societa' per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi
giorni  dalla  chiusura  dell'esercizio  ed entro trenta giorni dall'
approvazione  una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla
gestione,  dalla  relazione  del collegio sindacale, se costituito, e
dal  verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli
amministratori,   depositata  presso  l'ufficio  del  registro  delle
imprese.
   Le  societa'  in  nome  collettivo  e  le  societa' in accomandita
semplice  devono  redigere  e pubblicare il bilancio consolidato come
disciplinato   dall'art.   26  del  D.Lgs.  127/91  in  presenza  dei
presupposti ivi previsti (art. 111-duodecies d. att. D.Lgs. 6/03).
   Le societa' estere aventi sede secondaria in Italia non depositano
il  bilancio  della  sede  secondaria,  bensi'  quello della societa'
straniera. Lo stato patrimoniale e il conto economico dei GEIE devono
essere  depositati  entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Nel  riquadro  "allegati"  devono  essere  indicati gli atti previsti
dalla legge per le specifiche tipologie di deposito comprensivi della
relativa data.
   Qualora  debbano essere depositati allegati diversi dal verbale di
approvazione,  dalla  relazione  sulla  gestione, dalla relazione del
collegio  sindacale  e dalla relazione di certificazione del bilancio
deve  essere  indicata la descrizione del documento da allegarsi (es.
relazione  sulla  gestione  al  consolidato,  relazione  del revisore
contabile).
   Le  societa'  che  costituiscono uno o piu' patrimoni destinati ad
uno specifico affare (di cui all'art. 2447-bis c.c.) devono redigere,
per  ciascun patrimonio, un rendiconto separato alla data di chiusura
dell'esercizio,  allegato  al  bilancio indicandone la relativa data,
secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti c.c..
   Le   societa'   soggette   all'altrui  attivita'  di  direzione  e
coordinamento  (di  cui  al  nuovo art. 2497 c.c.) devono esporre, in
apposita  sezione  della nota integrativa, un prospetto riepilogativo
dei  dati  essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente
che  esercitano  su di esse l'attivita' di direzione e coordinamento,
indicando come data quella della chiusura dell'esercizio.

   Sezione  riservata  al  deposito  per l'iscrizione dell'elenco dei
soci

   Nel  caso  in  cui l'elenco soci non sia variato rispetto a quello
gia'  depositato e riferito alla data di approvazione del bilancio di
esercizio  precedente  non  e'  necessario  presentare  alcun modulo,
compilando il riquadro relativo alla conferma dell'elenco soci.
   Qualora  si  fossero verificate variazioni nella compagine sociale
rispetto  all'elenco  soci  gia'  depositato  e riferito alla data di
approvazione   dell'esercizio   precedente   e'  necessario  allegare
l'Intercalare S completo dei soci e degli altri titolari di diritti o
altri  vincoli  sulle  azioni  o  quote  sociali indicando la data di
approvazione del bilancio.
   Per  tutte  le  societa'  di  capitali  l'elenco va completato con
l'indicazione  analitica  delle  annotazioni effettuate nel libro dei
soci  nel  periodo  intercorrente  tra  la  data  di approvazione del
bilancio   e  quella  di  approvazione  del  bilancio  dell'esercizio
precedente.
   Ai  sensi  dell'art.  13 c. 34 della Legge 326/03 le modifiche dei
consorziati   devono  essere  iscritte  nel  registro  delle  imprese
soltanto  una  volta  l'anno  entro  centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio  attraverso  il  deposito  dell'elenco dei consorziati
riferito alla data di approvazione del bilancio.
   Non  deve  quindi  essere  depositata  la conferma dell'elenco dei
consorziati rispetto a quello gia' depositato.
   Dal  deposito dell'elenco soci sono escluse le societa' quotate in
mercati  regolamentati, le cooperative, i GEIE, le societa' straniere
aventi sedi secondarie in Italia e le societa' di persone.

   FIRMA

   Il  modulo  va  sottoscritto  a  cura di un amministratore o di un
liquidatore (v. anche punto 2 delle istruzioni generali).

                              MODULO S5

Inizio,  modifica,  cessazione  di  attivita'  nella  sede  legale di
societa',  ente  pubblico  economico,  consorzio,  G.E.I.E., ed altri
soggetti giuridici

                         AVVERTENZE GENERALI

Soggetti utilizzatori del modulo

- Societa' in nome collettivo
- Societa' in accomandita semplice
- Societa' a responsabilita' limitata
- Societa' per azioni
- Societa' in accomandita per azioni
- Societa' cooperativa
- Consorzio con attivita' esterna
- Societa' consortile
- Ente pubblico economico
- Gruppo europeo di interesse economico
- Societa'  estera  con  sede  amministrativa  o  oggetto  principale
  dell'attivita' in Italia
- Associazione  ed  altro  ente  od  organismo  che  esercita  in via
  prevalente  attivita'  economica in forma d'impresa: in tal caso il
  modulo   S5   va   allegato   al   modulo  Sl  perche'  l'esercizio
  dell'attivita'  economica  costituisce presupposto per l'iscrizione
  nel Registro delle Imprese.
- Societa' semplice
- Azienda speciale e consorzio previsti dal D. Lgs. 267/2000
- Societa' tra avvocati

Finalita' del modulo

   Il modulo S5 va utilizzato per la denuncia al Repertorio Economico
Amministrativo  (R.E.A.)  dell'inizio,  della  modificazione  e della
cessazione  dell'attivita' (agricola e non agricola) esercitata nella
sede legale dell'impresa.
   Il  modulo  va utilizzato anche al fine di richiedere l'iscrizione
(o  la  cancellazione) della societa' nella sezione speciale del R.I.
quale imprenditore agricolo, che coincide con l'avvio o la cessazione
dell'attivita' agricola.
   Se  l'attivita'  dell'impresa  presso  la  sede legale e' iniziata
contestualmente  alla  costituzione  della  societa', il modulo S5 e'
allegato al modulo S1.
   Va  analogamente  allegato  al  modulo S1 in caso di trasferimento
della sede legale in altra provincia.
   Va sottolineato come:

- nel  caso  di  societa' o altro soggetto che esercita attivita' non
  agricola,  il  modulo  S5  va presentato solo se l'impresa esercita
  un'attivita'  anche  presso la sede legale (oltre che eventualmente
  presso unita' locali);
- nel  caso  di  societa'  o  altro  soggetto  che esercita attivita'
  agricola,  il  modulo  S5  va  presentato  anche  se l'attivita' e'
  esercitata  presso una unita' locale o in altre province, in quanto
  e'   necessario  per  richiedere  l'iscrizione  quale  imprenditore
  agricolo.

Ufficio competente alla ricezione del modulo

E' quello della sede legale dell'impresa.

Persone obbligate alla presentazione del modulo

   L'obbligo ricade unicamente sugli amministratori, sui liquidatori,
sui soci, ecc.
   Nel  caso  di  denuncia  ai  fini  R.E.A. il modulo va firmato dal
legale rappresentante.
   Questo  modulo,  qualora  sia  utilizzato  al  fine  di richiedere
l'iscrizione  o  la  cancellazione  quale  imprenditore  agricolo, e'
soggetto  ad  imposta  di  bollo, salvo che non sia allegato ad altro
modulo  (es.  al  modulo  S1  in  fase  di  iscrizione  a  seguito di
costituzione della societa) che gia' sconta l'imposta di bollo.

   Documenti allegati

   Nel  caso  in cui sia previsto dalla normativa vigente che vengano
allegati  alle  denunce  REA  documenti  soggetti  alla  tutela della
privacy  di  cui  al  Decreto  Legislativo  30  giugno 2003, n. 196 e
successive  modificazioni  ed integrazioni (ad es.: dichiarazioni del
datore  di  lavoro,  copie  del libretto di lavoro, buste paga, libri
matricola,  denunce  INAIL o dichiarazioni sostitutive attestanti gli
estremi  di iscrizione all'INAIL, ecc.) e la denuncia sia inviata per
via  telematica  o presentata su supporto informatico, tali documenti
devono  essere  allegati,  in  un  file  separato  identificato dallo
specifico  "codice tipo documento" indicato nelle specifiche tecniche
del  software  di  compilazione della domanda (ad es. il codice E20 e
98),  al fine di garantire la riservatezza dei dati personali in esso
contenuti.
   Qualora  nello  svolgimento  di determinate attivita' la normativa
preveda la nomina di persone cui sono attribuiti specifici compiti di
carattere  tecnico  (ad  es. direttore tecnico, responsabile tecnico,
ecc.)   deve   essere  compilato  per  ciascuno  di  essi  il  modulo
Intercalare P.

   Altri moduli allegati

   Intercalare  P:  per  la  denuncia  delle  notizie sul titolare di
qualifiche  o responsabilita' tecniche per l'esercizio dell'attivita'
nella sede.
   UL:  per  la denuncia di contestuale apertura, modifica o chiusura
di unita' locale ubicata nella stessa provincia della sede.
   SE: per la denuncia di contestuale inizio, modifica, cessazione di
attivita' nella sede secondaria.

   Avvertenze per i singoli riquadri

   A/ ESTREMI DELLA DENUNCIA

   Solo  per  le societa' gia' iscritte vanno indicati la sigla della
provincia  della  Camera  di  commercio  presso la quale l'impresa e'
iscritta ed il relativo numero R.E.A.

   TIPO DI DOMANDA/DENUNCIA

   Va  barrata  la  casella relativa al tipo di domanda o di denuncia
che s'intende effettuare e va indicato se riguarda:

- l'inizio della prima attivita' esercitata nella sede;
- la  modifica  dell'attivita' esercitata nella sede (compresa quella
  agricola)
- la cessazione di ogni attivita' esercitata nella sede.

   La  modifica  dell'attivita' agricola esercitata unicamente presso
un'unita' locale va denunciata con il modulo UL.
   Sono previste due sezioni

   Sezione A

   Tale  sezione serve per la denuncia di inizio dell'attivita' nella
sede  legale  e  per  la  domanda  di  iscrizione nella sezione degli
imprenditori agricoli;

   Sezione B

   Tale sezione serve per la denuncia di modificazione dell'attivita'
svolta  nella  sede  legale, nonche' per la denuncia di cessazione di
tutta  l'attivita'  svolta  nella  sede  legale  e  per la domanda di
cancellazione dalla sezione degli imprenditori agricoli.

                  SEZIONE A: INIZIO DELLA ATTIVITA'

A1/ INSEGNA DELLA SEDE

   Va indicata l'insegna della sede solo se identificativa del locale
e  significativa,  cioe'  diversa dalla denominazione o dalla ragione
sociale  dell'impresa  e  non  generica  (come,  ad  esempio,  "bar",
"supermercato",  "ristorante",  "vigneto",  "cantina", ecc.). In caso
contrario il quadro non va compilato.

   A2/ ATTIVITA' ESERCITATE NELLA SEDE

   Vanno indicati la data di avvio e i tipi di attivita' non agricola
effettivamente  esercitati  presso  la  sede  (commercio al dettaglio
di...,  produzione di..., noleggio di..., agenzia di commercio di...,
ecc.).  Qualora  si  esercitino  piu' attivita' va indicata per prima
quella  ritenuta  prevalente,  tenendo  conto del criterio del volume
d'affari.
   Va  indicata l'attivita' effettivamente esercitata, non quella che
la  societa' intende iniziare o l'attivita' che costituisce l'oggetto
sociale.
   La   descrizione   dell'attivita',   per   essere  completa,  deve
comprendere  il  tipo  di  attivita'  (es.  produzione, manutenzione,
riparazione,  installazione, noleggio, commercio al minuto, commercio
all'ingrosso,  coltivazione,  allevamento,  ecc.)  e  le categorie di
prodotti  o  servizi  trattati (alimentari, mobili, oggetti preziosi,
immobili, ecc.).
   Non  sono ammesse espressioni generiche (ad esempio se un soggetto
denuncia  l'inizio  attivita'  di commercio al dettaglio di libri non
dovra'  denunciare  "commercio  al  dettaglio  di non alimentari", ma
"commercio al dettaglio di libri").
   Per  l'indicazione  dell'attivita'  va  utizzato  l'apposito campo
descrittivo   cui  si  accede  cliccando  sull'apposita  icona  della
videoscrittura.
   Indicare  l'effettiva  data  di  inizio  attivita'  nel successivo
riquadro omonimo
   Se l'attivita' e' soggetta a preventiva iscrizione in Ruoli, Albi,
e simili si compila il quadro A5.
   Se  l'attivita'  e'  soggetta a preventiva autorizzazione, licenza
ovvero  denuncia o comunicazione ad altra autorita' occorre compilare
i quadri A6 e A7.
   In  caso  si  eserciti  il commercio al dettaglio in sede fissa va
sempre compilato il quadro AC.

   AA/ ATTIVITA' AGRICOLA DELL'IMPRESA

   Vanno    indicate   solamente   le   attivita'   agricole   svolte
dall'impresa, specificando la data di inizio delle stesse, nonche' il
tipo  e  specie delle attivita' agricole principali (coltivazione del
fondo,  selvicoltura,  allevamento  di  animali)  e  delle  eventuali
attivita'  agricole  connesse  esercitate  (come  quelle dirette alla
manipolazione,  conservazione,  trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione    dei   prodotti   ottenuti   prevalentemente   dalla
coltivazione  del  fondo  o  del bosco o dall'allevamento di animali,
ecc.).
   Qualora  si  esercitino  piu'  attivita'  agricole va indicata per
prima quella ritenuta prevalente.
   Va   precisato   il  tipo  di  attivita'  agricola  elencando  con
denominazioni    generiche    le   specializzazioni   trattate:   es.
coltivazioni  foraggiere,  coltivazione  della  vite,  dell'olivo, di
agrumi, allevamento di vacche da latte, ecc.
   Vanno  indicate,  inoltre,  le  province  ove viene effettivamente
svolta l'attivita' agricola che fa capo all' impresa.
   Se  l'attivita'  agricola  viene  svolta  in  localita' diverse da
quelle della sede, ma non sono presenti strutture tali da individuare
un'azienda  agricola  a se' stante (esempio magazzini, stalle, silos,
ecc.)  non  deve  essere  aperta  un'unita' locale, ma l'attivita' va
indicata esclusivamente nel presente quadro.
   Per  la  richiesta  di  iscrizione  nella  sezione  delle  Imprese
Agricole, nonche' nel caso in cui l'attivita' agricola venga svolta a
titolo principale va sempre compilato il quadro AB.

   D1/ ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA

   Deve  essere  indicata l'attivita' economica esclusiva ovvero, nel
caso  in  cui  si  svolgano  due  o  piu'  attivita', quella ritenuta
prevalente   tra   tutte   le   attivita'   effettivamente  iniziate,
specificando   la   data   di   inizio   di   detta   attivita'.  Per
l'individuazione  dell'attivita'  prevalente  si  avra'  riguardo  al
criterio del volume d'affari.

   AB/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO

   Nel  caso  di semplice richiesta di iscrizione nella sezione delle
Imprese Agricole e' sufficiente spuntare il campo "iscrizione in sez.
impr.  agricoli"  e  riportare l'effettiva "data di inizio attivita'"
nel  riquadro omonimo. In questo caso specifico l'istanza e' soggetta
all'imposta  di  bollo, salvo che il presente modulo non sia allegato
ad  altro  modulo  (ad  es.  al  modulo  S1,  in  fase  di iscrizione
conseguente   alla   costituzione  della  societa)  che  gia'  sconta
l'imposta di bollo.
   Nel  caso  di  dichiarazione  di  "IMPRENDITORE  AGRICOLO A TITOLO
PRINCIPALE"  (I.A.T.P.)  deve  essere sempre compilato anche il campo
"data dichiarazione".
   Tale  dichiarazione va compilata solo dall'impresa agricola che ha
i  requisiti  previsti dall'art. 12 primo comma della legge 153/1975,
in base al quale "si considera a titolo principale l'imprenditore che
dedichi  all'attivita' agricola almeno due terzi del proprio tempo di
lavoro  complessivo  e  che ricavi dall'attivita' medesima almeno due
terzi  del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria
posizione fiscale".
   Ai  sensi  dell'art.  10  del  D.  Lgs. 228/2001 "le societa' sono
considerate  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale qualora lo
statuto   preveda   quale   oggetto   sociale  l'esercizio  esclusivo
dell'attivita' agricola, ed inoltre:

a) nel  caso  di societa' di persone qualora almeno la meta' dei soci
   sia  in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo
   principale.  Per  le  societa'  in  accomandita  la percentuale si
   riferisce ai soci accomandatari;
b) nel    caso    di    societa'   cooperative   qualora   utilizzino
   prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la meta' dei
   soci  sia  in  possesso della qualifica di imprenditore agricolo a
   titolo principale;
c) nel caso di societa' di capitali qualora oltre il 50 per cento del
   capitale  sociale  sia  sottoscritto  da  imprenditori  agricoli a
   titolo  principale.  Tale  condizione  deve  permanere  e comunque
   essere  assicurata  anche  in  caso  di circolazione delle quote o
   azioni".

   Conformemente  a  quanto  previsto  dalla  normativa della singola
Regione  (o  Provincia  a  statuto speciale), possono essere previste
particolari   modalita'  per  quanto  concerne  la  dichiarazione  di
"IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE" (I.A.T.P.).

AD/  LAVORO  PRESTATO  DA  TERZI  E FAMILIARI PARTECIPI ALL'ATTIVITA'
DELL'IMPRESA

   Il quadro deve essere compilato solo nel caso di impresa agricola.
Deve  essere  indicato  l'eventuale  numero di lavoratori impiegati a
tempo   indeterminato,  nonche'  il  numero  di  giornate  lavorative
prestate da parte di lavoratori a tempo determinato.

   FAMILIARI PARTECIPI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA

   Per  quanto  riguarda  i  familiari che partecipano direttamente e
abitualmente  all'attivita'  dell'impresa  (in  base ad uno specifico
rapporto  di  parentela  o  di  affinita'  previsto  dalla  normativa
vigente) devono essere indicati i nominativi con il rispettivo codice
fiscale.
   Per  ciascun  nominativo  deve  essere  altresi' specificato se si
tratta o meno di coltivatore diretto.

   DATA INIZIO ATTIVITA'

   Riportare l'effettiva data di inizio attivita'

   A4/ NUMERO DI ADDETTI NELLA SEDE

   Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro solo nella
sede   legale,   distinguendo   i  lavoratori  "dipendenti"  (operai,
apprendisti,  impiegati,  dirigenti,  ecc.)  e  "indipendenti" (soci,
amministratori, ecc.).

   A5/ ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI

   Vanno  indicati  gli  estremi  delle  iscrizioni  in  albi, ruoli,
elenchi,  registri, ecc., alle quali e' subordinato l'esercizio delle
attivita' denunciate nei quadri A2 e AA.
   Vanno   compilati   i   campi   interessati  riportando  l'Ente  o
l'Autorita'   che   ha   rilasciato   l'iscrizione  (es.  C.C.I.A.A.)
scegliendolo  tra  quelli  indicati  nella  "TABELLA  ALBI" (ALB), la
denominazione  dell'albo o ruolo (es. Ruolo degli Agenti di affari in
mediazione)  scegliendolo  tra  quelli indicati nella "TABELLA ALBI E
RUOLI"  (RAL),  la data, il numero del provvedimento e la sigla della
provincia dell'Ente o Autorita' che lo ha rilasciato.

   IMPRESE DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO

   I  campi  "fascia  di  classificazione"  e  "data  denuncia"  sono
riservati  alle  sole imprese di pulizia che hanno presentato istanza
di  iscrizione  nelle  fasce  di classificazione per volume di affari
previste  dall'art.  3  del  D.M.  7  luglio  1997,  n.  274  tramite
l'apposito  modulo di dichiarazione di cui all'Allegato A al predetto
decreto,   nonche'  alle  sole  imprese  di  facchinaggio  che  hanno
presentato  istanza  di iscrizione nelle fasce di classificazione per
volume  d'affari  secondo  le  prescrizioni  dell'art.  8 del decreto
interministeriale  30  giugno  2003,  n. 221. Per la compilazione dei
suddetti  campi  si  utilizzano  i  codici  presenti  nella specifica
tabella.  Nel  caso  in cui in tale tabella non siano presenti codici
idonei,  i dati devono essere riportati nel riquadro A2 relativo alle
"ATTIVITA' ESERCITATE NELLA SEDE".

   A6/ LICENZE O AUTORIZZAZIONI

   Vanno   indicati   gli  estremi  delle  licenze  o  autorizzazioni
rilasciate  all'impresa,  alle quali e' subordinato l'esercizio delle
attivita' denunciate nei quadri A2 e AA.
   Vanno   compilate  le  caselle  interessate  riportando  l'Ente  o
l'Autorita'  che  ha  rilasciato  la  licenza  o  autorizzazione (es.
Comune) scegliendolo tra quelli indicati nella "TABELLA ENTI LICENZA"
(LIC), la denominazione (es. commercio al dettaglio) scegliendolo tra
quelli  indicati nella "TABELLA DENOMINAZIONI LICENZA" (LDN), la data
ed il numero del provvedimento.

   A7/ DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' O COMUNICAZIONE

   Va  indicata  la  data  di  presentazione della denuncia di inizio
attivita'  o  della  comunicazione  all'ente  o autorita' competente,
qualora  questo  adempimento  costituisca il presupposto per iniziare
l'attivita'.
   Va  poi  indicato  l'ente  o autorita' competenti scegliendolo tra
quelli indicati nella "TABELLA ENTI LICENZA" (LIC).

   AC/ COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D.LGS. 114/1998)

   Nel  primo  campo  va  indicata  la  data  di  presentazione della
dichiarazione  di  apertura dell'esercizio commerciale, vanno inoltre
indicati  i  metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la
sigla  corrispondente  al settore merceologico trattato, da scegliere
tra  quelle  riportate  nella  tabella  (A  =  alimentare;  N  =  non
alimentare; T = alimentare/non alimentare).

   SEZIONE B: MODIFICA DELL'ATTIVITA'

   B1/ VARIAZIONE DI INSEGNA DELLA SEDE

   Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta.
   Va  barrata  la casella relativa per indicare se presso la sede e'
stata eliminata ogni insegna precedentemente denunciata o se e' stata
assunta  una  nuova  od una prima insegna. In questo secondo caso, la
nuova o prima insegna va indicata solo se identificativa del locale e
significativa,  cioe'  diversa  dalla  denominazione  o dalla ragione
sociale    dell'impresa   e   non   generica   (come,   ad   esempio,
"supermercato", "ristorante", "sede centrale", "fattoria", "vigneto",
ecc.)

   B2/ VARIAZIONI DI ATTIVITA' NELLA SEDE

   Per  ciascun  tipo  di  variazione  di  attivita'  non agricole va
indicata la data in cui si e' verificata. Effettuata la scelta tra le
opzioni  disponibili, oltre a indicare la data della modifica, con la
sola  eccezione  del  caso  in cui cessi tutta l'attivita' svolta, va
inserita  la parte di attivita' oggetto della variazione o cessazione
nell'apposito campo descrittivo.
   Attenzione:  oltre  a  riportare  l'attivita'  (iniziata, sospesa,
ripresa, cessata in parte) nel corrispondente campo descrittivo, deve
essere  ogni  volta aggiornato il campo finale "Descrizione integrale
attivita'  risultante"  riportando  tutta  l'attivita' effettivamente
svolta a seguito della modifica.
   Se  si  tratta  di  inizio di nuove attivita' (che si aggiungono a
quelle  gia'  denunciate)  vanno  precisati  il tipo di attivita' e i
relativi prodotti e servizi trattati, come precisato nel quadro A2.
   Se  l'attivita' e' soggetta ad iscrizioni in Albi, ecc., ovvero ad
autorizzazione,   denuncia   o   comunicazione  preventiva  ad  altra
autorita' occorre indicarne gli estremi nei quadri B4, B5 e B6.
   In  caso  di  esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa va
compilato  obbligatoriamente  il quadro B9, anche solo per denunciare
la variazione della superficie di vendita.
   Se  si  tratta  di  sospensione di attivita', va specificato se si
tratta di sospensione di tutta l'attivita' esercitata oppure soltanto
di  parte  dell'attivita'  ed  in  tal  caso va indicato quale fra le
attivita'  esercitate  e'  stata  sospesa  e  la data sino alla quale
durera' la predetta sospensione.
   Se trattasi di ripresa dell'attivita', va specificato se si tratta
di   ripresa   di   tutta   l'attivita'   oppure  soltanto  di  parte
dell'attivita' gia' esercitata ed in tal caso va indicata l'attivita'
che  viene  ripresa  a  seguito  di  una  sospensione precedentemente
denunciata.
   Se  si  tratta  di cessazione dell'attivita', va specificato se si
tratta  soltanto  di  cessazione  di  parte dell'attivita' esercitata
nella  sede  ed  in  tal  caso va indicata l'attivita' che e' cessata
oppure se e' cessata tutta l'attivita' precedentemente esercitata.
   Il  campo  finale  "Descrizione integrale attivita' risultante" va
compilato,  nella  sola ipotesi della cessazione limitata ad una sola
parte dell'attivita'.
   Il  quadro B2 puo' essere compilato anche in piu' di una delle sue
parti,   denunciando   contestualmente,   per  esempio,  l'inizio  di
un'attivita'  non  agricola  nella  sede  e  la  cessazione  di parte
dell'attivita' gia' esercitata nella sede.
   Per  gli  enti  pubblici economici e per le associazioni esercenti
attivita' economica in via prevalente la cessazione di ogni attivita'
comporta,  oltre  alla  cancellazione  dell'attivita'  dal Repertorio
Economico  Amministrativo,  anche la cancellazione dal registro delle
imprese, che va richiesta con il modulo S3.

   B3/ ATTIVITA' PREVALENTE NELLA SEDE

   Questo  riquadro  deve  essere  compilato  quando  a seguito delle
variazioni  indicate  nel quadro B2 e' variata l'attivita' prevalente
esercitata  presso  la sede legale, rispetto a quella precedentemente
denunciata.
   Deve  essere indicata la nuova attivita' attualmente prevalente (e
una  soltanto)  fra  tutte quelle effettivamente esercitate presso la
sede  nell'apposito  campo  descrittivo,  nonche'  la  data in cui la
variazione  e'  avvenuta.  Il  riquadro  non deve essere compilato se
viene  dichiarata la sospensione o la cessazione di tutta l'attivita'
esercitata nella sede. Per l'individuazione dell'attivita' prevalente
si avra' riguardo in via generale al criterio del volume d'affari.

   BA/ ATTIVITA' AGRICOLA DELL'IMPRESA

   Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta.
   Va   precisato   il   tipo   dell'attivita'   agricola  esercitata
dall'impresa,    elencando    con    denominazioni    generiche    le
specializzazioni  produttive  trattate  (es. coltivazioni foraggiere,
coltivazioni della vite, dell'olivo, di agrumi, allevamento di vacche
da  latte,  ecc.),  utilizzando  l'apposito  campo descrittivo. Vanno
altresi'   indicate  le  province  ove  viene  effettivamente  svolta
l'attivita'.
   Se  si  tratta  di  cessazione di una delle attivita' agricole, va
indicata  l'attivita' che e' cessata. Se e' cessata tutta l'attivita'
agricola precedentemente esercitata, non si compila questo quadro, ma
il precedente quadro B2.

   BC/ ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA

   Questo quadro va compilato se, a seguito delle variazioni indicate
nei  quadri  B2 o BA di questo modulo S5 oppure di quelle indicate ai
quadri  A4  o  C4  del  modulo  UL, e' variata l'attivita' prevalente
esercitata  dalla  societa'  o  altro  soggetto,  rispetto  a  quella
precedentemente   denunciata.   Per  l'individuazione  dell'attivita'
prevalente  si  avra' riguardo in via generale al criterio del volume
d'affari.

   BB/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO

   Nel  caso  di  semplice  richiesta  di  iscrizione  nella  sezione
speciale  in  qualita'  di impresa agricola, anche per gli effetti di
cui all'art. 2 del D. Lgs. 228/2001, e' sufficiente spuntare il campo
"iscrizione  in  sez.  impr.  agricoli".  In  questo  caso  specifico
l'istanza  e'  soggetta  all'imposta  di bollo, salvo che il presente
modulo  non sia allegato ad altro modulo che gia' sconta l'imposta di
bollo.
   Nel  caso  di  dichiarazione  di  "IMPRENDITORE  AGRICOLO A TITOLO
PRINCIPALE"  (I.A.T.P.)  deve  essere sempre compilato anche il campo
"data dichiarazione".

BD/  VARIAZIONI  DI  LAVORO  PRESTATO  DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPI
ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA

   Il quadro deve essere compilato solo nel caso di impresa agricola,
se  vi  sono  state  variazioni  relative  al  numero  dei lavoratori
impiegati  a  tempo  indeterminato  oppure  nel  numero  di  giornate
lavorative  prestate da parte di lavoratori a tempo determinato o per
quanto concerne i familiari partecipi all' attivita' dell'impresa.

   FAMILIARI PARTECIPI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA
   Per  quanto  riguarda  i  familiari che partecipano direttamente e
abitualmente  all'attivita'  dell'impresa  (in  base ad uno specifico
rapporto  di  parentela  o  di  affinita'  previsto  dalla  normativa
vigente) devono essere indicati i nominativi con il rispettivo codice
fiscale.
   Per  ciascun  nominativo  deve  essere  altresi' specificato se si
tratta o meno di coltivatore diretto.

   B4/ ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI

   Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta.
   Vanno  indicati  gli  estremi  delle  iscrizioni  in  albi, ruoli,
elenchi,  registri, ecc., alle quali e' subordinato l'esercizio delle
attivita' denunciate nei quadri B2 e BA.
   Vanno   compilate  le  caselle  interessate  riportando  l'Ente  o
l'Autorita'   che   ha   rilasciato   l'iscrizione  (es.  C.C.I.A.A.)
scegliendolo  tra  quelli  indicati  nella  "TABELLA  ALBI" (ALB), la
denominazione  dell'albo o ruolo (es. Ruolo degli Agenti di affari in
mediazione)  scegliendolo  tra  quelli indicati nella "TABELLA ALBI E
RUOLI"  (RAL),  la data, il numero del provvedimento e la sigla della
provincia dell'Ente o Autorita' che lo ha rilasciato.

   IMPRESE DI PULIZIA E FACCHINAGGIO

   I  campi  "fascia  di  classificazione"  e  "data  denuncia"  sono
riservati  alle  sole imprese di pulizia che hanno presentato istanza
di  iscrizione  nelle  fasce  di classificazione per volume di affari
previste  dall'art.  3  del  D.M.  7  luglio  1997,  n.  274  tramite
l'apposito  modulo di dichiarazione di cui all'Allegato A al predetto
decreto,   nonche'  alle  sole  imprese  di  facchinaggio  che  hanno
presentato  istanza  di iscrizione nelle fasce di classificazione per
volume  d'affari  secondo  le  prescrizioni  dell'art.  8 del decreto
interministeriale  30  giugno  2003,  n. 221. Per la compilazione dei
suddetti  campi  si  utilizzano  i  codici  presenti  nella specifica
tabella.  Nel  caso  in cui in tale tabella non siano presenti codici
idonei,  i dati devono essere riportati nel riquadro A2 relativo alle
"ATTIVITA' ESERCITATE NELLA SEDE".

   B5/ LICENZE O AUTORIZZAZIONI

   Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta.
   Vanno   indicati   gli  estremi  delle  licenze  o  autorizzazioni
rilasciate  all'impresa,  alle quali e' subordinato l'esercizio delle
attivita' denunciate nei quadri B2 e BA.
   Vanno   compilate  le  caselle  interessate  riportando  l'Ente  o
l'Autorita'  che  ha  rilasciato  la  licenza  o  autorizzazione (es.
Comune) scegliendolo tra quelli indicati nella "TABELLA ENTI LICENZA"
(LIC), la denominazione (es. commercio al dettaglio) scegliendolo tra
quelli  indicati nella "TABELLA DENOMINAZIONI LICENZA" (LDN), la data
ed il numero del provvedimento.

   B6/ DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' O COMUNICAZIONE

   Va  indicata  la  data  di  presentazione della denuncia di inizio
attivita'  o  della  comunicazione  all'ente  o autorita' competente,
qualora  questo  adempimento  costituisca il presupposto per iniziare
l'attivita'.
   Va  poi  indicato  l'ente  o autorita' competenti scegliendolo tra
quelli indicati nella "TABELLA ENTI LICENZA" (LIC).

   B9/ COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D.LGS. 114/1998)

   Nel  primo  campo  va  indicata  la  data  di  presentazione della
dichiarazione  di  apertura dell'esercizio commerciale, vanno inoltre
indicati  i  metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la
sigla  corrispondente  al settore merceologico trattato, da scegliere
tra  quelle  riportate  nella  tabella  (A  =  alimentare;  N  =  non
alimentare; T = alimentare/non alimentare).

   C3/ CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE IMPRENDITORI AGRICOLI

   Il  quadro  va  compilato  dalle  societa'  o  altri  soggetti che
intendono  cancellarsi  quali  imprenditori  agricoli  dalla  sezione
speciale in quanto hanno cessato o ceduto tutta l'attivita' agricola.

- La  prima casella va barrata se il motivo della cancellazione e' la
  cessazione di ogni attivita' agricola.
- La  seconda  casella va barrata se il motivo della cancellazione e'
  invece costituito dalla cessione dell'intero complesso aziendale ad
  altro soggetto (a seguito di vendita, affitto, ecc.).
- La  terza  casella  va  barrata se il motivo della cancellazione e'
  dovuto ad una causa diversa da quelle sopra indicate.

   In  tutti  i  casi  va  indicata  la  data in cui la variazione e'
avvenuta  e  specificata  la  "causale  cessazione"  scegliendola tra
quelle indicate nella "TABELLA CAUSALI DI CESSAZIONE" (CRD).

   FIRMA

   Il   modulo  va  sottoscritto  dal  soggetto  obbligato  alla  sua
presentazione    (amministratore,   socio,   rappresentante   legale,
institore). Si veda anche il punto 2 delle istruzioni generali.

                              MODULO S6

Atto di trasferimento di quote sociali di s.r.l. (art. 2470 c.c.)

                         AVVERTENZE GENERALI

   Il  modulo  e'  assoggettato  ad  imposta di bollo, fatte salve le
esenzioni previste dalla legge.

   Soggetti utilizzatori del modulo

   S.r.l.,    anche    unipersonali,    e   societa'   consortili   a
responsabilita' limitata

   Finalita' del modulo

   Il  modulo  va  utilizzato  per  l'iscrizione nel registro imprese
degli atti di (a titolo esemplificativo):

- trasferimento della proprieta' di quota di s.r.l.,
- costituzione, modificazione, estinzione del diritto di usufrutto (e
  correlativamente della nuda proprieta) di quota di s.r.l.
- costituzione,  modificazione,  estinzione  del  diritto di pegno di
  quota di s.r.l.
- intestazione  fiduciaria  ai  sensi della legge 23 novembre 1939 n.
  1966
- l'iscrizione    del    pignoramento   (e   degli   eventuali   atti
  consequenziali) di quota di s.r.l.
- l'iscrizione  del sequestro (e degli eventuali atti consequenziali)
  di quota di s.r.l.

   Se  il  trasferimento  di  quote  e'  consequenziale  ad  un  atto
societario  depositato  con altri moduli (es. fusione che comporti il
trasferimento  all'  incorporante  di  quote possedute dalla societa'
incorporata),  il  deposito  del  modulo  S6  costituisce adempimento
separato dall'iscrizione della fusione.
   Se  per  effetto  dell'atto  di  trasferimento di quote, la s.r.l.
diventa  unipersonale  o da unipersonale diventa pluripersonale, deve
essere  depositata,  a cura degli amministratori, la dichiarazione di
cui  all'art.  2470  quarto comma del codice civile tramite modulo S2
entro   30   giorni  dall'iscrizione  nel  libro  soci  dell'atto  di
trasferimento delle quote medesime.

   Caratteristiche della quota

   Ai  sensi degli articoli 2463 e 2464, ciascun socio e' titolare di
una  unica  quota  che  deve  essere  espressa  indicando  il  valore
nominale.  A  differenza  delle  azioni,  le  quote possono essere di
diverso  ammontare  tra  i  soci.  La quota va indicata - per ciascun
socio  -  al  valore  nominale  (ad es. il socio A e' titolare di una
quota  di Euro 5.166, il socio B di una quota di Euro 3.620, il socio
C di una quota di Euro 1.550)
   Non  e' ammessa, salvo il caso della contitolarita', l'indicazione
delle quote con una frazione sul capitale sociale.
   Nel  caso  in  cui  siano  conferiti  beni o servizi o prestazioni
d'opera deve essere indicata la tipologia del conferimento nonche' il
valore dello stesso.

   Ufficio competente alla ricezione del modulo

   E' quello della sede legale della s.r.l.

   Persone obbligate alla presentazione del modulo

   Il notaio rogante o autenticante nell'ipotesi di trasferimento per
atto tra vivi (art. 2470 c.c.)
   Gli  eredi o i legatari nell'ipotesi di trasferimento mortis causa
(art. 2470 c.c.)
   Nell'ipotesi   di  iscrizione  di  altri  atti  e/o  provvedimenti
(pignoramenti,  sequestri  ecc.),  il  creditore  pignoratizio  o  il
sequestrante

                  Avvertenze per i singoli riquadri

A/ ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA

   Vanno indicati: la sigla della provincia della Camera di commercio
presso la quale l'impresa e' iscritta ed il relativo numero R.E.A.

   B/ ESTREMI DELL'ATTO

   Vanno   indicati  il  codice  della  forma  dell'atto,  il  codice
dell'atto  (sempre  A18)  e  la data dell'atto stesso (es. la data di
stipulazione  o  di  autentica  delle  sottoscrizioni,  o dell'ultima
sottoscrizione  in ordine cronologico). Solo in caso di atto notarile
vanno indicati i dati del notaio rogante o autenticante.
   Nei  casi  di trasferimento della quota mortis causa, va indicata,
nel campo "Data Atto", la data del decesso.

   1/ TRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI DI SRL

   Per ogni trasferimento di quota va compilato un riquadro. Nel caso
in  cui con lo stesso atto siano trasferite piu' quote, per indicarne
i   relativi   dati   deve   essere  utilizzata  una  singola  "Nuova
occorrenza".
   In  ogni  riquadro vanno indicate le vicende relative alle singole
quote sociali.
   In particolare vanno indicati (compilando gli appositi campi):

1. il  codice  relativo  al  "tipo  trasferimento",  da  selezionarsi
   nell'apposita  tabella  (es. 01 - ATTO TRA VIVI o 02 - SUCCESSIONE
   per successione mortis causa);
2. il valore nominale della quota trasferita;
3. il codice relativo al titolo del traferimento ("tipo diritto"), da
   selezionarsi nell'apposita tabella, avvertendo che:

3.1 Per proprieta' si intende la piena proprieta' della quota;
3.2 Nell'ipotesi di costituzione di diritti reali parziali (usufrutto
    e  pegno),  pur non configurandosi tale fattispecie quale vicenda
    traslativa,  bensi'  in  termini  di  costituzione  di  un  nuovo
    diritto,  occorre tuttavia utilizzare lo schema tipico degli atti
    traslativi  (cedente  o dante causa e cessionario o avente causa)
    Riguardo ai diritti parziali si precisa che:

a) Nel  caso di pegno (art. 2784 e ss. c.c.) l'iscrizione riguarda la
   costiituzione/modificazione/estinzione   di  tale  diritto.  Nell'
   ipotesi di costituzione/modificazione del pegno, il dante causa e'
   rappresentato  dal  proprietario  (o dall'usufruttuario o dal nudo
   proprietario)  della  quota, e l'avente causa e' rappresentato dal
   creditore  pignoratizio.  Nell'ipotesi  di estinzione del pegno il
   dante causa e' rappresentato dal creditore pignoratizio e l'avente
   causa  e'  rappresentato  dal proprietario (o dall'usufruttuario o
   dal nudo proprietario) della quota.
b) Nel     caso     di    usufrutto    l'iscrizione    riguarda    la
   costituzione/modificazione/estinzione di tale diritto. Nel caso di
   costituzione/modificazione   di   usufrutto   il  dante  causa  e'
   rappresentato  dal  proprietario  della  quota e l'avente causa e'
   rappresentato  dall'usufruttuario.  L'usufrutto puo' essere ceduto
   se  non  e' vietato dal titolo costitutivo (art. 980 c.c.); in tal
   caso  il dante causa e' il cedente dell'usufrutto e l'avente causa
   e'  il cessionario dello stesso diritto (nuovo usufruttuario). Nel
   caso    di    estinzione   il   dante   causa   e'   rappresentato
   dall'usufruttuario  e  l'avente  causa  dal  nudo proprietario che
   ritorna ad essere titolare della piena proprieta' sulla quota.
Nell'ipotesi   in   cui   il   titolo  del  "trasferimento"  consista
   nell'usufrutto  o  nella nuda proprieta' occorrera' indicare anche
   gli  estremi  (cognome e nome, codice fiscale e, solo nell'ipotesi
   di  contitolarita'  nel  diritto,  anche  la  frazione della quota
   indivisa,   ad   esempio   1/2   ecc.)  del  nudo  proprietario  o
   dell'usufruttuario.  dettagliando  tutte  le informazioni per ogni
   soggetto.

3.3 Per  intestazione fiduciaria si intende l'intestazione di quote a
    favore  di  una  societa'  fiduciaria disciplinata dalla legge 23
    novembre  1939  n.  1966.  Nel caso di reintestazione della quota
    dalla  societa'  fiduciaria al titolare, nel campo "Tipo diritto"
    va indicato il codice "15 - INTESTAZIONE FIDUCIARIA (ESTINZIONE)"
    ai sensi della legge 1966/1939".
3.4 Il  campo "Altro diritto (descrizione)" va compilato indicando un
    eventuale  titolo  di  trasferimento  o  altro vincolo diverso da
    quelli  gia'  indicati  (es.  vendita  con  riserva di proprieta'
    ecc.).  Tale  campo  si attiva esclusivamente indicando il codice
    generico 99 nel campo "Tipo diritto"

Contitolarita' della quota

   Nel  caso  in  cui la quota sociale appartenga a piu' soggetti pro
indiviso  (specie  a  seguito  di  successione  mortis  causa)  vanno
compilati   i   campi   "In  ragione  di:  Num."  e  "Denomin."  (sia
nell'ipotesi  che  tale  contitolarita'  riguardi  il  cedente  o  il
cessionario, ovvero entrambi).
   Inoltre,  va  sempre  indicata  la  frazione della quota ideale di
spettanza  di  ciascun soggetto (ad es. una quota di Euro 5.166 e' in
contitolarita'  tra  Caio per 3/9, Tizio per 2/9, Sempronio per 2/9 e
Mevio per 2/9).


Attenzione: per ogni  occorenza la  somma dei valori  delle frazioni
            "in ragione  di: Num." e "Denomin." relativamente al ti-
            po diritto "nuda proprieta'", "piena proprieta'", "inte-
            stazione  fiduciaria", deve essere  pari all'unita'  sia
            per i dante causa che per gli avente causa.

DOCUMENTI ALLEGATI

   Utilizzando  il  modulo  RP  (RIEPILOGO), vanno allegati al modulo
tutti  i  documenti  relativi.  In  particolare va allegato il titolo
notarile, in caso di trasferimento tra vivi, ovvero la documentazione
prevista  dall'art.  7 del R.D. 29/03/1942 n. 239 per i trasferimenti
mortis  causa,  tranne l'atto di notorieta', sostituito - ex art. 30,
comma  secondo,  legge  241/90  -  dalla sottoscrizione congiunta del
modulo  da  parte  degli  eredi  e/o  dei  legatari  che  costituisce
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

   FIRMA

   Il modulo va firmato:

- se e' depositato un atto tra vivi, dal notaio;
- se e' atto mortis causa da almeno uno degli eredi o dei legatari.

Si veda anche il punto 2 delle istruzioni generali.

                              MODULO I1

Iscrizione di imprenditore individuale nel registro delle imprese

                         AVVERTENZE GENERALI

   Il  modulo  e'  assoggettato  ad  imposta di bollo, fatte salve le
esenzioni previste dalla legge.

   Soggetti utilizzatori del modulo

   Le  persone  fisiche che esercitano una attivita' economica con le
caratteristiche di:

- Imprenditore   commerciale   individuale  (non  piccolo)  esercente
  un'attivita' ricompresa fra quelle indicate dall'art. 2195 c.c.
- Piccolo imprenditore commerciale di cui all' art. 2083 c.c.
- Coltivatore diretto di cui all'art. 2083 c.c.
- Imprenditore  agricolo  (non  coltivatore  diretto) di cui all'art.
  2135 c.c.

   E' "piccolo imprenditore commerciale" ai sensi dell'art. 2083 c.c.
chi   svolge   attivita'   di   produzione   di  beni  o  servizi  di
intermediazione, ecc.:

- con carattere di continuita'
- con l'apporto del lavoro del titolare e dei familiari
- eventualmente   con  l'utilizzo  di  dipendenti,  ma  comunque  con
  prevalenza  del lavoro del titolare e dei familiari rispetto sia al
  lavoro dei dipendenti, sia del capitale investito nell' impresa.

   E'  "coltivatore  diretto" chi svolge un'attivita' agricola con le
caratteristiche del piccolo imprenditore sopradescritto.
   E'  "imprenditore  agricolo"  chi  esercita  un'attivita' agricola
senza  possedere  una  o  piu'  delle caratteristiche del coltivatore
diretto sopracitate.

   Finalita' del modulo

   Il modulo I1 va utilizzato per:

   1.  richiedere  l'iscrizione  nel registro delle imprese - sezione
ordinaria  - di persona fisica esercente un'attivita' di produzione o
intermediazione   di   beni   o   servizi   con   le  caratteristiche
dell'imprenditore commerciale "non piccolo" (art. 2195 c.c.)
   2.  richiedere  l'iscrizione  nel registro delle imprese - sezione
speciale  -  da  parte  di  persona  fisica esercente un'attivita' di
produzione   o   intermediazione   di  beni  o  servizi,  organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia
(art. 2083 c.c.)
   3.  richiedere  l'iscrizione  nel registro delle imprese - sezione
speciale  - da parte di persona fisica esercente attivita' agricola o
con  le  caratteristiche  del  coltivatore diretto (art. 2083 c.c.) o
privo  di  queste caratteristiche (imprenditore agricolo ex art. 2135
c.c.).
   Si  rammenta  che  a  norma  dell'art.  2135  c.c.  sono attivita'
agricole:

- la  coltivazione  del fondo cioe' l'attivita' diretta ad ottenere i
  prodotti della terra;
- la silvicoltura cioe' l'attivita' di coltivazione del bosco diretta
  alla produzione del legname;
- l'allevamento  del  bestiame  cioe'  l'allevamento degli animali da
  carne, da lavoro, da latte, da lana ed in generale l'allevamento di
  animali  per i quali vi sia un'attivita' diretta al loro incremento
  qualitativo  e  quantitativo  e  sussista, inoltre, un collegamento
  "funzionale"  (diretto  o indiretto, parziale o totale, ma comunque
  determinante) con il fondo agricolo;
- le   attivita'   connesse   cioe'   le   attivita'   dirette   alla
  trasformazione  e  alienazione  (vendita)  dei  prodotti agricoli o
  zootecnici,  a  condizione  che rientrino nell'esercizio normale (e
  quindi tradizionale, storico, ambientale) dell'agricoltura.

Sono altresi' agricole:

- la coltivazione dei funghi (L. 5 aprile 1985, n. 126)
- le attivita' agrituristiche (L. 5 dicembre 1985, n. 730)
- l'attivita' di acquacultura (L. 5 febbraio 1992, n. 102)
- l'attivita'  cinotecnica  svolta  da  chi  alleva  un numero pari o
  superiore  a  cinque fattrici e che annualmente producono un numero
  di  cuccioli  pari  o superiore alle trenta unita' (Legge 23 agosto
  1993, n. 349, come integrata dal DM 28 gennaio 1994)

   4.  richiedere  l'iscrizione  nel registro delle imprese a seguito
del trasferimento da altra provincia della sede d'impresa
   5.  richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese da parte di
un imprenditore individuale artigiano che esercita anche un'attivita'
non artigiana

   Ufficio competente alla ricezione del modulo

   E' quello della sede principale dell'imprenditore

   Persone obbligate alla presentazione del modulo

   L'obbligo ricade sul titolare dell'impresa o eventualmente sul suo
procuratore.

                   Avvertenze per i singoli quadri

TIPO DOMANDA

   Va  indicata,  oltre  alla  data  di costituzione dell'impresa, la
qualifica  giuridica  dell'imprenditore  che  puo'  essere una o piu'
delle quattro sottoindicate:

   A - imprenditore commerciale non piccolo
   B - piccolo imprenditore commerciale
   C - coltivatore diretto
   D - imprenditore agricolo "non coltivatore diretto"

   1/ DATI ANAGRAFICI

   Vanno  indicati tutti i dati anagrafici dell'imprenditore anche se
trattasi  di  minore, inabilitato o interdetto. Va indicato il codice
fiscale ed il numero di partita I.V.A.

   2/ RESIDENZA ANAGRAFICA

   Va  indicata  la  residenza  anagrafica  del titolare dell'impresa
completa di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione.
   Se  il titolare ha domicilio diverso dalla residenza anagrafica va
indicato nel modulo XX - NOTE con le stesse modalita' previste per la
residenza.

   3/ LIMITAZIONE ALLA CAPACITA' DI AGIRE

   Va  compilato  solo  se  l'imprenditore  e' persona giuridicamente
incapace.
   Va indicato lo stato giuridico dell'imprenditore corrispondente al
tipo   di   limitazione   della  capacita'  d'agire  (minore,  minore
emancipato,  inabilitato,  interdetto), riportando anche il cognome e
nome  del  rappresentante  dell'incapace,  per  il  quale va allegato
l'Intercalare P riportante i dati di quest'ultimo.

   4/ DITTA

   Va indicata la ditta prescelta dall'imprenditore.
   La  ditta  e'  costituita,  o semplicemente dal cognome e nome del
titolare, o da un nome di fantasia seguito almeno dal cognome o dalle
iniziali del titolare.

   5/ SEDE DELL'IMPRESA

   Va   indicato   l'indirizzo  della  sede  principale  dell'impresa
completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione.
   Nella  riga  "presso  o altre indicazioni" deve essere indicato un
eventuale dettaglio del numero civico (es. int. 5, scala A, palazzina
F,  ecc.)  ovvero  il  "terzo" presso cui e' eventualmente ubicata la
sede (studio, ecc.).
   Per gli imprenditori che esercitano una attivita' non agricola, in
generale,   la   sede   principale  coincide  con  il  luogo  ove  e'
effettivamente svolta l'attivita'.
   Per   l'individuazione   della   sede   principale  dell'esercente
attivita'  agricola  si  fara'  riferimento  a  quanto indicato nella
"Dichiarazione di inizio attivita'" all'ufficio I.V.A. competente.
   Qualora  l'attivita'  agricola  sia svolta anche presso una o piu'
unita'   aziendali,   intese   come   insediamenti  (es.  caseificio,
oleificio, ecc.) funzionalmente autonomi e fisicamente distinti dalla
sede d'impresa, va compilato il modulo UL.
   Nel caso di attivita' non agricola svolta in ubicazioni differenti
da quella della sede legale, il modulo UL va presentato al competente
ufficio. Si raccomanda di indicare il numero di telefono, di telefax,
l'indirizzo  internet ed e-mail dell'impresa per agevolare i rapporti
con l'ufficio.

   6/ TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA

   Va  compilato nel caso in cui l'imprenditore presenti richiesta di
iscrizione   a   seguito   di  trasferimento  della  sede  principale
dell'impresa da un'altra provincia.
   Va  indicata  la Camera di Commercio di provenienza ed il relativo
numero R.E.A.
   Nel  caso  di  trasferimento di sede legale da altra provincia, si
possono verificare la seguenti ipotesi:

1. nella  provincia della precedente sede legale cessa ogni attivita'
   esercitata  anche  presso  eventuali unita' locali: in questo caso
   deve   essere   selezionata   la  casella  "Cessazione  totale  di
   attivita'";
2. presso  l'indirizzo  della  precedente  sede legale rimane ubicata
   un'unita'  locale  della  impresa:  in questo caso non deve essere
   selezionata  la  casella  "Cessazione totale di attivita'", e deve
   essere  presentato,  separatamente,  il modulo U.L. (vedi relative
   istruzioni), presso la Camera di Commercio di provenienza.
3. qualunque  variazione  relativa  ad  altre  unita' locali presenti
   nella  provincia di provenienza, andra' comunicata con il relativo
   modulo U.L. alla Camera di Commercio dove queste erano ubicate;
4. nella  provincia  di  destinazione  sono  gia' presenti una o piu'
   unita'   locali:   in   questo  caso  al  modulo  I1  deve  essere
   obbligatoriamente allegato un modulo U.L. al fine di salvaguardare
   il  numero  R.E.A. gia' esistente nella provincia della nuova sede
   legale.  Se  la  sede dell'impresa si trasferisce presso un'unita'
   locale  gia' dichiarata, con il medesimo modulo U.L. questa dovra'
   essere cessata.

8/ ATTIVITA' NON AGRICOLE ESERCITATE NELLA SEDE

   Vanno  indicati  la data di avvio (che non puo' essere futura) e i
tipi  di  attivita'  non agricole effettivamente esercitati presso la
sede (commercio al dettaglio di..., produzione di..., noleggio di...,
agente di commercio per..., ecc.).
   Qualora  si esercitino piu' attivita' va indicata per prima quella
ritenuta prevalente, tenendo conto del criterio del volume d'affari.
   Vanno  quindi indicate le categorie di prodotti e servizi trattati
(alimentari, mobili, oggetti preziosi, immobili, ecc.).
   Non sono ammesse espressioni generiche; ad esempio, se un soggetto
inizia  l'attivita'  di  commercio  al dettaglio di abbigliamento non
puo'   indicare  "commercio  al  dettaglio  di  non  alimentari",  ma
"commercio al dettaglio di abbigliamento".
   Se l'attivita' e' soggetta a preventiva iscrizione in Ruoli, Albi,
e  simili  si  compila  il  quadro  15.  Se l'attivita' e' soggetta a
preventiva autorizzazione, licenza ovvero denuncia o comunicazione ad
altra autorita' occorre compilare i quadri 16 e 17.
   Se  nella  sede  e'  esercitato  il commercio al dettaglio in sede
fissa va sempre compilato il quadro 18.

   9/ ATTIVITA' AGRICOLA DELL'IMPRESA

   Vanno   indicate   le   attivita'  agricole  svolte  dall'impresa,
specificando  la  data  di  inizio  delle stesse (che non puo' essere
futura).
   Qualora  si  esercitino  piu'  attivita'  agricole va indicata per
prima  quella  ritenuta  prevalente,  tenendo  conto del criterio del
volume d'affari.
   Va   precisato  il  tipo  di  attivita'  agricola  elencando,  con
denominazioni generiche, le specializzazioni produttive trattate: es.
coltivazioni  foraggiere,  coltivazione  della  vite,  dell'olivo, di
agrumi, allevamento di vacche da latte, ecc.
   Vanno  indicate,  inoltre,  le  province  ove viene effettivamente
svolta l'attivita' agricola che fa capo all' impresa.

   10/ ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA

   Il    quadro    va    compilato   solo   se   vengono   esercitate
contemporaneamente attivita' agricole e non agricole.
   Va dichiarato quale delle due e' prevalente.

   11/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE

   Il  quadro  puo'  essere compilato solo dall'imprenditore agricolo
che  ha  i  requisiti previsti dall'art. 12, primo comma, della legge
153/1975.

   12/ AMMONTARE DEL CAPITALE INVESTITO

   Il   quadro   va  compilato  unicamente  dalle  imprese  esercenti
attivita'  in  tutto o in parte non agricola. Va indicato l'ammontare
del  capitale  fisso  (immobili,  attrezzature,  ecc.)  e  circolante
(materie  prime, merci, crediti, ecc.) di cui e' dotata l'impresa per
il suo avvio.

   13/ NUMERI DI ADDETTI DELL'IMPRESA

   Va  indicato  il  numero  delle  persone  che prestano lavoro solo
nell'impresa,  distinguendo  tra  i  lavoratori "dipendenti" (operai,
apprendisti, impiegati, ecc.) e i "collaboratori familiari".
   Se  presso la sede si esercita un'attivita' di tipo stagionale, si
fa riferimento alla media stagionale del numero di addetti.

   DATA INIZIO ATTIVITA'

   Va indicata la data d'inizio dell'attivita' dell'impresa.