IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Gasteratou  Evgenia, nata ad Atene
(Grecia) il 25 ottobre 1973, cittadina greca, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
suo  titolo  professionale  di psicologo conseguito in Grecia ai fini
dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di
psicologo;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del diploma di laurea
in  «Psicologia - indirizzo: psicologia dello sviluppo ed istruzione»
conseguito  il  6 marzo  2002  presso  l'Universita'  degli  studi di
Trieste  e  riconosciuto  equipollente  alla corrispondente laurea in
psicologia  rilasciata dalle Universita' greche con provvedimento del
«Centro  interuniversitario per il riconoscimento dei titoli di studi
conseguiti  all'estero»  della Repubblica ellenica datato 30 dicembre
2002;
  Considerato  che  la  sig.ra  Gasteratou e' abilitata all'esercizio
della  professione  di  psicologo  su  tutto  il territorio greco con
provvedimento della prefettura di Corfu' del 15 maggio 2003;
  Ritenuto pertanto che, ai sensi degli articoli 1, lettera a), terzo
trattino,  e  3, lettera a), della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2,
lettera  a),  del decreto legislativo n. 115/1992, e' in possesso dei
requisiti per l'accesso alla professione di psicologa in Grecia;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 novembre 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella nota in atti datata 24 novembre 2003;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  psicologo  e quella di cui e' in possesso l'istante,
per cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla   sig.ra   Gasteratou  Evgenia,  nata  ad  Atene  (Grecia)  il
25 ottobre 1973, cittadina greca, e' riconosciuto il titolo di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.