ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI MODULI Il Decreto 31 ottobre 2003. Con decreto del Direttore Generale del Ministero delle Attivita' Produttive (M.A.P.) del 31 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2003, sono stati approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande di iscrizione/deposito e delle denunce da presentare rispettivamente al Registro delle Imprese ed al Repertorio Economico Amministrativo per via telematica o su supporto informatico. Il decreto stabilisce inoltre che: a) per qualsiasi domanda di iscrizione e deposito al Registro delle Imprese (R.I.) e denuncia di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), effettuata per via telematica o su supporto informatico, devono essere utilizzati esclusivamente appositi software realizzati sulla base delle specifiche tecniche previste; b) i moduli informatici realizzati sulla base delle predette specifiche tecniche entrano in vigore il 1 gennaio 2004; c) le specifiche tecniche dei moduli informatici, cui dovranno risultare conformi eventuali versioni del programma riprodotti da soggetti privati, sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevate dal sito internet del Ministero delle Attivita' Produttive www.minindustria.it. Gli imprenditori individuali e i soggetti tenuti all'iscrizione nel R.E.A., qualora non intendano avvalersi, per la presentazione delle domande e delle denunce al Registro delle Imprese e al R.E.A., delle modalita' previste all'articolo 31, comma 2, della legge n. 340/2000, possono continuare ad utilizzare la modulistica cartacea approvata con decreto M.I.C.A. 7 agosto 1998 e le relative istruzioni per la compilazione di cui alla circolare M.I.C.A. n. 3450/C del 27 ottobre 1998. 1. FORMALITA' a) I dati vanno riportati senza alcuna abbreviazione (es. GIAN PAOLO o GIAMPAOLO e non G. PAOLO; SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V.) I cognomi ed i nomi vanno indicati senza titoli onorifici o di altra natura; le donne coniugate indicano soltanto il cognome da nubile. Le date vanno scritte utilizzando la seguente forma: gg/mm/aaaa. La sigla della provincia e' quella precedentemente utilizzata per la targa automobilistica, tranne alcune eccezioni. b) In caso di discordanza formale tra i dati contenuti nell'atto e i dati contenuti nel modulo, come precisato dalla circolare MICA n. 3407/C del 9.1.1997, prevale il dato contenuto nell'atto e si procedera' al caricamento informatico di questo. Nel caso in cui il dato non sia stato indicato nel modulo, si dovra' presentare una nuova domanda indicando gli estremi dell'atto gia' depositato in quanto trattasi di omessa domanda. c) I moduli di domanda o di denuncia, e gli eventuali atti che gli accompagnano, saranno: - obbligatoriamente inviati mediante idonea modalita' telematica ovvero presentati su supporto informatico, secondo quanto previsto dall'art. 14 D.P.R. 445/2000, dai soggetti di cui all'art. 31, comma 2, della legge n. 340/2000. Per gli imprenditori individuali, ed i soggetti solo R.E.A., le modalita' descritte costituiscono una facolta'. - presentati allo sportello dell'ufficio registro imprese competente od inviati a mezzo raccomandata (non e' necessario l'avviso di ricevimento), per i soli soggetti non rientranti nell'art. 31, comma 2, della legge n. 340/2000. d) La domanda per l'iscrizione e/o deposito al R.I. (moduli S1, S2, S3, S6, SE, TA, B), indipendentemente da chi sia sottoscritta (notaio, soci, amministratori, ecc.), e dal fatto che riporti o meno l'autenticazione della firma, e', in ogni caso, soggetta all'imposta di bollo prevista dal D.M. n. 127/2002, salve le esenzioni previste dalla legge. E' esente da imposta di bollo la denuncia di dati REA (moduli S5, UL e R). Il modulo S5 e' soggetto ad imposta di bollo nel solo caso sia presentato al fine di iscrivere o cancellare la societa' dalla sezione speciale in qualita' di imprenditore agricolo. I moduli I1 ed I2 sono assoggettati all'imposta di bollo fatte salve le esenzioni previste dalla legge. Se la domanda e' composta di piu' moduli - ove previsto - l'imposta di bollo viene assolta una sola volta. Nel caso in cui l'atto da iscrivere sia esente da imposta di bollo, anche il modulo con il quale si richiede l'iscrizione e' esente. e) La numerazione dei riquadri dei nuovi moduli non e' progressiva per esigenze di natura informatica connesse al collegamento con l'archivio informatico preesistente. f) Le domande e le denunce sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di commercio nella misura stabilita con decreto del M.I.C.A. (ora M.A.P.) g) Al fine di facilitare i contatti tra utenza e ufficio camerale si raccomanda di indicare nei parametri di configurazione del programma il n. di telefono dello studio, associazione, ecc. che invia telematicamente la domanda/denuncia o presenta i moduli allo sportello o per posta, e l'eventuale indirizzo e-mail. 2. MODALITA' PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI MODULI La parte del modulo informatico in cui deve essere indicato il soggetto obbligato (notaio, amministratore, socio, rappresentante legale, ecc.) alla domanda/denuncia, ovvero il soggetto incaricato della presentazione della stessa ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, legge n. 340/2000, ed alla quale va apposta la firma digitale di tale soggetto e' la "distinta". Nella trasmissione telematica la distinta va sottoscritta digitalmente dall'intermediario, qualora questi sia un soggetto diverso dall'obbligato, al fine dell'accettazione della dichiarazione di domiciliazione. 3. UFFICIO COMPETENTE ALLA RICEZIONE DEI MODULI E' l'ufficio della sede legale o principale del soggetto obbligato all'iscrizione, con alcune eccezioni: a) la domanda di iscrizione al R.I. di sede secondaria e delle relative modifiche e' sempre unica e potra' essere presentata all'ufficio del luogo ove e' posta la sede principale dell'impresa o a quello del luogo ove e' posta la sede secondaria; b) le attivita' non agricole svolte in province diverse da quella della sede legale o principale devono essere denunciate solo all'ufficio del R.I. della provincia di esercizio poiche' questo comporta l'apertura di una unita' locale; c) le attivita' agricole svolte in province diverse da quella della sede legale o principale, qualora non comportino l'apertura di una unita' locale agricola, sono denunciate solo presso l'ufficio R.I. ove e' ubicata la sede legale o principale; d) la societa' che apre una unita' locale agricola (c.d. unita' aziendale) in una provincia diversa da quella della sede legale e' tenuta a presentare il modulo S5 presso l'ufficio del R.I. ove e' ubicata la sede legale, al fine dell'iscrizione nella sezione speciale quale imprenditore agricolo ed il modulo UL presso l'ufficio del R.I. ove e' operante l'unita' aziendale nel solo caso di prima iscrizione di UL; e) la societa' che apre una unita' locale agricola (c.d. unita' aziendale) nella stessa provincia della sede legale ma ad un indirizzo diverso da quello della stessa e' tenuta a presentare sia il modulo S5 al fine dell'iscrizione nella sezione speciale degli imprenditori agricoli che il modulo UL per l'apertura dell'unita' aziendale nel solo caso di prima iscrizione di UL; f) la domanda di iscrizione nel R.I. dell'atto di trasferimento della proprieta' o del godimento dell'azienda deve essere presentata dal notaio all'ufficio del R.I. presso il quale e' iscritto l'imprenditore alienante. Nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, l'atto deve essere presentato all'ufficio del R.I. presso il quale e' iscritto l'imprenditore acquirente. Nel caso in cui ne' l'acquirente ne' il cedente siano iscritti nel R.I. l'atto va depositato presso l'ufficio del registro delle imprese della residenza o sede del cedente. g) i soggetti collettivi iscritti esclusivamente al R.E.A. presentano la domanda di iscrizione con il modulo R presso l'ufficio del registro delle imprese della sede principale anche se svolgono attivita' economica solo in una provincia diversa, dove comunque denunciano l'unita' locale utilizzando il modulo UL. 4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI MODULI Le domande di iscrizione o di deposito al R.I. devono essere presentate nei termini previsti dal codice civile, da leggi speciali o dal DPR n. 581/1995. Qualora l'iscrizione della nomina avvenga successivamente al deposito dell'atto relativo, occorre a tal fine depositare il modulo Intercalare P. Le denunce di dati inclusi nel R.E.A. devono essere presentate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento di cui e' obbligatoria la denuncia. 5. ATTI ALLEGATI Alle domande o denunce al R.I. o R.E.A. devono essere allegati gli atti soggetti per legge a iscrizione o al deposito. L'utente puo' richiedere, successivamente all'iscrizione dell'atto, "copie integrali o parziali degli atti" inseriti nell'archivio ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 581/1993. Devono essere altresi' allegati, con l'osservanza delle forme previste dalla legge, gli atti di natura privata che comprovano l'attivita' svolta (ad es. copia della lettera d'incarico di agente di commercio). Non e' necessario allegare atti provenienti da pubbliche amministrazioni (licenze, autorizzazioni, ecc.) i cui estremi vanno dichiarati sui moduli. 6. MODULO INTERCALARE AA Tale modulo non puo' essere utilizzato per domande/denunce al Registro delle Imprese o al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative. Eventuali indicazioni circa l'utilizzo dello stesso per comunicare dati all'albo provinciale delle imprese artigiane o agli Enti previdenziali ed assicurativi saranno fornite dalle Camere di commercio o dai loro Enti rappresentativi, previo accordo con le Regioni o con gli Enti da queste dipendenti, ovvero con gli Enti previdenziali ed assicurativi, ai sensi della normativa vigente. 7. MODULO XX - NOTE Tutti i dati e le notizie da comunicare all'ufficio Registro delle Imprese che non trovano giusta collocazione all'interno dei vari moduli, possono essere comunicati utilizzando l'apposito modulo XX - NOTE, che puo' essere allegato a qualsiasi istanza. 8. MODULO RP - RIEPILOGO Mediante tale modulo possono essere allegati tutti i documenti necessari al fine della presentazione della relativa domanda/ denuncia. In tale modulo vanno indicati i nomi dei documenti informatici allegati, specificando per ognuno di essi: - il tipo documento - il codice atto - il numero di pagine (iniziale e finale per ogni tipo documento) - l'indicazione di prospetto (codice "P") nel caso in cui il documento informatico contenga diversi tipi documento - la data di riferimento del documento Il modulo RP - RIEPILOGO deve obbligatoriamente essere presente nella pratica relativa. 9. REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE Le domande o le denunce incomplete, illeggibili, mancanti delle firme digitali previste, e quelle prive, del tutto o in parte, della documentazione eventualmente prescritta sono considerate irregolari. L'ufficio del R.I., prima dell'iscrizione, puo' invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta l'iscrizione (art. 11, comma 11 del regolamento di attuazione). L'ufficio del R.I. puo' richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee e incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici e ispezioni ed ordinare esibizioni documentali (art. 6, comma 7, del DPR n. 581 /1995). E' ammessa la correzione delle domande viziate da errori formali mediante le apposite modalita' previste dal sistema telematico. 10. CODICE FISCALE DEI SOGGETTI ESTERI NON RESIDENTI Il DPR 605/73 sancisce che non e' necessaria l'attribuzione del codice fiscale ai soggetti esteri non residenti. In tali casi e' sufficiente indicare: a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, lo stato di nascita/cittadinanza ed il domicilio fiscale; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale, la data e lo stato di costituzione (sede), il domicilio fiscale o il domicilio della sede legale all'estero. Per le societa', associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza. Nell'indicazione della sede o del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale se esistente. MODULO S1 Iscrizione di societa', consorzio, G.E.I.E., ente pubblico economico nel Registro delle Imprese AVVERTENZE GENERALI Il modulo e' soggetto ad imposta di bollo, fatte salve le esclusioni previste dalla legge. Soggetti utilizzatori del modulo - Societa' in nome collettivo - Societa' in accomandita semplice - Societa' a responsabilita' limitata - Societa' per azioni - Societa' in accomandita per azioni - Societa' cooperative - Consorzio con attivita' esterna - Societa' consortile - Societa' tra avvocati ai sensi del d.lgs. n. 96/2001 - Ente pubblico economico - Gruppo europeo di interesse economico - Societa' estera, esclusivamente nel caso di apertura di una sede secondaria o di svolgimento dell'attivita' principale in Italia (in tal caso va sempre allegato anche il modulo SE). La societa' estera che invece apre una semplice unita' locale in Italia presenta il modulo R a cui va allegato il modulo UL - Associazione ed altro ente od organismo che esercitano in via esclusiva o principale attivita' economica in forma d'impresa - Azienda speciale e consorzio fra gli enti locali, previsti dal d.lgs. 267/2000 - Societa' semplice Qualora non sia necessario precisare il tipo di soggetto giuridico, nelle istruzioni si utilizzera' il termine impresa o societa' per indicare una qualsiasi delle tipologie sopraindicate. Finalita' del modulo Il modulo va utilizzato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dei seguenti atti: - atto costitutivo di s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., societa' cooperative, societa' consortili, societa' tra avvocati. Si tenga presente che le piccole societa' cooperative dal 1 gennaio 2004 non potranno piu' essere costituite e quelle gia' esistenti a tale data sono obbligate a trasformarsi in societa' cooperative entro il 31 dicembre 2004 - atto o contratto costitutivo di consorzio - contratto costitutivo di G.E.I.E. - atto costitutivo di ente pubblico che abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale, salvo il caso in cui l'ente pubblico sia costituito con atto avente forza di legge o con altro atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini regionali: in tal caso nel quadro note del modulo XX vanno indicati gli estremi della Gazzetta o del Bollettino - atto di societa' estera che in Italia istituisca o una sede secondaria o avvii l'oggetto principale dell'attivita' - atto costitutivo di azienda speciale e di consorzio fra enti locali, previsti dal d.lgs. 267/2000 - atto di trasferimento della sede legale da altra provincia dei soggetti sopra indicati. In tal caso non occorre presentare l'istanza di cancellazione all'ufficio del Registro delle Imprese di provenienza. Le societa' semplici utilizzano il modulo S1 per: 1. richiedere l'iscrizione del contratto costitutivo, redatto in forma scritta nella sezione speciale del R.I.; 2. richiedere l'iscrizione della costituzione della societa' in forma verbale: al modulo non viene allegato alcun atto Ufficio competente alla ricezione della domanda E' quello della sede legale dell'impresa. Nel caso in cui si tratti di una societa' estera, l'ufficio competente e' quello dove e' ubicata la sede secondaria. Persone obbligate alla presentazione del modulo A seconda dei casi previsti dal codice civile o da leggi speciali, sono il notaio, gli amministratori, i soci o il liquidatore. Avvertenze per i singoli riquadri B/ ESTREMI DELL'ATTO Vanno indicati: - il codice della forma dell'atto e quello relativo all'atto (come da tabella corrispondente) - il notaio rogante/autenticante ed il relativo codice fiscale, la sede notarile ed il numero di repertorio assegnato all'atto - la data dell'atto - la data ed il numero di registrazione e l'indicazione dell'ufficio del registro 1/ CODICE FISCALE Va indicato il numero del codice fiscale dell'impresa. 2/ PARTITA IVA Va indicata qualora sia diversa dal codice fiscale 3/ DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE Va indicata la denominazione o ragione sociale dell'impresa, cosi' come risulta dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal contratto consortile, dai patti sociali, comprensiva dell'eventuale forma abbreviata. Per le societa' in liquidazione, che trasferiscono la propria sede legale da un'altra provincia, la denominazione sociale deve contenere l'indicazione che trattasi di societa' in liquidazione. 4/ FORMA GIURIDICA Va indicato il codice relativo alla forma giuridica dell'impresa (come da tabella corrispondente). 5/ SEDE LEGALE Va indicato l'indirizzo della sede legale dell'impresa, comprensivo della via e del numero civico. Nel caso di iscrizione dell'atto di trasferimento della sede legale da un'altra provincia deve essere indicato l'indirizzo della nuova sede. Per le societa' aventi sede legale all'estero, deve essere indicato l'indirizzo estero della sede legale completo di tutte le informazioni necessarie per la sua individuazione. Nel campo "presso od altre indicazioni" deve essere specificato ad esempio lo studio notarile, commerciale, ecc., presso cui e' eventualmente ubicata la sede, o eventuali altri elementi di individuazione che si ritenga opportuno segnalare (eventuale dettaglio del numero civico, ad es. interno 5, scala A, palazzina F, ecc.). Va indicato, inoltre, se presso la sede legale sono ubicati anche gli uffici direttivi, amministrativi e gestionali dell'impresa (sede amministrativa dell'impresa); diversamente si deve compilare anche il modulo UL, per denunciare al Repertorio Economico Amministrativo l'ubicazione della sede amministrativa, se ubicata nella stessa provincia. Nel caso in cui la sede amministrativa sia ubicata in una provincia diversa da quella della sede legale, la denuncia relativa all'unita' locale deve essere presentata solo in quella provincia, previa iscrizione dell'impresa nel R.I. della sede legale. 6/ DURATA Va indicata la data prevista nell'atto costitutivo quale scadenza della societa', dell'ente o del consorzio. Se la durata e' espressa in anni, deve essere indicata, quale data termine, la data risultante dalla somma della data di costituzione o della data iniziale fissata dall'atto costitutivo ed il numero di anni previsto nell'atto stesso (es. se la data costituzione e' 30 novembre 1998 e la durata della societa' e' di anni venti, la data termine da indicare e' 30 novembre 2018). Se invece la durata e' specificata deve essere indicata nel campo "Data termine", precisando la data (ad esempio durata fino al 31.12.2010 andra' indicato 31.12.2010). Se la durata e' soggetta a proroga tacita, va specificato se la proroga e' indeterminata (ex art. 2273 c.c.) altrimenti va indicato il numero degli anni per i quali e' consentita la proroga tacita. 7/ SCADENZA DEGLI ESERCIZI Va indicata la data prevista nell'atto costitutivo quale scadenza del primo esercizio sociale, nonche' il giorno ed il mese di scadenza degli esercizi successivi indicati nello statuto. Se lo statuto prevede la proroga dei termini relativi all'approvazione del bilancio di esercizio, deve essere indicato il numero dei giorni di proroga previsti. 8/ CAPITALE SOCIALE, FONDO CONSORTILE Va indicato l'ammontare del capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato dalla societa'. Il valore deve essere indicato in euro. Se il capitale sociale e' espresso in valuta estera, va precisato anche il tipo di valuta. Nel campo "Conferimenti e benefici" va inserita una semplice menzione delle relative informazioni (ad esempio: indicando il numero dell'articolo dell'atto costitutivo). In questo riquadro va indicato il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni. Si tenga presente, infatti, che ai sensi dell'art. 2346 c.c., possono essere emesse anche azioni prive del loro valore nominale. Per i soli consorzi va indicato l'ammontare del fondo consortile ed il modo di formazione del fondo stesso (ad esempio contributi dei consorziati). 9/ AMMONTARE DEI CONFERIMENTI Il riquadro va compilato solo per s.n.c., s.a.s e societa' semplici e deve riportare l'ammontare complessivo delle quote conferite da tutti i soci (le quote conferite da ciascun socio devono essere specificate nel quadro 6 del modulo Intercalare P.). Il valore deve essere indicato in euro. 10/ OGGETTO SOCIALE In tale riquadro deve essere trascritto integralmente l'oggetto sociale. Per societa' di capitali va indicato l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale. Pertanto e' necessario menzionare gli specifici settori commerciali nei quali la societa' intende operare. Si tenga presente che le societa' semplici, ai sensi dell'art. 2249 c.c., devono avere per oggetto sociale l'esercizio di un'attivita' non commerciale, non rientrante cioe' tra quelle previste dall'art. 2195 c.c. (attivita' industriale diretta alla produzione di beni o servizi; attivita' intermediaria nella circolazione dei beni; attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; attivita' bancaria o assicurativa; altre attivita' ausiliarie delle precedenti). L'effettivo esercizio dell'attivita' della societa' o dell'ente deve essere comunicato entro 30 giorni dall'inizio della stessa, compilando il modulo S5 se svolta presso la sede legale, il modulo SE se svolta presso la sede secondaria, il modulo UL se svolta presso un'unita' locale. 11/ TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE Va indicata la Camera di Commercio di provenienza ed il relativo numero R.E.A. Nel caso di trasferimento di sede legale da altra provincia, si possono verificare la seguenti ipotesi: 1. nella provincia della precedente sede legale cessa ogni attivita' esercitata anche presso eventuali unita' locali: in questo caso deve essere selezionata la casella "Cessazione totale di attivita'"; 2. presso l'indirizzo della precedente sede legale rimane ubicata un'unita' locale della impresa, non deve essere selezionata la casella "Cessazione totale di attivita'", e deve essere presentato, separatamente, il modulo U.L. (vedi relative istruzioni), presso la Camera di Commercio di provenienza. 3. qualunque variazione relativa ad altre unita' locali presenti nella provincia di provenienza, andra' comunicata con il relativo modulo U.L. alla Camera di Commercio dove queste erano ubicate; 4. nella provincia di destinazione sono gia' presenti una o piu' unita' locali: in questo caso al modulo S 1 deve essere obbligatoriamente allegato un modulo U.L. al fine di salvaguardare il numero R.E.A. gia' esistente nella provincia della nuova sede legale. Se la sede dell'impresa si trasferisce presso un'unita' locale gia' dichiarata, con il medesimo modulo U.L. questa dovra' essere cessata. 13/ ORGANI SOCIALI IN CARICA Va indicato il codice corrispondente agli organi sociali nominati nell'atto costitutivo (ad es. CS = consiglio di sorveglianza, CG = consiglio di gestione). Va indicato il numero minimo e massimo dei componenti, stabilito da statuto o da atto costitutivo, e quelli in carica. Per tali organi deve essere specificata, inoltre, il termine di durata che puo' essere espresso con un numero di esercizi o di anni o con un'altra durata (es. fino approvazione del bilancio). Per quanto riguarda il sistema di amministrazione adottato si intende quello effettivamente in carica, a prescindere dalle indicazioni statutarie. I dati relativi al collegio sindacale vanno indicati solamente se quest'ultimo e' stato nominato. Per le societa' di persone indicare il numero totale dei soci. 15/ POTERI DEGLI ORGANI IN CARICA I poteri degli organi in carica devono essere trascritti integralmente 16/ IMPRESA/E A CUI LA SOCIETA' SUCCEDE Il riquadro deve essere compilato solo nel caso in cui una nuova societa' subentri, per fusione o scissione ad una o piu' societa' gia' iscritte nel registro delle imprese. Per ogni societa' devono essere specificati il codice fiscale, la denominazione ed il codice relativo al titolo del subentro. Qualora la societa' subentrante continui l'attivita' della societa' cui succede, deve essere compilato anche il modulo S5 o UL o SE a seconda del luogo ove e' svolta l'attivita'. 17/ LIMITAZIONI RESPONSABILITA' SOCI Va indicato l'articolo dell'atto costitutivo o dello statuto relativo alle limitazioni o esclusioni di responsabilita' previste. Nel caso di costituzione della societa' semplice con contratto verbale eventuali limitazioni o esclusioni devono essere trascritte integralmente in questo riquadro. 18/ RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE SOCI Vanno indicate le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (specificando l'articolo dell'atto costitutivo o dello statuto), indicando anche l'eventuale incidenza delle perdite sulle diverse categorie di azioni. Per quanto concerne le societa' di persone, va indicata la ripartizione dei guadagni e delle perdite tra i soci, prevista dall'atto costitutivo. Nel caso di costituzione della societa' semplice con contratto verbale le ripartizioni devono essere trascritte integralmente in questo riquadro. 24/ STRUMENTI FINANZIARI Vanno indicati gli strumenti finanziari previsti dall'atto costitutivo o dello statuto, utilizzando i relativi codici come da tabella corrispondente (ad esempio azioni ordinarie, obbligazioni convertibili, titoli di debito). In questo riquadro, vanno indicati, inoltre, gli articoli dell'atto costitutivo o dello statuto relativi alla descrizione di tali strumenti finanziari (ad esempio quelli che disciplinano le caratteristiche, le modalita' di emissione e circolazione delle azioni o concernenti le condizioni di emissione e le modalita' di rimborso dei titoli di debito). 25/ PATRIMONIO O FINANZIAMENTO DESTINATO A SPECIFICO AFFARE Va indicata la costituzione da parte della societa' di un patrimonio o finanziamento destinato in via esclusiva ad uno specifico affare (utilizzando il codice come da tabella corrispondente), e va descritto il patrimonio stesso. In questo riquadro deve essere indicato, inoltre, l'eventuale costituzione di un finanziamento destinato all'affare (anche in tal caso, si deve inserire il corrispondente codice). Nello stesso riquadro va indicata la modifica o la cessazione del patrimonio destinato ad uno specifico affare qualora l'atto di trasferimento della sede legale della societa' da un'altra provincia rechi anche le predette variazioni. 26/ PATTI PARASOCIALI Va indicata la tipologia dei patti parasociali (inserendo i codici come da tabella corrispondente). Ad esempio occorre specificare se si tratta di patti parasociali relativi all'esercizio del diritto di voto nelle societa' per azioni o nelle societa' che le controllano, o se gli stessi patti pongono dei limiti al trasferimento delle azioni o delle partecipazioni anche delle controllanti, o se sono stati stipulati per l'esercizio di un' influenza dominante. Si tenga presente che sono soggetti a deposito nel registro delle imprese solo i patti parasociali delle societa' che ricorrono al capitale di rischio. Non sono da considerarsi patti parasociali, e pertanto non sono soggetti al suddetto deposito, i patti strumentali agli accordi di collaborazione produttiva e relativi a societa' interamente possedute dai partecipanti agli accordi, in quanto non finalizzati a quella stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo della societa', come richiesto dall'art. 2341 bis c.c. 27/ ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO Va indicato l'articolo dell'atto costitutivo o dello statuto relativo alle modalita' di convocazione dell'assemblea e di intervento dei soci nell'assemblea stessa. 28/ CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE Va indicato l'articolo dell'atto costitutivo o dello statuto relativo alle cause di recesso e di esclusione dei soci. Va indicato, inoltre, l'articolo dell'atto costitutivo o dello statuto concernente le limitazioni alla circolazione di conferimenti, quote ed azioni, e le cause di gradimento e di prelazione nel trasferimento tra soci delle stesse. FIRMA Il modulo va sottoscritto dal soggetto obbligato alla sua presentazione (notaio, amministratore, socio, rappresentante legale). Si veda anche il punto 2 delle istruzioni generali. Nel caso di societa' semplice costituita con contratto verbale o con atto scritto con firme non autenticate dei soci il modulo deve essere sottoscritto da tutti i soci. MODULO S2 Modifica di societa', Consorzio, G.E.I.E., Ente Pubblico Economico AVVERTENZE GENERALI Soggetti utilizzatori del modulo - Societa' in nome collettivo - Societa' in accomandita semplice - Societa' a responsabilita' limitata - Societa' per azioni - Societa' in accomandita per azioni - Societa' cooperative - Consorzio con attivita' esterna - Societa' consortili - Ente pubblico economico - Gruppo europeo di interesse economico - Societa' estera esclusivamente nei casi in cui abbia sede amministrativa o secondaria o attivita' principale in Italia, per la sola iscrizione dei dati relativi alla sede legale estera. Se la societa' estera opera in Italia solo con semplici unita' locali le modifiche dell'impresa si denunciano con il modulo R. La cancellazione della sede secondaria in Italia va richiesta solo con il modulo SE. - Associazione ed altro ente od organismo che esercitano in via esclusiva o principale attivita' economica in forma d'impresa. - Azienda speciale e consorzio previsti dal T.U. 267/2000 - Societa' semplice - Societa' tra avvocati Finalita' del modulo Il modulo va utilizzato per l'iscrizione nel Registro Imprese dei seguenti atti: - modifica dell'atto costitutivo di societa' di persone (s.n.c., s.a.s., societa' semplice) - verbale assemblea straordinaria di societa' di capitali recante modifica statutaria - verbale di aumento o riduzione del capitale sociale di s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. - verbale di nomina dell'organo amministrativo - progetto, delibera e atto di fusione o di scissione - delibera di emissione di obbligazioni da parte di s.p.a. - attestazione di aumento del capitale sociale - nomina di institori, procuratori e direttori di societa' di capitali - verbale di assemblea degli obbligazionisti recante la nomina del rappresentante comune - comunicazione di nomina o cessazione dei sindaci - comunicazione di dimissione di amministratori per qualsiasi causa - offerta di azioni in opzione, ecc. - trasferimento di sede legale nell'ambito della stessa provincia - verbale di assemblea straordinaria di trasformazione della societa' - modificazioni dei dati essenziali di societa' estera con sede amministrativa o sede secondaria o attivita' principale in Italia; se la societa' ha solo unita' locali, si utilizza invece il modulo R - modifica dei dati essenziali di aziende speciali e consorzi di cui al D.Lgs. 267/2000 - modifica di dati essenziali di enti pubblici economici - costituzione/modifica/cessazione di patrimoni destinati - stipula/modifica/estinzione del contratto per uno specifico affare - emissione di titoli di debito delle s.r.l. Ufficio del Registro Imprese competente alla ricezione del modulo E' quello della provincia ove e' ubicata la sede legale dell'impresa. Persone obbligate alla presentazione del modulo L'obbligo ricade, a seconda dei casi previsti dal codice civile o dalle leggi speciali, sul notaio, sugli amministratori, soci, commissari giudiziali ed altri organi preposti dall'Autorita' giudiziaria o governativa, etc. Nel caso di societa' semplice costituita con contratto verbale o scrittura privata non autenticata nelle firme da notaio il modulo va sottoscritto da tutti i soci. Avvertenze per i singoli riquadri A/ ESTREMI DI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA Vanno indicati il numero R.E.A. e l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale l'impresa eiscritta. B/ ESTREMI DELL'ATTO In questo riquadro occorre indicare: - obbligatoriamente gli estremi dell'atto (codice forma, codice atto e data) - i dati identificativi del notaio rogante/autenticante - il numero di repertorio - gli eventuali dati relativi agli estremi di registrazione dell'atto 1/ DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE Va indicata la nuova denominazione o la nuova ragione sociale della societa', dell'ente o del consorzio, cosi' come risulta dal nuovo statuto o dai nuovi patti sociali, comprensiva dell'eventuale forma abbreviata. 2/ FORMA GIURIDICA Va indicata, utilizzando i relativi codici (es. SR-Societa' a responsabilita' limitata, SN-Societa' in nome collettivo, ecc) la nuova forma giuridica assunta dall'impresa a seguito della trasformazione. 3/ NUOVO CODICE FISCALE Va indicato il nuovo codice fiscale assunto dall'impresa (in caso di rettifica). 4/ NUOVA PARTITA IVA Va indicata la nuova partita IVA assunta dall'impresa. 5/SEDE LEGALE Va indicato il nuovo indirizzo della sede legale dell'impresa (a seguito del trasferimento nell'ambito della stessa provincia) completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione. Nel campo "Presso o altre indicazioni" va specificato "il terzo" (studio notarile, commerciale, ecc.) presso cui e' ubicata la sede, o eventuali altri elementi di individuazione che si ritenga opportuno segnalare (eventuale dettaglio del numero civico, ad es. interno 5, scala A, palazzina F, ecc.). Se presso il nuovo indirizzo sono ubicati anche gli uffici direttivi, amministrativi e gestionali dell'impresa (sede amministrativa dell'impresa), va vistata la casella SI; diversamente si vista la casella NO e si allega al modulo S2 un modulo UL per denunciare al Repertorio Economico Amministrativo la nuova ubicazione della sede amministrativa, se ubicata nella stessa provincia. Nel caso in cui la sede amministrativa sia ubicata in una provincia diversa da quella della sede legale, il modulo UL va presentato solo in quella provincia. Nel caso di trasferimento di sede legale nell'ambito della stessa provincia si possono verificare due ipotesi: 1) presso il nuovo indirizzo della sede legale era gia' ubicata un'unita' locale della stessa impresa: in tal caso va allegato un modulo UL di cessazione dell'unita' locale, imputando eventualmente i dati economici sulla nuova sede legale; 2) presso il precedente indirizzo della sede legale l'attivita' economica viene proseguita tramite un'unita' locale: nell'ultima riga si vista la casella SI e si allega un modulo UL di iscrizione; diversamente si vista la casella NO. Si raccomanda di indicare il recapito telefonico, fax, internet ed e-mail relativi alla nuova sede legale al fine di agevolare i contatti tra l'ufficio camerale e l'impresa. 6/ DURATA Va indicata la nuova data prevista quale scadenza della societa', dell'ente o del consorzio. Se la durata e' specificata, questa va indicata nel campo "Data termine" precisando la data (es. 31.12.2020); se e' illimitata (ammissibile ora anche per le societa' di capitali) va vistata l'apposita casella. Se la variazione riguarda la modalita' di proroga va specificato se la stessa e' indeterminata oppure va indicato il numero degli anni per i quali e' consentita la proroga tacita. Si ricorda che secondo l'orientamento della giurisprudenza la proroga tacita non e' ammissibile per le societa' di capitali. 7/ SCADENZA DEGLI ESERCIZI Vanno riportati il giorno ed il mese di chiusura degli esercizi sociali, cosi' come fissato dall'atto modificativo. Se l'atto modificativo prevede la proroga dei termini di approvazione del bilancio, va indicato il numero di giorni di proroga previsti (l'eventuale anticipazione o posticipazione della durata di chiusura dell'esercizio in corso, nel caso di fusioni o scissioni, va segnalata utilizzando il modulo XX-NOTE). 8/ VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE (S.p.A., S.r.l., S.A.p.A.) Il quadro 8 e' diviso in tre sezioni: 1. La prima sezione (lettere a, b, c, d, e, f) va compilata, rispettivamente, per i seguenti casi: a) delibera di variazione: - S.P.A. - Aumento artt. 2438, 2442, 2443 c.c. - Diminuzione artt. 2445, 2446, 2447 c.c. - S.R.L. Aumento artt. 2481, 2481 bis, 2481 ter c.c. Diminuzione artt. 2482, 2482 bis, 2482 ter, 2482 quater c.c. - S.A.P.A. - Vale quanto precisato per le S.P.A. b) gestisce il caso di azzeramento/diminuzione e successiva ricostituzione del capitale sociale (artt. 2446 e 2447 c.c.); c) gestisce la sottoscrizione del capitale sociale nelle fasi successive a quella della costituzione e dell'aumento a seguito variazione (artt. 2439, 2444 c.c.) In tal caso va allegato il modulo Intercalare S al fine di aggiornare la configurazione della compagine sociale; d) gestisce il versamento del capitale sociale nelle fasi successive a quella della costituzione; e) gestisce il caso di efficacia differita di cui all'art. 2445 in caso di riduzione del capitale per esubero. Decorso il termine previsto dall'art. 2445 c.c., va comunicato, compilando tale riquadro, l'ammontare reale del capitale "sottoscritto e versato" a seguito dell'operazione di riduzione; f) gestisce: - per le s.r.l., la valutazione dei conferimenti in prestazioni di servizi (art 2464 c.c.), indicando nell'apposito campo le tipologie degli stessi. Gestisce inoltre eventuali polizze e fideiussioni sul capitale e sui conferimenti; - per altre societa' gestisce i benefici riconosciuti ai soci, ai promotori ed ai fondatori. 2. La seconda sezione va utilizzata per indicare la variazione nel numero e nel valore nominale di azioni, e il tipo di valuta. 3. La terza sezione va utilizzata per indicare la precisa configurazione del capitale sociale a seguito delle operazioni su descritte: va indicato il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato dopo le operazioni di cui alle lettere a, b, c, d ed e. In caso di trasformazione da societa' di persone in societa' di capitali vanno compilati i riquadri c) e d), nonche' la terza sezione del riquadro. 8B/ FONDO CONSORTILE Permette di gestire le variazioni del fondo consortile: va indicato nell'apposito campo il valore del nuovo fondo consortile a seguito delle variazioni relative ai consorziati. 9/ EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI (e titoli di debito) Il riquadro va compilato per le S.r.l., S.p.A. e S.A.p.A. Per le S.r.l. il campo "Titoli di debito delle S.r.l." permettere di gestire i titoli di debito (art. 2483 c.c.) Per le S.P.A. e S.A.P.A. questo riquadro permette di indicare la data della deliberazione relativa all'emissione di obbligazioni o di obbligazioni convertibili 10/ AMMONTARE DEI CONFERIMENTI Tale riquadro va compilato solamente per le societa' di persone. In tale riquadro deve essere riportato l'ammontare complessivo delle quote conferite da tutti i soci 11/ FUSIONE L'atto di fusione di cui all'art. 2504 c.c. va depositato presso tutti gli uffici Registro delle Imprese presso cui sono iscritte le societa' interessate alla fusione. Nel quadro sono indicate le fasi del procedimento di fusione, sia per incorporazione che per costituzione di nuova societa', secondo l'ordine previsto dal codice civile: PROGETTO DI FUSIONE Fusione per incorporazione Societa' incorporante: Selezionare le seguenti opzioni: - 1-e' stato redatto il progetto di fusione - Incorporazione della/e societa' Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e societa' incorporata/e. Nel campo "La modifica ha effetto dal" inserire la data del progetto. Societa' incorporata: Selezionare le seguenti opzioni: - 1-e' stato redatto il progetto di fusione - Incorporazione nella societa' Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della societa' incorporante. Nel campo "La modifica ha effetto dal" inserire la data del progetto. Fusione con costituzione di nuova societa': Selezionare le seguenti opzioni: - 1-e' stato redatto il progetto di fusione - Costituzione della nuova societa' Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi della societa' risultante dalla fusione. Nel campo "La modifica ha effetto dal" inserire la data del progetto. DELIBERA/DECISIONE DI FUSIONE Fusione per incorporazione Societa' incorporante: Selezionare le seguenti opzioni: - 2-e' stata deliberata/decisa la fusione mediante - Incorporazione della/e societa' Nei campi sottostanti si inseriscono i dati identificativi richiesti della/e societa' incorporata/e Nel campo "La modifica ha effetto dal" inserire la data del verbale con cui viene deliberata/decisa la fusione. Societa' incorporata: Selezionare le seguenti opzioni: - 2-e' stata deliberata/decisa la fusione mediante - Incorporazione nella societa' Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della societa' incorporante. Nel campo "La modifica ha effetto dal" inserire la data del verbale con cui viene deliberata/decisa la fusione. Fusione con costituzione di nuova societa': Selezionare le seguenti opzioni: - 2-e' stata deliberata/decisa la fusione mediante - Costituzione della nuova societa' Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della societa' risultante dalla fusione. Nel campo "La modifica ha effetto dal" inserire la data del verbale con cui viene deliberata/decisa la fusione. Modifiche statutarie con effetto immediato: Se per la societa' incorporante vengono deliberate, contestualmente alla fusione, delle modifiche statutarie con efficacia immediata, nel relativo Modulo S2 compilare i riquadri corrispondenti. Se la modifica deliberata non trova corrispondenza in alcun riquadro del modulo riportare nel riquadro 20 il numero ed una breve descrizione dell'articolo statutario modificato. Nei rispettivi campi "La modifica ha effetto dal" inserire la data del verbale con cui viene deliberata/decisa la fusione. Modifiche statutarie con effetto differito: Se per la societa' incorporante vengono deliberate, contestualmente alla fusione, delle modifiche statutarie con efficacia differita (ad es. con effetto dall'esecuzione della fusione) nel riquadro 20 occorre indicare: - il numero e una breve descrizione degli articoli statutari soggetti a modifica - la data di efficacia della modifica ATTO DI FUSIONE Fusione per incorporazione Societa' incorporante Selezionare l'opzione - 4- e' incorporata la societa' in esecuzione della delibera del inserendo nella stessa riga la data della precedente delibera/decisione e quella dell'atto. Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e societa' incorporata/e. Nel campo "La modifica ha effetto dal" inserire la data dell'atto. Efficacia differita dell'atto di fusione: La fusione ha effetto, ai fini civilistici, quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c.. Tuttavia, nella fusione mediante incorporazione, puo' essere stabilita una data successiva; in tal caso: - se la data e' determinata, nel campo "La modifica ha effetto dal" di tutti i riquadri interessati inserire la data posticipata e non quella dell'atto, quindi aggiungere nel Modulo XX-Note la precisazione in merito all' effetto posticipato - se la data non e' determinata (e quindi l'effetto e' dall'ultima delle iscrizioni previste dal codice civile), o se la data posticipata e' gia' trascorsa, indicare come data effetto quella dell'atto e specificare nel Modulo XX-Note il momento in cui diviene efficace la fusione. Nel Modulo XX-Note non devono essere indicate eventuali date di effetti contabili o fiscali. Contestuali modifiche statutarie: Se la delibera di fusione portava modifiche statutarie aventi efficacia contestualmente all'esecuzione della fusione, compilare anche i relativi riquadri del Modulo S2. Se la modifica deliberata non trova corrispondenza in alcun riquadro del modulo riportare nel riquadro 20 il numero ed una breve descrizione dell'articolo statutario modificato. Societa' incorporata Il deposito dell'atto di fusione relativo alla societa' incorporata, comportando l'estinzione di questa, deve essere effettuato con il Modulo S3 per la cancellazione. Fusione con costituzione di nuova societa': Societa' estinta Per la societa' estinta il deposito deve essere effettuato con il Modulo S3 per la cancellazione. Societa' costituenda Per la societa' costituenda l'atto di fusione deve essere depositato con il Modulo S1. REVOCA DELLA DELIBERA DI FUSIONE Selezionare la seguente opzione: - e' stata revocata la delibera del (data della delibera di fusione) Nel campo "La modifica ha effetto dal" inserire la data della delibera di revoca. 12/ SCISSIONE L'atto di scissione va depositato per tutte le iscrizioni relative alle societa' interessate dalla scissione. Nel quadro sono indicate le fasi del procedimento di scissione, mediante assegnazione, parziale o totale, del patrimonio in societa' gia' esistenti o di nuova costituzione, secondo l'ordine previsto dal codice civile: PROGETTO DI SCISSIONE Societa' scissa per trasferimento del patrimonio Selezionare le seguenti opzioni: - 1-e' stato redatto il progetto di scissione - Di trasferimento del patrimonio nella/e societa' Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e societa' beneficiaria/e. Nel campo "La modifica ha effetto dal" inserire la data del progetto. Societa' beneficiaria Selezionare le seguenti opzioni: - 1-e' stato redatto il progetto di scissione - Di trasferimento del patrimonio dalla/e societa' Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della societa' scissa/e. Nel campo "La modifica ha effetto dal" inserire la data del progetto. Scissione con costituzione di nuova societa': Selezionare le seguenti opzioni: - 1-e' stato redatto il progetto di scissione - Mediante costituzione della/e nuova societa' Nei campi sottostanti inserire i dati identifleativi della societa' risultante dalla scissione. Nel campo "La modifica ha effetto dal" inserire la data del progetto. DELIBERA/DECISIONE DI SCISSIONE Societa' scissa per trasferimento del patrimonio Selezionare le seguenti opzioni: - 2-e' stata deliberata/decisa la scissione - Di trasferimento del patrimonio nella /e societa' Nei campi sottostanti si inseriscono i dati identificativi richiesti della/e societa' beneficiaria/e. Nel campo "La modifica ha effetto dal" inserire la data del verbale con cui viene deliberata/decisa la scissione. Societa' beneficiaria Selezionare le seguenti opzioni: - 2-e' stata deliberata/decisa la scissione mediante - Di trasferimento del patrimonio dalla/e societa' Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e societa' scissa/e. Nel campo "La modifica ha effetto dal" inserire la data del verbale con cui viene deliberata/decisa la scissione. Scissione con costituzione di nuova societa': Selezionare le seguenti opzioni: - 2-e' stata deliberata/decisa la scissione - Mediante costituzione della/e nuova societa' Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e societa' costituenda/e (quelli gia' noti). Nel campo "La modifica ha effetto dal" inserire la data del verbale con cui viene deliberata/decisa la scissione. Modifiche statutarie con effetto immediato: Se per la societa' scissa vengono deliberate, contestualmente alla scissione, delle modifiche statutarie con efficacia immediata, nel relativo Modulo S2 compilare i riquadri corrispondenti. Se la modifica deliberata non trova corrispondenza in alcun riquadro del modulo riportare nel riquadro 20 il numero ed una breve descrizione dell'articolo statutario modificato. Nei rispettivi campi "La modifica ha effetto dal" inserire la data del verbale con cui viene deliberata/decisa la scissione. Modifiche statutarie con effetto differito: Se per la societa' scissa vengono deliberate, contestualmente alla scissione, delle modifiche statutarie con efficacia differita (ad es. con effetto dall'esecuzione della scissione) nel riquadro 20 occorre indicare: - il numero e una breve descrizione degli articoli statutari soggetti a modifica - la data di efficacia della modifica ATTO DI SCISSIONE Societa' soggetta a scissione parziale Selezionare l'opzione - 4-e' soggetta a scissione parziale in esecuzione della delibera del inserendo nella stessa riga la data della precedente delibera/ decisione e quella dell'atto. Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e societa' beneficiaria/e gia' esistenti o quelli gia' noti della/e societa' costituenda/e a seguito della scissione. Nel campo "La modifica ha effetto dal" inserire la data dell'atto. Efficacia differita dell'atto di scissione: La scissione ha effetto, ai fini civilistici, quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2506-quater c.c.. Tuttavia, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di societa' nuove, puo' essere stabilita una data successiva; in tal caso: - se la data e' determinata, nel campo "La modifica ha effetto dal" di tutti i riquadri interessati inserire la data posticipata e non quella dell'atto, quindi aggiungere nel Modulo XX-Note la precisazione in merito all'effetto posticipato - se la data non e' determinata (e quindi l'effetto e' dall'ultima delle iscrizioni previste dal codice civile), o se la data posticipata e' gia' trascorsa, indicare come data effetto quella dell'atto e specificare nel Modulo XX-Note il momento in cui diviene efficace la scissione. Nel Modulo XX-Note non devono essere indicate eventuali date di effetti contabili o fiscali. Contestuali modifiche statutarie: Se la delibera di scissione portava modifiche statutarie aventi efficacia contestualmente all'esecuzione della scissione, compilare anche i relativi riquadri del Modulo S2. Se la modifica deliberata non trova corrispondenza in alcun riquadro del modulo riportare nel riquadro 20 il numero ed una breve descrizione dell'articolo statutario modificato. Societa' beneficiaria gia' esistente Selezionare l'opzione: - 5- e' beneficiaria di scissione in esecuzione della delibera del Nei campi sottostanti inserire i dati identificativi richiesti della/e societa' scissa/e. Societa' soggetta a scissione totale Il deposito dell'atto di scissione relativo alla/e societa' scissa/e che si estingue per trasferimento dell'intero patrimonio in altra societa' deve essere effettuato con il Modulo S3 per la cancellazione. Societa' beneficiaria neo-costituita Per la societa' costituenda l'atto di scissione deve essere depositato con il Modulo S1. REVOCA DELLA DELIBERA DI SCISSIONE Selezionare la seguente opzione: - e' stata revocata la delibera del (data della delibera di scissione) Nel campo "La modifica ha effetto dal" inserire la data della delibera di revoca. 13/ ORGANI SOCIALI IN CARICA La prima sezione del riquadro 13 deve essere utilizzata solo nel caso in cui varino gli organi sociali attualmente in carica (es. da un consiglio di amministrazione si passa ad un amministratore unico, oppure viene modificato il numero dei membri del consiglio di amministrazione). Va indicata la data di variazione dell'organo sociale, il codice del nuovo organo sociale, il numero dei componenti in carica. Nel caso venga variato il numero minimo e massimo previsto dallo statuto, relativamente all'organo indicato, deve essere compilato il nuovo numero minimo e massimo. Nel caso venga variata la data termine prevista da statuto relativamente all'organo indicato deve essere indicata la nuova data. Deve essere inoltre specificato il termine di durata (attraverso l'apposito codice) che puo' essere espresso con un numero di esercizi o di anni o con un'altra durata (es. fino approvazione del bilancio). Sistema di amministrazione adottato Occorre indicare il nuovo sistema di amministrazione adottato. Sindaci Nel caso venga variato il numero dei sindaci effettivi, o dei sindaci supplenti e quindi il numero dei componenti il collegio sindacale, deve essere indicato il nuovo numero. Nel caso venga variata la data termine prevista da statuto del collegio sindacale deve essere indicata la nuova data. Nel caso venga modificata la durata del collegio sindacale deve essere specificato il nuovo termine di durata (attraverso l'apposito codice) che puo' espresso con un numero di esercizi o di anni. Controllo contabile Nel caso venga variato il soggetto preposto al controllo contabile, va indicato il nuovo organo adottato. Si precisa che e' possibile nominare alternativamente il revisore contabile o la societa' di revisione. Variazione del numero dei soci delle societa' di persone Nel caso di variazione del numero dei soci delle societa' di persone deve essere compilato il nuovo numero. 14/ POTERI DEGLI ORGANI IN CARICA Questo quadro va compilato sia dalle societa' di persone sia dalle societa' di capitali quando: a) Vengono modificati i poteri degli organi effettivamente in carica; b) Viene nominato un nuovo tipo di organo amministrativo. Va indicata la data di variazione dei poteri dell'organo in carica o la data di nomina del nuovo organo sociale. Deve essere indicato il codice dell'organo in carica e devono essere trascritti integralmente i nuovi poteri (se vengono modificati) o i poteri del nuovo organo sociale (se viene cambiato l'organo amministrativo). 18/ OGGETTO SOCIALE (Attivita' che lo costituisce) Nel caso di variazione dell'oggetto sociale, questo va trascritto integralmente. Se la modifica dell'oggetto sociale riguardante una societa' semplice e' deliberata con contratto verbale, il nuovo oggetto sociale va riportato integralmente. In caso di inizio, modifica o cessazione dell'effettiva attivita' economica esercitata a seguito della modifica dell'oggetto sociale, si ricorda che per la relativa denuncia al R.E.A. vanno utilizzati, a seconda dei casi, i moduli S5, UL, SE. 19/ REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE Al fine di comunicare la revoca della liquidazione non si deve piu' compilare questo riquadro, ma si rimanda alla compilazione del riquadro 19/REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE presente nel modulo S3. Si rimanda a questo anche per le relative istruzioni. 20/ ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO Il riquadro va utilizzato quando l'atto comporta modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo che non sono comprese fra quelle gia' previste nel modulo e per il deposito e/o iscrizione di atti e dati non previsti nei riquadri precedenti. In particolare questo riquadro deve essere utilizzato per la comunicazione al Registro delle Imprese da parte delle societa' che sono soggette alla altrui attivita' di direzione e coordinamento, come previsto dall'art. 2497-bis c.c.. In questo caso occorre sempre obbligatoriamente compilare il modulo intercalare S, riquadro "gruppi societari", nel quale devono essere indicati i dati identificativi del soggetto o dei soggetti che esercitano l'attivita' di direzione e coordinamento. Il presente riquadro serve inoltre per depositare al registro imprese la domanda di cui all'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 5/2003. Va inoltre utilizzato da parte di S.p.A e S.A.p.A per la presentazione dei seguenti atti: avviso di offerta di azioni in opzione, avviso di anticipata conversione. 22/ LIMITAZIONE RESPONSABILITA' SOCI Va compilato nel caso di variazione delle limitazioni od esclusioni di responsabilita' dei soci. Nel caso di variazione deliberata dalla societa' semplice in forma verbale, il contenuto delle nuove limitazioni va trascritto per intero. 23/ RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE SOCI Va compilato nel caso di variazione della ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci. Le societa' dovranno specificare l'articolo dell'atto costitutivo o dello statuto. Nel caso di societa' semplice con contratto verbale le ripartizioni dovranno essere trascritte integralmente. 24/ STRUMENTI FINANZIARI Questo riquadro va compilato dalle societa' di capitali che devono comunicare al registro delle imprese l'emissione di uno o piu' strumenti finanziari. Nel primo campo (relativo alla data) deve essere obbligatoriamente indicata la data della relativa deliberazione. Nel campo relativo al "tipo strumento", deve essere obbligatoriamente indicato il codice relativo al tipo di strumento finanziario previsto: vedi Tabella TSF. Nel campo relativo a "descrizione strumento" devono essere indicati gli articoli dell'atto costitutivo o dello statuto relativi alla descrizione dello strumento finanziario adottato, specificandone le caratteristiche (modalita' di emissione e circolazione delle azioni, le condizioni di emissione e le modalita' di rimborso dei titoli di debito). 25/ PATRIMONIO O FINANZIAMENTO DESTINATO A SPECIFICO AFFARE Questo riquadro va compilato dalle societa' di capitali che devono comunicare al registro delle imprese la costituzione di uno o piu' patrimoni e/o stipula di contratti di finanziamenti destinati ad uno specifico affare. Nel primo campo (relativo alla data) deve essere obbligatoriamente indicata la data della relativa deliberazione. Nel campo relativo al "tipo patrimonio", deve essere obbligatoriamente indicato il codice relativo al tipo di patrimonio previsto: vedi Tabella TAF. Nel campo relativo a "descrizione patrimonio" deve essere obbligatoriamente descritto il contenuto richiesto dagli artt. 2447-ter e 2447-decies c.c. (affare al quale e' destinato il patrimonio, beni e rapporti giuridici compresi nel patrimonio, piano economico finanziario, eventuali apporti di terzi ecc.) Quando contestualmente alla costituzione del patrimonio destinato, si rende necessaria la nomina di una societa' di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, occorre compilare il relativo campo presente nel riquadro 13/ORGANI SOCIALI. 26/PATTI PARASOCIALI Questo riquadro va compilato solo dalle societa' per azioni quotate (art. 122 d.lgs. n. 58/98 TUF) e da quelle che, pur non essendo quotate, fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2341-ter). Nel primo campo (relativo alla data) deve essere obbligatoriamente indicata: - per i patti parasociali depositati dalle societa' quotate, la data di adozione del patto; - per i patti parasociali depositati dalle societa' non quotate che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la data dell'assemblea nella quale e' stata trascritta la dichiarazione relativa al patto. Nel campo relativo al "tipo patto", deve essere obbligatoriamente indicato il codice relativo al tipo di patto parasociale: vedi Tabella TPT. Il campo relativo a "descrizione patto" deve essere utilizzato per l'eventuale descrizione del contenuto del patto parasociale depositato, indicandone anche la data. 27/ ASSEMBLEA: modalita' di convocazione ed intervento Nel primo campo (relativo alla data) deve essere indicata la data della relativa deliberazione di modifica statutaria. Nel campo "descrizione modalita'" occorre indicare gli articoli dello statuto contenenti la descrizione delle modalita' di convocazione e di intervento in assemblea. Questo riquadro serve anche per le comunicazioni relative alle modalita' di adozione delle decisioni dei soci nella s.r.l. (art. 2479 c.c.) adottate al di fuori del contesto collegiale. 28/ CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE Nel primo campo (relativo alla data) deve essere indicata la data della relativa deliberazione di modifica degli articoli dello statuto che prevedono le nuove cause di recesso, limitazione, esclusione, gradimento e prelazione nei confronti dei soci. Nel campo "tipo causa" occorre indicare le predette cause, utilizzando il relativo codice: vedi TABELLA RGP. Nel campo "descrizione causa" occorre indicare l'articolo dello statuto che prevede la descrizione delle relative clausole. FIRMA Il modulo va sottoscritto dal soggetto obbligato alla sua presentazione (notaio, amministratore, socio, rappresentante legale). Si veda anche il punto 2 delle istruzioni generali. Nel caso di societa' semplice costituita con contratto verbale o con atto scritto con firme non autenticate dei soci il modulo deve essere sottoscritto da tutti i soci. MODULO S3 Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal Registro Imprese AVVERTENZE GENERALI Finalita' del modulo Il modulo va utilizzato per l'iscrizione nel Registro Imprese dei seguenti atti: - scioglimento e liquidazione di societa' ed altri enti collettivi iscritti nella Sezione Ordinaria e nella Sezione Speciale (societa' semplici e societa' tra professionisti) - bilancio finale di liquidazione (solo per s.p.a., s.a.p.a., s.r.l. e cooperative) - cariche relative alla liquidazione - istanza di cancellazione di societa' ed altri enti collettivi iscritti nella Sezione Ordinaria e nella Sezione Speciale (societa' semplici e societa' tra professionisti) - sentenza dichiarativa di nullita' della societa' (art. 2332 c.c.) Si tenga presente che, nel caso in cui la sede legale dell'impresa sia trasferita nell'ambito del territorio della provincia contestualmente all'atto di scioglimento, il modulo S3 deve essere allegato al modulo S2, compilato nel relativo riquadro. Soggetti utilizzatori del modulo - Societa' in nome collettivo - Societa' in accomandita semplice - Societa' a responsabilita' limitata - Societa' per azioni - Societa' in accomandita per azioni - Societa' cooperative - Consorzio con attivita' esterna - Societa' consortile - Ente pubblico economico - Gruppo europeo di interesse economico - Societa' estera esclusivamente nei casi in cui abbia sede amministrativa o secondaria o attivita' principale in Italia, per la sola iscrizione dei dati relativi alla sede legale estera. Se la societa' estera opera in Italia solo con semplici unita' locali le modifiche dell'impresa si denunciano con il modulo R. La cancellazione della sede secondaria in Italia va richiesta solo con il modulo SE. - Associazione ed altro ente od organismo che esercitano in via esclusiva o principale attivita' economica in forma d'impresa. - Azienda speciale e consorzio previsti dal T.U. 267/2000 - Societa' semplice - Societa' tra avvocati Ufficio del Registro Imprese competente alla ricezione del modulo E' quello della provincia ove e' ubicata la sede legale dell'impresa. Persone obbligate alla presentazione del modulo L'obbligo ricade, a seconda dei casi previsti dal codice civile o dalle leggi speciali, sul notaio, gli amministratori, i soci, i liquidatori, i commissari giudiziali e gli altri organi preposti dall'Autorita' giudiziaria o governativa, etc. Nel caso di societa' semplice costituita con contratto verbale o scrittura privata non autenticata nelle firme da notaio, il modulo va sottoscritto da tutti i soci (o da tutti i liquidatori). Cancellazione a seguito di trasferimento sede in altra provincia Secondo il disposto dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 558/1999 "i soggetti che trasferiscono la propria sede legale in altra provincia presentano la relativa domanda all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della circoscrizione ove si trasferiscono, la quale ne da' comunicazione all'ufficio di provenienza ai fini della cancellazione". Non e' piu' dovuto, pertanto, alcun adempimento nella provincia di partenza, ma la domanda di iscrizione dovra' essere presentata unicamente al Registro Imprese di destinazione (dove cioe' l'impresa stabilisce la nuova sede). Detto Registro Imprese effettuera' una comunicazione d'ufficio al Registro Imprese di provenienza affinche' questi proceda all'iscrizione della relativa cancellazione per trasferimento. Sempre in questa fattispecie, qualora la societa' presso la vecchia sede legale continui a svolgere comunque l'attivita', deve comunicare l'apertura dell'unita' locale al Registro delle Imprese competente (quello ove e' ubicata l'unita' locale stessa), mediante la presentazione del modulo UL. Estinzione a seguito di fusione o scissione Il deposito degli atti di fusione per le societa' fuse o incorporate o dell'atto di scissione totale per la societa' scissa, comportando l'estinzione di queste, va effettuato presentando il modulo S3 all'ufficio del Registro delle Imprese competente in base alla sede di dette societa'. Cariche relative alla liquidazione Si tenga presente che per ogni soggetto che viene nominato ad una carica, o che cessa da una carica precedentemente rivestita, occorre compilare il modulo Intercalare P. Avvertenze per i singoli riquadri A/ ESTREMI DI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA Vanno indicati: la sigla della provincia della Camera di commercio presso la quale l'impresa eiscritta ed il relativo numero R.E.A. B/ ESTREMI DELL'ATTO Vanno indicati: - il codice della forma dell'atto e quello relativo all'atto (come da tabella corrispondente) - gli eventuali dati del notaio rogante/autenticante ed il relativo codice fiscale, la sede notarile ed il numero di repertorio assegnato all'atto - la data dell'atto - la data ed il numero di registrazione e l'indicazione dell'ufficio del Registro (se necessari) 1/ SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - In caso di dichiarazione del verificarsi di una causa di scioglimento riscontrata dall'organo amministrativo occorre compilare il campo A. - In caso di scioglimento e messa in liquidazione occorre compilare il campo B1. - In caso di scioglimento senza apertura della fase di liquidazione (per le societa' di persone) occorre compilare il campo B2. In tutti questi predetti casi, occorre specificare una soltanto tra le cause di scioglimento previste, vistando il campo relativo. - In caso di scioglimento e messa in liquidazione a seguito di provvedimento dell'assemblea occorre compilare il campo C. - In caso di scioglimento deliberato dai soci occorre compilare il campo D. - In caso di scioglimento per provvedimento dell'autorita' giudiziaria o governativa occorre compilare il campo E. - In caso di scioglimento del contratto di consorzio occorre compilare il campo F. Occorre altresi' indicare nei campi successivi: - la data di decorrenza dello scioglimento (obbligatoria) - il codice relativo al tipo di liquidazione (obbligatorio): vedi tabella LIQ Nota bene relativo alla cessazione dell'attivita': In ogni caso se, alla data dello scioglimento, l'attivita' economica esercitata nella provincia, sia presso la sede legale sia presso le unita' locali, e' cessata, va allegato anche il modulo S5 e/o tanti moduli UL ed SE per quante sono, rispettivamente, le unita' locali o le sedi secondarie in provincia rispetto alle quali si rende necessario comunicare la cessazione di attivita' o, se del caso, la chiusura. Se le unita' locali hanno sede in province diverse, i relativi moduli UL vanno presentati presso i competenti uffici del Registro imprese di ogni provincia interessata. 2/ BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE (solo per S.p.A., S.A.p.A., S.r.l. e Cooperative) Nel campo relativo a "Bilancio finale di liquidazione al" va obbligatoriamente indicata la data alla quale e' riferito il bilancio finale di liquidazione (che corrisponde alla data di chiusura della liquidazione stessa). Nel successivo campo "Tipo liquidazione" deve essere obbligatoriamente inserito il codice relativo al tipo di liquidazione. 19/ REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE 1) Procedura relativa alla revoca per S.p.A., S.A.p.A., S.r.l. e Cooperative Nella compilazione di questo riquadro occorre rispettare il disposto dell'art. 2487 ter c.c.: a) Se la delibera di revoca assunta dall' assemblea straordinaria ha efficacia immediatamente esecutiva (nel caso in cui consti il consenso dei creditori della societa' ovvero il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso), occorre compilare: - il primo campo con l'indicazione della data della deliberazione con cui era stata disposta originariamente la liquidazione (obbligatorio); - il secondo campo con l'indicazione della data dell'assemblea straordinaria che ha deliberato la revoca della liquidazione (obbligatorio); - il campo relativo all'effetto esecutivo - nel campo "Tipo liquidazione" deve essere inserito il codice relativo al tipo di liquidazione (obbligatorio). Sempre in questa ipotesi dovranno essere compilati: - i moduli Intercalari P sia per la cessazione delle persone dei liquidatori e sia per la nomina delle persone che vanno a comporre il nuovo organo amministrativo; - il modulo S2 per l'iscrizione di tutti i dati che devono essere variati a seguito della revoca della liquidazione (in questo caso il modulo S3 sara' un allegato del modulo S2); - il modulo S5 e/o UL rispettivamente richiesti ove si debba contestualmente dichiarare l'inizio di attivita' presso la sede legale oppure presso unita' locali. Nel caso in cui l'unita' locale sia situata in provincia diversa da quella ove e' ubicata la sede legale, il modulo UL va presentato al Registro imprese di quella provincia. b) Se la delibera di revoca ha non ha effetto immediatamente esecutivo (quando non consti il consenso dei creditori sociali), la revoca ha effetto soltanto dopo che sono trascorsi sessanta giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione di revoca nel Registro delle Imprese. In questa ipotesi occorre compilare una prima volta, contestualmente alla presentazione della delibera di revoca: - il primo campo obbligatorio con indicazione della data con cui era stata disposta originariamente la liquidazione; - il secondo campo con la data di revoca della liquidazione (che coincide con la data dell'assemblea straordinaria che dispone la revoca). - nel campo "tipo liquidazione" deve essere inserito poi il codice relativo al tipo di liquidazione (obbligatorio). Successivamente, una volta che sono trascorsi due mesi dalla data di iscrizione della delibera di revoca nel Registro delle Imprese, dovra' essere nuovamente presentato un modulo S3 compilato: - il primo campo con l'indicazione della data della deliberazione con cui era stata disposta originariamente la liquidazione (obbligatorio); - il secondo campo con l'indicazione della data dell'assemblea straordinaria che ha deliberato la revoca della liquidazione (obbligatorio); - il campo relativo all'effetto esecutivo - nel campo "Tipo liquidazione" deve essere inserito il codice relativo al tipo di liquidazione (obbligatorio). Contemporaneamente dovranno essere compilati ed allegati al modulo S3: - i moduli Intercalari P sia per la cessazione delle persone dei liquidatori e sia per la nomina delle persone che vanno a comporre il nuovo organo amministrativo. Nella compilazione dell'Intercalare P occorre ricordare che la data effetto della cessazione e la data effetto della nomina deve essere coincidente con la data di efficacia della delibera di revoca. - il modulo S2 per l'iscrizione di tutti i dati che devono essere variati a seguito della revoca della liquidazione (in questo caso il modulo S3 sara' un allegato del modulo S2); - il modulo S5 e/o UL rispettivamente richiesti ove si debba contestualmente dichiarare l'inizio di attivita' presso la sede legale oppure presso unita' locali. Nel caso in cui l'unita' locale sia situata in provincia diversa da quella ove e' ubicata la sede legale, il modulo UL va presentato al Registro imprese di quella provincia. 2) Procedura relativa alla revoca di liquidazione per societa' di persone e consorzi Questo riquadro va compilato nel caso in cui sia intervenuta un atto modificativo dei patti sociali che determina la revoca della liquidazione precedentemente disposta. Contemporaneamente dovranno essere compilati ed allegati al modulo S3: - i moduli Intercalari P sia per la cessazione delle persone dei liquidatori e sia per l'iscrizione dei nuovi soci nelle societa' di persone o delle persone che vanno a comporre il nuovo organo amministrativo nei consorzi. - il modulo S2 per l'iscrizione di tutti i dati che devono essere variati a seguito della revoca della liquidazione (in questo caso il modulo S3 sara' un allegato del modulo S2); - il modulo S5 e/o UL rispettivamente richiesti ove si debba contestualmente dichiarare l'inizio di attivita' presso la sede legale oppure presso unita' locali. Nel caso in cui l'unita' locale sia situata in provincia diversa da quella ove e' ubicata la sede legale, il modulo UL va presentato al Registro imprese di quella provincia. 6/A ISTANZA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE (Sezione Ordinaria) Il presente riquadro non riguarda le societa' semplici. Occorre obbligatoriamente compilare, a seconda delle differenti fattispecie, uno soltanto dei seguenti campi: - Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori di societa' di persone ai sensi dell'art. 2312 c.c. chiedono la cancellazione della societa' dal Registro delle Imprese. In tal caso si deve inoltre indicare, nel campo successivo, la data in cui il bilancio e piano di riparto sono stati comunicati ai soci. - Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori di societa' di capitali ai sensi dell'art. 2495 c.c. devono chiedere la cancellazione della societa' dal Registro delle Imprese. In tal caso si deve inoltre indicare, nel campo successivo, la data in cui il bilancio e' stato approvato nei termini previsti dall'art. 2493 c.c. - Quando lo scioglimento ha luogo senza che sia stata successivamente aperta la fase di liquidazione e l'atto relativo reca anche l'istanza di cancellazione dal R.I. - Quando la societa' si estingue per effetto di un atto di fusione con il quale essa viene incorporata da altro soggetto. - Quando la societa' si estingue per effetto di un atto di scissione totale con il quale essa trasferisce l'intero patrimonio nelle societa' derivate o beneficiarie. Negli ultimi due casi citati i dati identificativi della/e societa' subentrante/i vanno indicati nel riquadro 8/IMPRESE SUBENTRANTI ALLA SOCIETA', posto al fondo. - Quando occorre depositare il dispositivo della sentenza che dichiara la nullita' della costituzione di una societa' di capitali (art. 2332 c.c.): in questo caso per la societa' puo' non essere immediatamente richiesta la cancellazione, quando nella sentenza viene nominato uno o piu' liquidatori. Bisogna inoltre compilare ed allegare al modulo S3 i moduli Intercalare P necessari per la nomina dei liquidatori e per la cessazione degli amministratori. - Indicazione di un motivo di cancellazione della societa' non previsto nei punti precedenti. In tale riquadro va indicata, inoltre, la data di cessazione dell'attivita' della societa'. Si tenga presente che qualora tale data non venga indicata, si intendera' per data cessazione la data di approvazione del bilancio finale di liquidazione. Nel modulo XX - NOTE vanno indicati persona e luogo presso i quali sono depositate le scritture contabili. 6/B ISTANZA DI CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' SEMPLICE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE Il campo va compilato quando deve essere chiesta la cancellazione della societa' semplice. Va indicato il motivo della richiesta, individuandolo tra quelli proposti in questo riquadro. 8/IMPRESE SUBENTRANTI ALLA SOCIETA' Questo riquadro e' collegato al precedente riquadro 6/A. Vi vanno indicati i seguenti estremi delle societa' in cui e' stata incorporata o in cui e' stato trasferito il patrimonio di societa' per la quale si e' presentato il modello S3: - denominazione o ragione sociale e codice fiscale (obbligatorio) - titolo subentro FIRMA Il modulo va sottoscritto dal soggetto obbligato alla sua presentazione (notaio, liquidatore, socio, rappresentante legale di ente o di societa' estera). Si veda anche il punto 2 delle istruzioni generali. Nel caso di societa' semplice costituita con contratto verbale o con atto scritto con firme non autenticate dei soci il modulo deve essere sottoscritto da tutti i soci o liquidatori. MODULO B Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell'elenco soci AVVERTENZE GENERALI Soggetti utilizzatori del modulo - Societa' per azioni - Societa' a responsabilita' limitata - Societa' in accomandita per azioni - Societa' cooperative - Societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata - Societa' estera avente sede secondaria in Italia - Societa' in nome collettivo - Societa' in accomandita semplice - Consorzio con attivita' esterna - Gruppo europeo di interesse economico - Enti autonomi trasformati in fondazioni di diritto privato di cui al D. Lgs. 367/96 - Associazioni iscritte nel Registro delle Imprese Finalita' del modulo a) Il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle s.r.l., s.p.a. s.a.p.a. e societa' cooperative; il bilancio consolidato delle s.n.c. e delle s.a.s. (di cui all'art. 111-duodecies d. att. D.Lgs 6/03); il bilancio di societa' estera avente sede secondaria in Italia; il bilancio di esercizio e le situazioni patrimoniali dei consorzi; lo stato patrimoniale e il conto economico dei GEIE; il bilancio degli enti autonomi, le istituzioni concertistiche, gli enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza trasformati in fondazioni di diritto privato. b) Il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'elenco variato dei soci e dei titolari di diritti o altri vincoli sulle azioni e sulle quote sociali, allegando l'Intercalare S; c) La conferma dell'elenco dei soci rispetto a quello gia' depositato e riferito alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. Casi particolari a) Le societa' in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della societa' secondo quanto stabilito dal nuovo art. 2490 c.c.. Sono inoltre tenute alla comunicazione dell'elenco dei soci; b) Le societa' di capitali che iscrivono l'atto di trasformazione in societa' di persone prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo necessario per l'approvazione del bilancio (salvo diversa indicazione del Conservatore o del Giudice del Registro); c) Le societa' di capitali che cessano per fusione o per scissione totale prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo necessario per l'approvazione del bilancio. Alcuni uffici del registro delle imprese accettano il bilancio delle societa' estinte per fusione o per scissione (redatto dalla societa' beneficiaria) qualora la fusione o la scissione abbia effetti successivi alla chiusura dell'esercizio (in presenza di tale caso si invita a contattare l'ufficio competente); d) Alcuni uffici del registro delle imprese accettano il deposito della situazione patrimoniale dei Consorzi costituiti ai sensi del T.U. 267/2000 e il bilancio delle Aziende Speciali costituite ai sensi del T.U. 267/2000 (in presenza di tale caso si invita a contattare l'ufficio competente); e) Alcuni uffici del registro delle imprese accettano il deposito del bilancio non approvato su direttiva del Giudice del Registro (in presenza di tale caso si invita a contattare l'ufficio competente). In ogni caso il deposito del bilancio non approvato non va effettuato con il modulo B. f) Il deposito di un bilancio a rettifica implica che venga presentato nuovamente il bilancio, completo di tutta la documentazione presentata precedentemente, con l'indicazione nel quadro note che trattasi di deposito a rettifica nonche' del numero di protocollo assegnato al primo deposito. Ufficio competente alla ricezione del modulo E' quello della sede legale della societa' o del consorzio o quello dove e' ubicata la sede secondaria, nel caso di societa' estera. Persone obbligate alla presentazione del modulo L'obbligo ricade sugli amministratori di societa' o sui legali rappresentanti degli enti. Formula di deposito Nello spazio destinato alla Camera di Commercio deve essere indicata la sigla della provincia dell'ufficio competente alla ricezione del modulo. Deve essere inoltre indicato il numero Rea dell'impresa nonche' la forma giuridica dell'impresa stessa. Sezione riservata al deposito del bilancio Deve essere indicato il tipo di bilancio da depositarsi e la data di chiusura dello stesso; si segnala, tra gli altri, il deposito del bilancio consolidato ex art. 42 D.Lgs. 127/91, il bilancio consolidato della societa' controllante ex art. 27, commi 3 e 5 D.Lgs. 127/91 e il bilancio consolidato delle societa' di persone ex art. 111-duodecies d. att. D.Lgs. 6/03. I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1 gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti; i bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1 gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni; i bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni (art. 223-undecies d. att. D.Lgs. 6/03). I bilanci delle societa' cooperative relativi ad esercizi chiusi prima del 1 gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti; i bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni; i bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni (art. 223-octiesdecies d. att. D.Lgs. 6/03). Il bilancio deve essere depositato entro trenta giorni dalla sua approvazione corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, ove previsto dalla legge, dalla relazione del soggetto incaricato del controllo contabile, ove previsto dalla legge ed ove non coincidente con il collegio sindacale, nonche' dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza (art. 2435 c.c.). Per le societa' quotate in borsa va depositata anche la relazione di certificazione del bilancio. La relazione sulla gestione non e' necessaria per le societa' che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. La situazione patrimoniale relativa ai consorzi va depositata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Ai sensi dell'art. 13 c. 35 della Legge 326/03 gli amministratori dei consorzi con attivita' esterna che svolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi devono redigere il bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall' approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Le societa' in nome collettivo e le societa' in accomandita semplice devono redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'art. 26 del D.Lgs. 127/91 in presenza dei presupposti ivi previsti (art. 111-duodecies d. att. D.Lgs. 6/03). Le societa' estere aventi sede secondaria in Italia non depositano il bilancio della sede secondaria, bensi' quello della societa' straniera. Lo stato patrimoniale e il conto economico dei GEIE devono essere depositati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Nel riquadro "allegati" devono essere indicati gli atti previsti dalla legge per le specifiche tipologie di deposito comprensivi della relativa data. Qualora debbano essere depositati allegati diversi dal verbale di approvazione, dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione di certificazione del bilancio deve essere indicata la descrizione del documento da allegarsi (es. relazione sulla gestione al consolidato, relazione del revisore contabile). Le societa' che costituiscono uno o piu' patrimoni destinati ad uno specifico affare (di cui all'art. 2447-bis c.c.) devono redigere, per ciascun patrimonio, un rendiconto separato alla data di chiusura dell'esercizio, allegato al bilancio indicandone la relativa data, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti c.c.. Le societa' soggette all'altrui attivita' di direzione e coordinamento (di cui al nuovo art. 2497 c.c.) devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente che esercitano su di esse l'attivita' di direzione e coordinamento, indicando come data quella della chiusura dell'esercizio. Sezione riservata al deposito per l'iscrizione dell'elenco dei soci Nel caso in cui l'elenco soci non sia variato rispetto a quello gia' depositato e riferito alla data di approvazione del bilancio di esercizio precedente non e' necessario presentare alcun modulo, compilando il riquadro relativo alla conferma dell'elenco soci. Qualora si fossero verificate variazioni nella compagine sociale rispetto all'elenco soci gia' depositato e riferito alla data di approvazione dell'esercizio precedente e' necessario allegare l'Intercalare S completo dei soci e degli altri titolari di diritti o altri vincoli sulle azioni o quote sociali indicando la data di approvazione del bilancio. Per tutte le societa' di capitali l'elenco va completato con l'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio e quella di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. Ai sensi dell'art. 13 c. 34 della Legge 326/03 le modifiche dei consorziati devono essere iscritte nel registro delle imprese soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. Non deve quindi essere depositata la conferma dell'elenco dei consorziati rispetto a quello gia' depositato. Dal deposito dell'elenco soci sono escluse le societa' quotate in mercati regolamentati, le cooperative, i GEIE, le societa' straniere aventi sedi secondarie in Italia e le societa' di persone. FIRMA Il modulo va sottoscritto a cura di un amministratore o di un liquidatore (v. anche punto 2 delle istruzioni generali). MODULO S5 Inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale di societa', ente pubblico economico, consorzio, G.E.I.E., ed altri soggetti giuridici AVVERTENZE GENERALI Soggetti utilizzatori del modulo - Societa' in nome collettivo - Societa' in accomandita semplice - Societa' a responsabilita' limitata - Societa' per azioni - Societa' in accomandita per azioni - Societa' cooperativa - Consorzio con attivita' esterna - Societa' consortile - Ente pubblico economico - Gruppo europeo di interesse economico - Societa' estera con sede amministrativa o oggetto principale dell'attivita' in Italia - Associazione ed altro ente od organismo che esercita in via prevalente attivita' economica in forma d'impresa: in tal caso il modulo S5 va allegato al modulo Sl perche' l'esercizio dell'attivita' economica costituisce presupposto per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. - Societa' semplice - Azienda speciale e consorzio previsti dal D. Lgs. 267/2000 - Societa' tra avvocati Finalita' del modulo Il modulo S5 va utilizzato per la denuncia al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) dell'inizio, della modificazione e della cessazione dell'attivita' (agricola e non agricola) esercitata nella sede legale dell'impresa. Il modulo va utilizzato anche al fine di richiedere l'iscrizione (o la cancellazione) della societa' nella sezione speciale del R.I. quale imprenditore agricolo, che coincide con l'avvio o la cessazione dell'attivita' agricola. Se l'attivita' dell'impresa presso la sede legale e' iniziata contestualmente alla costituzione della societa', il modulo S5 e' allegato al modulo S1. Va analogamente allegato al modulo S1 in caso di trasferimento della sede legale in altra provincia. Va sottolineato come: - nel caso di societa' o altro soggetto che esercita attivita' non agricola, il modulo S5 va presentato solo se l'impresa esercita un'attivita' anche presso la sede legale (oltre che eventualmente presso unita' locali); - nel caso di societa' o altro soggetto che esercita attivita' agricola, il modulo S5 va presentato anche se l'attivita' e' esercitata presso una unita' locale o in altre province, in quanto e' necessario per richiedere l'iscrizione quale imprenditore agricolo. Ufficio competente alla ricezione del modulo E' quello della sede legale dell'impresa. Persone obbligate alla presentazione del modulo L'obbligo ricade unicamente sugli amministratori, sui liquidatori, sui soci, ecc. Nel caso di denuncia ai fini R.E.A. il modulo va firmato dal legale rappresentante. Questo modulo, qualora sia utilizzato al fine di richiedere l'iscrizione o la cancellazione quale imprenditore agricolo, e' soggetto ad imposta di bollo, salvo che non sia allegato ad altro modulo (es. al modulo S1 in fase di iscrizione a seguito di costituzione della societa) che gia' sconta l'imposta di bollo. Documenti allegati Nel caso in cui sia previsto dalla normativa vigente che vengano allegati alle denunce REA documenti soggetti alla tutela della privacy di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (ad es.: dichiarazioni del datore di lavoro, copie del libretto di lavoro, buste paga, libri matricola, denunce INAIL o dichiarazioni sostitutive attestanti gli estremi di iscrizione all'INAIL, ecc.) e la denuncia sia inviata per via telematica o presentata su supporto informatico, tali documenti devono essere allegati, in un file separato identificato dallo specifico "codice tipo documento" indicato nelle specifiche tecniche del software di compilazione della domanda (ad es. il codice E20 e 98), al fine di garantire la riservatezza dei dati personali in esso contenuti. Qualora nello svolgimento di determinate attivita' la normativa preveda la nomina di persone cui sono attribuiti specifici compiti di carattere tecnico (ad es. direttore tecnico, responsabile tecnico, ecc.) deve essere compilato per ciascuno di essi il modulo Intercalare P. Altri moduli allegati Intercalare P: per la denuncia delle notizie sul titolare di qualifiche o responsabilita' tecniche per l'esercizio dell'attivita' nella sede. UL: per la denuncia di contestuale apertura, modifica o chiusura di unita' locale ubicata nella stessa provincia della sede. SE: per la denuncia di contestuale inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede secondaria. Avvertenze per i singoli riquadri A/ ESTREMI DELLA DENUNCIA Solo per le societa' gia' iscritte vanno indicati la sigla della provincia della Camera di commercio presso la quale l'impresa e' iscritta ed il relativo numero R.E.A. TIPO DI DOMANDA/DENUNCIA Va barrata la casella relativa al tipo di domanda o di denuncia che s'intende effettuare e va indicato se riguarda: - l'inizio della prima attivita' esercitata nella sede; - la modifica dell'attivita' esercitata nella sede (compresa quella agricola) - la cessazione di ogni attivita' esercitata nella sede. La modifica dell'attivita' agricola esercitata unicamente presso un'unita' locale va denunciata con il modulo UL. Sono previste due sezioni Sezione A Tale sezione serve per la denuncia di inizio dell'attivita' nella sede legale e per la domanda di iscrizione nella sezione degli imprenditori agricoli; Sezione B Tale sezione serve per la denuncia di modificazione dell'attivita' svolta nella sede legale, nonche' per la denuncia di cessazione di tutta l'attivita' svolta nella sede legale e per la domanda di cancellazione dalla sezione degli imprenditori agricoli. SEZIONE A: INIZIO DELLA ATTIVITA' A1/ INSEGNA DELLA SEDE Va indicata l'insegna della sede solo se identificativa del locale e significativa, cioe' diversa dalla denominazione o dalla ragione sociale dell'impresa e non generica (come, ad esempio, "bar", "supermercato", "ristorante", "vigneto", "cantina", ecc.). In caso contrario il quadro non va compilato. A2/ ATTIVITA' ESERCITATE NELLA SEDE Vanno indicati la data di avvio e i tipi di attivita' non agricola effettivamente esercitati presso la sede (commercio al dettaglio di..., produzione di..., noleggio di..., agenzia di commercio di..., ecc.). Qualora si esercitino piu' attivita' va indicata per prima quella ritenuta prevalente, tenendo conto del criterio del volume d'affari. Va indicata l'attivita' effettivamente esercitata, non quella che la societa' intende iniziare o l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale. La descrizione dell'attivita', per essere completa, deve comprendere il tipo di attivita' (es. produzione, manutenzione, riparazione, installazione, noleggio, commercio al minuto, commercio all'ingrosso, coltivazione, allevamento, ecc.) e le categorie di prodotti o servizi trattati (alimentari, mobili, oggetti preziosi, immobili, ecc.). Non sono ammesse espressioni generiche (ad esempio se un soggetto denuncia l'inizio attivita' di commercio al dettaglio di libri non dovra' denunciare "commercio al dettaglio di non alimentari", ma "commercio al dettaglio di libri"). Per l'indicazione dell'attivita' va utizzato l'apposito campo descrittivo cui si accede cliccando sull'apposita icona della videoscrittura. Indicare l'effettiva data di inizio attivita' nel successivo riquadro omonimo Se l'attivita' e' soggetta a preventiva iscrizione in Ruoli, Albi, e simili si compila il quadro A5. Se l'attivita' e' soggetta a preventiva autorizzazione, licenza ovvero denuncia o comunicazione ad altra autorita' occorre compilare i quadri A6 e A7. In caso si eserciti il commercio al dettaglio in sede fissa va sempre compilato il quadro AC. AA/ ATTIVITA' AGRICOLA DELL'IMPRESA Vanno indicate solamente le attivita' agricole svolte dall'impresa, specificando la data di inizio delle stesse, nonche' il tipo e specie delle attivita' agricole principali (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) e delle eventuali attivita' agricole connesse esercitate (come quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, ecc.). Qualora si esercitino piu' attivita' agricole va indicata per prima quella ritenuta prevalente. Va precisato il tipo di attivita' agricola elencando con denominazioni generiche le specializzazioni trattate: es. coltivazioni foraggiere, coltivazione della vite, dell'olivo, di agrumi, allevamento di vacche da latte, ecc. Vanno indicate, inoltre, le province ove viene effettivamente svolta l'attivita' agricola che fa capo all' impresa. Se l'attivita' agricola viene svolta in localita' diverse da quelle della sede, ma non sono presenti strutture tali da individuare un'azienda agricola a se' stante (esempio magazzini, stalle, silos, ecc.) non deve essere aperta un'unita' locale, ma l'attivita' va indicata esclusivamente nel presente quadro. Per la richiesta di iscrizione nella sezione delle Imprese Agricole, nonche' nel caso in cui l'attivita' agricola venga svolta a titolo principale va sempre compilato il quadro AB. D1/ ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA Deve essere indicata l'attivita' economica esclusiva ovvero, nel caso in cui si svolgano due o piu' attivita', quella ritenuta prevalente tra tutte le attivita' effettivamente iniziate, specificando la data di inizio di detta attivita'. Per l'individuazione dell'attivita' prevalente si avra' riguardo al criterio del volume d'affari. AB/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO Nel caso di semplice richiesta di iscrizione nella sezione delle Imprese Agricole e' sufficiente spuntare il campo "iscrizione in sez. impr. agricoli" e riportare l'effettiva "data di inizio attivita'" nel riquadro omonimo. In questo caso specifico l'istanza e' soggetta all'imposta di bollo, salvo che il presente modulo non sia allegato ad altro modulo (ad es. al modulo S1, in fase di iscrizione conseguente alla costituzione della societa) che gia' sconta l'imposta di bollo. Nel caso di dichiarazione di "IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE" (I.A.T.P.) deve essere sempre compilato anche il campo "data dichiarazione". Tale dichiarazione va compilata solo dall'impresa agricola che ha i requisiti previsti dall'art. 12 primo comma della legge 153/1975, in base al quale "si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attivita' agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale". Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 228/2001 "le societa' sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola, ed inoltre: a) nel caso di societa' di persone qualora almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le societa' in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari; b) nel caso di societa' cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale; c) nel caso di societa' di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni". Conformemente a quanto previsto dalla normativa della singola Regione (o Provincia a statuto speciale), possono essere previste particolari modalita' per quanto concerne la dichiarazione di "IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE" (I.A.T.P.). AD/ LAVORO PRESTATO DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA Il quadro deve essere compilato solo nel caso di impresa agricola. Deve essere indicato l'eventuale numero di lavoratori impiegati a tempo indeterminato, nonche' il numero di giornate lavorative prestate da parte di lavoratori a tempo determinato. FAMILIARI PARTECIPI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA Per quanto riguarda i familiari che partecipano direttamente e abitualmente all'attivita' dell'impresa (in base ad uno specifico rapporto di parentela o di affinita' previsto dalla normativa vigente) devono essere indicati i nominativi con il rispettivo codice fiscale. Per ciascun nominativo deve essere altresi' specificato se si tratta o meno di coltivatore diretto. DATA INIZIO ATTIVITA' Riportare l'effettiva data di inizio attivita' A4/ NUMERO DI ADDETTI NELLA SEDE Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro solo nella sede legale, distinguendo i lavoratori "dipendenti" (operai, apprendisti, impiegati, dirigenti, ecc.) e "indipendenti" (soci, amministratori, ecc.). A5/ ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., alle quali e' subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nei quadri A2 e AA. Vanno compilati i campi interessati riportando l'Ente o l'Autorita' che ha rilasciato l'iscrizione (es. C.C.I.A.A.) scegliendolo tra quelli indicati nella "TABELLA ALBI" (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo (es. Ruolo degli Agenti di affari in mediazione) scegliendolo tra quelli indicati nella "TABELLA ALBI E RUOLI" (RAL), la data, il numero del provvedimento e la sigla della provincia dell'Ente o Autorita' che lo ha rilasciato. IMPRESE DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO I campi "fascia di classificazione" e "data denuncia" sono riservati alle sole imprese di pulizia che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume di affari previste dall'art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 tramite l'apposito modulo di dichiarazione di cui all'Allegato A al predetto decreto, nonche' alle sole imprese di facchinaggio che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume d'affari secondo le prescrizioni dell'art. 8 del decreto interministeriale 30 giugno 2003, n. 221. Per la compilazione dei suddetti campi si utilizzano i codici presenti nella specifica tabella. Nel caso in cui in tale tabella non siano presenti codici idonei, i dati devono essere riportati nel riquadro A2 relativo alle "ATTIVITA' ESERCITATE NELLA SEDE". A6/ LICENZE O AUTORIZZAZIONI Vanno indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate all'impresa, alle quali e' subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nei quadri A2 e AA. Vanno compilate le caselle interessate riportando l'Ente o l'Autorita' che ha rilasciato la licenza o autorizzazione (es. Comune) scegliendolo tra quelli indicati nella "TABELLA ENTI LICENZA" (LIC), la denominazione (es. commercio al dettaglio) scegliendolo tra quelli indicati nella "TABELLA DENOMINAZIONI LICENZA" (LDN), la data ed il numero del provvedimento. A7/ DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' O COMUNICAZIONE Va indicata la data di presentazione della denuncia di inizio attivita' o della comunicazione all'ente o autorita' competente, qualora questo adempimento costituisca il presupposto per iniziare l'attivita'. Va poi indicato l'ente o autorita' competenti scegliendolo tra quelli indicati nella "TABELLA ENTI LICENZA" (LIC). AC/ COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D.LGS. 114/1998) Nel primo campo va indicata la data di presentazione della dichiarazione di apertura dell'esercizio commerciale, vanno inoltre indicati i metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la sigla corrispondente al settore merceologico trattato, da scegliere tra quelle riportate nella tabella (A = alimentare; N = non alimentare; T = alimentare/non alimentare). SEZIONE B: MODIFICA DELL'ATTIVITA' B1/ VARIAZIONE DI INSEGNA DELLA SEDE Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta. Va barrata la casella relativa per indicare se presso la sede e' stata eliminata ogni insegna precedentemente denunciata o se e' stata assunta una nuova od una prima insegna. In questo secondo caso, la nuova o prima insegna va indicata solo se identificativa del locale e significativa, cioe' diversa dalla denominazione o dalla ragione sociale dell'impresa e non generica (come, ad esempio, "supermercato", "ristorante", "sede centrale", "fattoria", "vigneto", ecc.) B2/ VARIAZIONI DI ATTIVITA' NELLA SEDE Per ciascun tipo di variazione di attivita' non agricole va indicata la data in cui si e' verificata. Effettuata la scelta tra le opzioni disponibili, oltre a indicare la data della modifica, con la sola eccezione del caso in cui cessi tutta l'attivita' svolta, va inserita la parte di attivita' oggetto della variazione o cessazione nell'apposito campo descrittivo. Attenzione: oltre a riportare l'attivita' (iniziata, sospesa, ripresa, cessata in parte) nel corrispondente campo descrittivo, deve essere ogni volta aggiornato il campo finale "Descrizione integrale attivita' risultante" riportando tutta l'attivita' effettivamente svolta a seguito della modifica. Se si tratta di inizio di nuove attivita' (che si aggiungono a quelle gia' denunciate) vanno precisati il tipo di attivita' e i relativi prodotti e servizi trattati, come precisato nel quadro A2. Se l'attivita' e' soggetta ad iscrizioni in Albi, ecc., ovvero ad autorizzazione, denuncia o comunicazione preventiva ad altra autorita' occorre indicarne gli estremi nei quadri B4, B5 e B6. In caso di esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa va compilato obbligatoriamente il quadro B9, anche solo per denunciare la variazione della superficie di vendita. Se si tratta di sospensione di attivita', va specificato se si tratta di sospensione di tutta l'attivita' esercitata oppure soltanto di parte dell'attivita' ed in tal caso va indicato quale fra le attivita' esercitate e' stata sospesa e la data sino alla quale durera' la predetta sospensione. Se trattasi di ripresa dell'attivita', va specificato se si tratta di ripresa di tutta l'attivita' oppure soltanto di parte dell'attivita' gia' esercitata ed in tal caso va indicata l'attivita' che viene ripresa a seguito di una sospensione precedentemente denunciata. Se si tratta di cessazione dell'attivita', va specificato se si tratta soltanto di cessazione di parte dell'attivita' esercitata nella sede ed in tal caso va indicata l'attivita' che e' cessata oppure se e' cessata tutta l'attivita' precedentemente esercitata. Il campo finale "Descrizione integrale attivita' risultante" va compilato, nella sola ipotesi della cessazione limitata ad una sola parte dell'attivita'. Il quadro B2 puo' essere compilato anche in piu' di una delle sue parti, denunciando contestualmente, per esempio, l'inizio di un'attivita' non agricola nella sede e la cessazione di parte dell'attivita' gia' esercitata nella sede. Per gli enti pubblici economici e per le associazioni esercenti attivita' economica in via prevalente la cessazione di ogni attivita' comporta, oltre alla cancellazione dell'attivita' dal Repertorio Economico Amministrativo, anche la cancellazione dal registro delle imprese, che va richiesta con il modulo S3. B3/ ATTIVITA' PREVALENTE NELLA SEDE Questo riquadro deve essere compilato quando a seguito delle variazioni indicate nel quadro B2 e' variata l'attivita' prevalente esercitata presso la sede legale, rispetto a quella precedentemente denunciata. Deve essere indicata la nuova attivita' attualmente prevalente (e una soltanto) fra tutte quelle effettivamente esercitate presso la sede nell'apposito campo descrittivo, nonche' la data in cui la variazione e' avvenuta. Il riquadro non deve essere compilato se viene dichiarata la sospensione o la cessazione di tutta l'attivita' esercitata nella sede. Per l'individuazione dell'attivita' prevalente si avra' riguardo in via generale al criterio del volume d'affari. BA/ ATTIVITA' AGRICOLA DELL'IMPRESA Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta. Va precisato il tipo dell'attivita' agricola esercitata dall'impresa, elencando con denominazioni generiche le specializzazioni produttive trattate (es. coltivazioni foraggiere, coltivazioni della vite, dell'olivo, di agrumi, allevamento di vacche da latte, ecc.), utilizzando l'apposito campo descrittivo. Vanno altresi' indicate le province ove viene effettivamente svolta l'attivita'. Se si tratta di cessazione di una delle attivita' agricole, va indicata l'attivita' che e' cessata. Se e' cessata tutta l'attivita' agricola precedentemente esercitata, non si compila questo quadro, ma il precedente quadro B2. BC/ ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA Questo quadro va compilato se, a seguito delle variazioni indicate nei quadri B2 o BA di questo modulo S5 oppure di quelle indicate ai quadri A4 o C4 del modulo UL, e' variata l'attivita' prevalente esercitata dalla societa' o altro soggetto, rispetto a quella precedentemente denunciata. Per l'individuazione dell'attivita' prevalente si avra' riguardo in via generale al criterio del volume d'affari. BB/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO Nel caso di semplice richiesta di iscrizione nella sezione speciale in qualita' di impresa agricola, anche per gli effetti di cui all'art. 2 del D. Lgs. 228/2001, e' sufficiente spuntare il campo "iscrizione in sez. impr. agricoli". In questo caso specifico l'istanza e' soggetta all'imposta di bollo, salvo che il presente modulo non sia allegato ad altro modulo che gia' sconta l'imposta di bollo. Nel caso di dichiarazione di "IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE" (I.A.T.P.) deve essere sempre compilato anche il campo "data dichiarazione". BD/ VARIAZIONI DI LAVORO PRESTATO DA TERZI E FAMILIARI PARTECIPI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA Il quadro deve essere compilato solo nel caso di impresa agricola, se vi sono state variazioni relative al numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato oppure nel numero di giornate lavorative prestate da parte di lavoratori a tempo determinato o per quanto concerne i familiari partecipi all' attivita' dell'impresa. FAMILIARI PARTECIPI ALL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA Per quanto riguarda i familiari che partecipano direttamente e abitualmente all'attivita' dell'impresa (in base ad uno specifico rapporto di parentela o di affinita' previsto dalla normativa vigente) devono essere indicati i nominativi con il rispettivo codice fiscale. Per ciascun nominativo deve essere altresi' specificato se si tratta o meno di coltivatore diretto. B4/ ISCRIZIONI IN ALBI, RUOLI Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta. Vanno indicati gli estremi delle iscrizioni in albi, ruoli, elenchi, registri, ecc., alle quali e' subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nei quadri B2 e BA. Vanno compilate le caselle interessate riportando l'Ente o l'Autorita' che ha rilasciato l'iscrizione (es. C.C.I.A.A.) scegliendolo tra quelli indicati nella "TABELLA ALBI" (ALB), la denominazione dell'albo o ruolo (es. Ruolo degli Agenti di affari in mediazione) scegliendolo tra quelli indicati nella "TABELLA ALBI E RUOLI" (RAL), la data, il numero del provvedimento e la sigla della provincia dell'Ente o Autorita' che lo ha rilasciato. IMPRESE DI PULIZIA E FACCHINAGGIO I campi "fascia di classificazione" e "data denuncia" sono riservati alle sole imprese di pulizia che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume di affari previste dall'art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 tramite l'apposito modulo di dichiarazione di cui all'Allegato A al predetto decreto, nonche' alle sole imprese di facchinaggio che hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce di classificazione per volume d'affari secondo le prescrizioni dell'art. 8 del decreto interministeriale 30 giugno 2003, n. 221. Per la compilazione dei suddetti campi si utilizzano i codici presenti nella specifica tabella. Nel caso in cui in tale tabella non siano presenti codici idonei, i dati devono essere riportati nel riquadro A2 relativo alle "ATTIVITA' ESERCITATE NELLA SEDE". B5/ LICENZE O AUTORIZZAZIONI Va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta. Vanno indicati gli estremi delle licenze o autorizzazioni rilasciate all'impresa, alle quali e' subordinato l'esercizio delle attivita' denunciate nei quadri B2 e BA. Vanno compilate le caselle interessate riportando l'Ente o l'Autorita' che ha rilasciato la licenza o autorizzazione (es. Comune) scegliendolo tra quelli indicati nella "TABELLA ENTI LICENZA" (LIC), la denominazione (es. commercio al dettaglio) scegliendolo tra quelli indicati nella "TABELLA DENOMINAZIONI LICENZA" (LDN), la data ed il numero del provvedimento. B6/ DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' O COMUNICAZIONE Va indicata la data di presentazione della denuncia di inizio attivita' o della comunicazione all'ente o autorita' competente, qualora questo adempimento costituisca il presupposto per iniziare l'attivita'. Va poi indicato l'ente o autorita' competenti scegliendolo tra quelli indicati nella "TABELLA ENTI LICENZA" (LIC). B9/ COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D.LGS. 114/1998) Nel primo campo va indicata la data di presentazione della dichiarazione di apertura dell'esercizio commerciale, vanno inoltre indicati i metri quadrati costituenti la superficie di vendita e la sigla corrispondente al settore merceologico trattato, da scegliere tra quelle riportate nella tabella (A = alimentare; N = non alimentare; T = alimentare/non alimentare). C3/ CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE IMPRENDITORI AGRICOLI Il quadro va compilato dalle societa' o altri soggetti che intendono cancellarsi quali imprenditori agricoli dalla sezione speciale in quanto hanno cessato o ceduto tutta l'attivita' agricola. - La prima casella va barrata se il motivo della cancellazione e' la cessazione di ogni attivita' agricola. - La seconda casella va barrata se il motivo della cancellazione e' invece costituito dalla cessione dell'intero complesso aziendale ad altro soggetto (a seguito di vendita, affitto, ecc.). - La terza casella va barrata se il motivo della cancellazione e' dovuto ad una causa diversa da quelle sopra indicate. In tutti i casi va indicata la data in cui la variazione e' avvenuta e specificata la "causale cessazione" scegliendola tra quelle indicate nella "TABELLA CAUSALI DI CESSAZIONE" (CRD). FIRMA Il modulo va sottoscritto dal soggetto obbligato alla sua presentazione (amministratore, socio, rappresentante legale, institore). Si veda anche il punto 2 delle istruzioni generali. MODULO S6 Atto di trasferimento di quote sociali di s.r.l. (art. 2470 c.c.) AVVERTENZE GENERALI Il modulo e' assoggettato ad imposta di bollo, fatte salve le esenzioni previste dalla legge. Soggetti utilizzatori del modulo S.r.l., anche unipersonali, e societa' consortili a responsabilita' limitata Finalita' del modulo Il modulo va utilizzato per l'iscrizione nel registro imprese degli atti di (a titolo esemplificativo): - trasferimento della proprieta' di quota di s.r.l., - costituzione, modificazione, estinzione del diritto di usufrutto (e correlativamente della nuda proprieta) di quota di s.r.l. - costituzione, modificazione, estinzione del diritto di pegno di quota di s.r.l. - intestazione fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966 - l'iscrizione del pignoramento (e degli eventuali atti consequenziali) di quota di s.r.l. - l'iscrizione del sequestro (e degli eventuali atti consequenziali) di quota di s.r.l. Se il trasferimento di quote e' consequenziale ad un atto societario depositato con altri moduli (es. fusione che comporti il trasferimento all' incorporante di quote possedute dalla societa' incorporata), il deposito del modulo S6 costituisce adempimento separato dall'iscrizione della fusione. Se per effetto dell'atto di trasferimento di quote, la s.r.l. diventa unipersonale o da unipersonale diventa pluripersonale, deve essere depositata, a cura degli amministratori, la dichiarazione di cui all'art. 2470 quarto comma del codice civile tramite modulo S2 entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro soci dell'atto di trasferimento delle quote medesime. Caratteristiche della quota Ai sensi degli articoli 2463 e 2464, ciascun socio e' titolare di una unica quota che deve essere espressa indicando il valore nominale. A differenza delle azioni, le quote possono essere di diverso ammontare tra i soci. La quota va indicata - per ciascun socio - al valore nominale (ad es. il socio A e' titolare di una quota di Euro 5.166, il socio B di una quota di Euro 3.620, il socio C di una quota di Euro 1.550) Non e' ammessa, salvo il caso della contitolarita', l'indicazione delle quote con una frazione sul capitale sociale. Nel caso in cui siano conferiti beni o servizi o prestazioni d'opera deve essere indicata la tipologia del conferimento nonche' il valore dello stesso. Ufficio competente alla ricezione del modulo E' quello della sede legale della s.r.l. Persone obbligate alla presentazione del modulo Il notaio rogante o autenticante nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi (art. 2470 c.c.) Gli eredi o i legatari nell'ipotesi di trasferimento mortis causa (art. 2470 c.c.) Nell'ipotesi di iscrizione di altri atti e/o provvedimenti (pignoramenti, sequestri ecc.), il creditore pignoratizio o il sequestrante Avvertenze per i singoli riquadri A/ ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA Vanno indicati: la sigla della provincia della Camera di commercio presso la quale l'impresa e' iscritta ed il relativo numero R.E.A. B/ ESTREMI DELL'ATTO Vanno indicati il codice della forma dell'atto, il codice dell'atto (sempre A18) e la data dell'atto stesso (es. la data di stipulazione o di autentica delle sottoscrizioni, o dell'ultima sottoscrizione in ordine cronologico). Solo in caso di atto notarile vanno indicati i dati del notaio rogante o autenticante. Nei casi di trasferimento della quota mortis causa, va indicata, nel campo "Data Atto", la data del decesso. 1/ TRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI DI SRL Per ogni trasferimento di quota va compilato un riquadro. Nel caso in cui con lo stesso atto siano trasferite piu' quote, per indicarne i relativi dati deve essere utilizzata una singola "Nuova occorrenza". In ogni riquadro vanno indicate le vicende relative alle singole quote sociali. In particolare vanno indicati (compilando gli appositi campi): 1. il codice relativo al "tipo trasferimento", da selezionarsi nell'apposita tabella (es. 01 - ATTO TRA VIVI o 02 - SUCCESSIONE per successione mortis causa); 2. il valore nominale della quota trasferita; 3. il codice relativo al titolo del traferimento ("tipo diritto"), da selezionarsi nell'apposita tabella, avvertendo che: 3.1 Per proprieta' si intende la piena proprieta' della quota; 3.2 Nell'ipotesi di costituzione di diritti reali parziali (usufrutto e pegno), pur non configurandosi tale fattispecie quale vicenda traslativa, bensi' in termini di costituzione di un nuovo diritto, occorre tuttavia utilizzare lo schema tipico degli atti traslativi (cedente o dante causa e cessionario o avente causa) Riguardo ai diritti parziali si precisa che: a) Nel caso di pegno (art. 2784 e ss. c.c.) l'iscrizione riguarda la costiituzione/modificazione/estinzione di tale diritto. Nell' ipotesi di costituzione/modificazione del pegno, il dante causa e' rappresentato dal proprietario (o dall'usufruttuario o dal nudo proprietario) della quota, e l'avente causa e' rappresentato dal creditore pignoratizio. Nell'ipotesi di estinzione del pegno il dante causa e' rappresentato dal creditore pignoratizio e l'avente causa e' rappresentato dal proprietario (o dall'usufruttuario o dal nudo proprietario) della quota. b) Nel caso di usufrutto l'iscrizione riguarda la costituzione/modificazione/estinzione di tale diritto. Nel caso di costituzione/modificazione di usufrutto il dante causa e' rappresentato dal proprietario della quota e l'avente causa e' rappresentato dall'usufruttuario. L'usufrutto puo' essere ceduto se non e' vietato dal titolo costitutivo (art. 980 c.c.); in tal caso il dante causa e' il cedente dell'usufrutto e l'avente causa e' il cessionario dello stesso diritto (nuovo usufruttuario). Nel caso di estinzione il dante causa e' rappresentato dall'usufruttuario e l'avente causa dal nudo proprietario che ritorna ad essere titolare della piena proprieta' sulla quota. Nell'ipotesi in cui il titolo del "trasferimento" consista nell'usufrutto o nella nuda proprieta' occorrera' indicare anche gli estremi (cognome e nome, codice fiscale e, solo nell'ipotesi di contitolarita' nel diritto, anche la frazione della quota indivisa, ad esempio 1/2 ecc.) del nudo proprietario o dell'usufruttuario. dettagliando tutte le informazioni per ogni soggetto. 3.3 Per intestazione fiduciaria si intende l'intestazione di quote a favore di una societa' fiduciaria disciplinata dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966. Nel caso di reintestazione della quota dalla societa' fiduciaria al titolare, nel campo "Tipo diritto" va indicato il codice "15 - INTESTAZIONE FIDUCIARIA (ESTINZIONE)" ai sensi della legge 1966/1939". 3.4 Il campo "Altro diritto (descrizione)" va compilato indicando un eventuale titolo di trasferimento o altro vincolo diverso da quelli gia' indicati (es. vendita con riserva di proprieta' ecc.). Tale campo si attiva esclusivamente indicando il codice generico 99 nel campo "Tipo diritto" Contitolarita' della quota Nel caso in cui la quota sociale appartenga a piu' soggetti pro indiviso (specie a seguito di successione mortis causa) vanno compilati i campi "In ragione di: Num." e "Denomin." (sia nell'ipotesi che tale contitolarita' riguardi il cedente o il cessionario, ovvero entrambi). Inoltre, va sempre indicata la frazione della quota ideale di spettanza di ciascun soggetto (ad es. una quota di Euro 5.166 e' in contitolarita' tra Caio per 3/9, Tizio per 2/9, Sempronio per 2/9 e Mevio per 2/9). Attenzione: per ogni occorenza la somma dei valori delle frazioni "in ragione di: Num." e "Denomin." relativamente al ti- po diritto "nuda proprieta'", "piena proprieta'", "inte- stazione fiduciaria", deve essere pari all'unita' sia per i dante causa che per gli avente causa. DOCUMENTI ALLEGATI Utilizzando il modulo RP (RIEPILOGO), vanno allegati al modulo tutti i documenti relativi. In particolare va allegato il titolo notarile, in caso di trasferimento tra vivi, ovvero la documentazione prevista dall'art. 7 del R.D. 29/03/1942 n. 239 per i trasferimenti mortis causa, tranne l'atto di notorieta', sostituito - ex art. 30, comma secondo, legge 241/90 - dalla sottoscrizione congiunta del modulo da parte degli eredi e/o dei legatari che costituisce dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. FIRMA Il modulo va firmato: - se e' depositato un atto tra vivi, dal notaio; - se e' atto mortis causa da almeno uno degli eredi o dei legatari. Si veda anche il punto 2 delle istruzioni generali. MODULO I1 Iscrizione di imprenditore individuale nel registro delle imprese AVVERTENZE GENERALI Il modulo e' assoggettato ad imposta di bollo, fatte salve le esenzioni previste dalla legge. Soggetti utilizzatori del modulo Le persone fisiche che esercitano una attivita' economica con le caratteristiche di: - Imprenditore commerciale individuale (non piccolo) esercente un'attivita' ricompresa fra quelle indicate dall'art. 2195 c.c. - Piccolo imprenditore commerciale di cui all' art. 2083 c.c. - Coltivatore diretto di cui all'art. 2083 c.c. - Imprenditore agricolo (non coltivatore diretto) di cui all'art. 2135 c.c. E' "piccolo imprenditore commerciale" ai sensi dell'art. 2083 c.c. chi svolge attivita' di produzione di beni o servizi di intermediazione, ecc.: - con carattere di continuita' - con l'apporto del lavoro del titolare e dei familiari - eventualmente con l'utilizzo di dipendenti, ma comunque con prevalenza del lavoro del titolare e dei familiari rispetto sia al lavoro dei dipendenti, sia del capitale investito nell' impresa. E' "coltivatore diretto" chi svolge un'attivita' agricola con le caratteristiche del piccolo imprenditore sopradescritto. E' "imprenditore agricolo" chi esercita un'attivita' agricola senza possedere una o piu' delle caratteristiche del coltivatore diretto sopracitate. Finalita' del modulo Il modulo I1 va utilizzato per: 1. richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese - sezione ordinaria - di persona fisica esercente un'attivita' di produzione o intermediazione di beni o servizi con le caratteristiche dell'imprenditore commerciale "non piccolo" (art. 2195 c.c.) 2. richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese - sezione speciale - da parte di persona fisica esercente un'attivita' di produzione o intermediazione di beni o servizi, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2083 c.c.) 3. richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese - sezione speciale - da parte di persona fisica esercente attivita' agricola o con le caratteristiche del coltivatore diretto (art. 2083 c.c.) o privo di queste caratteristiche (imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.). Si rammenta che a norma dell'art. 2135 c.c. sono attivita' agricole: - la coltivazione del fondo cioe' l'attivita' diretta ad ottenere i prodotti della terra; - la silvicoltura cioe' l'attivita' di coltivazione del bosco diretta alla produzione del legname; - l'allevamento del bestiame cioe' l'allevamento degli animali da carne, da lavoro, da latte, da lana ed in generale l'allevamento di animali per i quali vi sia un'attivita' diretta al loro incremento qualitativo e quantitativo e sussista, inoltre, un collegamento "funzionale" (diretto o indiretto, parziale o totale, ma comunque determinante) con il fondo agricolo; - le attivita' connesse cioe' le attivita' dirette alla trasformazione e alienazione (vendita) dei prodotti agricoli o zootecnici, a condizione che rientrino nell'esercizio normale (e quindi tradizionale, storico, ambientale) dell'agricoltura. Sono altresi' agricole: - la coltivazione dei funghi (L. 5 aprile 1985, n. 126) - le attivita' agrituristiche (L. 5 dicembre 1985, n. 730) - l'attivita' di acquacultura (L. 5 febbraio 1992, n. 102) - l'attivita' cinotecnica svolta da chi alleva un numero pari o superiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli pari o superiore alle trenta unita' (Legge 23 agosto 1993, n. 349, come integrata dal DM 28 gennaio 1994) 4. richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese a seguito del trasferimento da altra provincia della sede d'impresa 5. richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese da parte di un imprenditore individuale artigiano che esercita anche un'attivita' non artigiana Ufficio competente alla ricezione del modulo E' quello della sede principale dell'imprenditore Persone obbligate alla presentazione del modulo L'obbligo ricade sul titolare dell'impresa o eventualmente sul suo procuratore. Avvertenze per i singoli quadri TIPO DOMANDA Va indicata, oltre alla data di costituzione dell'impresa, la qualifica giuridica dell'imprenditore che puo' essere una o piu' delle quattro sottoindicate: A - imprenditore commerciale non piccolo B - piccolo imprenditore commerciale C - coltivatore diretto D - imprenditore agricolo "non coltivatore diretto" 1/ DATI ANAGRAFICI Vanno indicati tutti i dati anagrafici dell'imprenditore anche se trattasi di minore, inabilitato o interdetto. Va indicato il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A. 2/ RESIDENZA ANAGRAFICA Va indicata la residenza anagrafica del titolare dell'impresa completa di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione. Se il titolare ha domicilio diverso dalla residenza anagrafica va indicato nel modulo XX - NOTE con le stesse modalita' previste per la residenza. 3/ LIMITAZIONE ALLA CAPACITA' DI AGIRE Va compilato solo se l'imprenditore e' persona giuridicamente incapace. Va indicato lo stato giuridico dell'imprenditore corrispondente al tipo di limitazione della capacita' d'agire (minore, minore emancipato, inabilitato, interdetto), riportando anche il cognome e nome del rappresentante dell'incapace, per il quale va allegato l'Intercalare P riportante i dati di quest'ultimo. 4/ DITTA Va indicata la ditta prescelta dall'imprenditore. La ditta e' costituita, o semplicemente dal cognome e nome del titolare, o da un nome di fantasia seguito almeno dal cognome o dalle iniziali del titolare. 5/ SEDE DELL'IMPRESA Va indicato l'indirizzo della sede principale dell'impresa completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione. Nella riga "presso o altre indicazioni" deve essere indicato un eventuale dettaglio del numero civico (es. int. 5, scala A, palazzina F, ecc.) ovvero il "terzo" presso cui e' eventualmente ubicata la sede (studio, ecc.). Per gli imprenditori che esercitano una attivita' non agricola, in generale, la sede principale coincide con il luogo ove e' effettivamente svolta l'attivita'. Per l'individuazione della sede principale dell'esercente attivita' agricola si fara' riferimento a quanto indicato nella "Dichiarazione di inizio attivita'" all'ufficio I.V.A. competente. Qualora l'attivita' agricola sia svolta anche presso una o piu' unita' aziendali, intese come insediamenti (es. caseificio, oleificio, ecc.) funzionalmente autonomi e fisicamente distinti dalla sede d'impresa, va compilato il modulo UL. Nel caso di attivita' non agricola svolta in ubicazioni differenti da quella della sede legale, il modulo UL va presentato al competente ufficio. Si raccomanda di indicare il numero di telefono, di telefax, l'indirizzo internet ed e-mail dell'impresa per agevolare i rapporti con l'ufficio. 6/ TRASFERIMENTO DA ALTRA PROVINCIA Va compilato nel caso in cui l'imprenditore presenti richiesta di iscrizione a seguito di trasferimento della sede principale dell'impresa da un'altra provincia. Va indicata la Camera di Commercio di provenienza ed il relativo numero R.E.A. Nel caso di trasferimento di sede legale da altra provincia, si possono verificare la seguenti ipotesi: 1. nella provincia della precedente sede legale cessa ogni attivita' esercitata anche presso eventuali unita' locali: in questo caso deve essere selezionata la casella "Cessazione totale di attivita'"; 2. presso l'indirizzo della precedente sede legale rimane ubicata un'unita' locale della impresa: in questo caso non deve essere selezionata la casella "Cessazione totale di attivita'", e deve essere presentato, separatamente, il modulo U.L. (vedi relative istruzioni), presso la Camera di Commercio di provenienza. 3. qualunque variazione relativa ad altre unita' locali presenti nella provincia di provenienza, andra' comunicata con il relativo modulo U.L. alla Camera di Commercio dove queste erano ubicate; 4. nella provincia di destinazione sono gia' presenti una o piu' unita' locali: in questo caso al modulo I1 deve essere obbligatoriamente allegato un modulo U.L. al fine di salvaguardare il numero R.E.A. gia' esistente nella provincia della nuova sede legale. Se la sede dell'impresa si trasferisce presso un'unita' locale gia' dichiarata, con il medesimo modulo U.L. questa dovra' essere cessata. 8/ ATTIVITA' NON AGRICOLE ESERCITATE NELLA SEDE Vanno indicati la data di avvio (che non puo' essere futura) e i tipi di attivita' non agricole effettivamente esercitati presso la sede (commercio al dettaglio di..., produzione di..., noleggio di..., agente di commercio per..., ecc.). Qualora si esercitino piu' attivita' va indicata per prima quella ritenuta prevalente, tenendo conto del criterio del volume d'affari. Vanno quindi indicate le categorie di prodotti e servizi trattati (alimentari, mobili, oggetti preziosi, immobili, ecc.). Non sono ammesse espressioni generiche; ad esempio, se un soggetto inizia l'attivita' di commercio al dettaglio di abbigliamento non puo' indicare "commercio al dettaglio di non alimentari", ma "commercio al dettaglio di abbigliamento". Se l'attivita' e' soggetta a preventiva iscrizione in Ruoli, Albi, e simili si compila il quadro 15. Se l'attivita' e' soggetta a preventiva autorizzazione, licenza ovvero denuncia o comunicazione ad altra autorita' occorre compilare i quadri 16 e 17. Se nella sede e' esercitato il commercio al dettaglio in sede fissa va sempre compilato il quadro 18. 9/ ATTIVITA' AGRICOLA DELL'IMPRESA Vanno indicate le attivita' agricole svolte dall'impresa, specificando la data di inizio delle stesse (che non puo' essere futura). Qualora si esercitino piu' attivita' agricole va indicata per prima quella ritenuta prevalente, tenendo conto del criterio del volume d'affari. Va precisato il tipo di attivita' agricola elencando, con denominazioni generiche, le specializzazioni produttive trattate: es. coltivazioni foraggiere, coltivazione della vite, dell'olivo, di agrumi, allevamento di vacche da latte, ecc. Vanno indicate, inoltre, le province ove viene effettivamente svolta l'attivita' agricola che fa capo all' impresa. 10/ ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA Il quadro va compilato solo se vengono esercitate contemporaneamente attivita' agricole e non agricole. Va dichiarato quale delle due e' prevalente. 11/ DICHIARAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE Il quadro puo' essere compilato solo dall'imprenditore agricolo che ha i requisiti previsti dall'art. 12, primo comma, della legge 153/1975. 12/ AMMONTARE DEL CAPITALE INVESTITO Il quadro va compilato unicamente dalle imprese esercenti attivita' in tutto o in parte non agricola. Va indicato l'ammontare del capitale fisso (immobili, attrezzature, ecc.) e circolante (materie prime, merci, crediti, ecc.) di cui e' dotata l'impresa per il suo avvio. 13/ NUMERI DI ADDETTI DELL'IMPRESA Va indicato il numero delle persone che prestano lavoro solo nell'impresa, distinguendo tra i lavoratori "dipendenti" (operai, apprendisti, impiegati, ecc.) e i "collaboratori familiari". Se presso la sede si esercita un'attivita' di tipo stagionale, si fa riferimento alla media stagionale del numero di addetti. DATA INIZIO ATTIVITA' Va indicata la data d'inizio dell'attivita' dell'impresa.