IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Gasteratou Evgenia, nata ad Atene (Grecia) il 25 ottobre 1973, cittadina greca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologo conseguito in Grecia ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo; Preso atto che la richiedente e' in possesso del diploma di laurea in «Psicologia - indirizzo: psicologia dello sviluppo ed istruzione» conseguito il 6 marzo 2002 presso l'Universita' degli studi di Trieste e riconosciuto equipollente alla corrispondente laurea in psicologia rilasciata dalle Universita' greche con provvedimento del «Centro interuniversitario per il riconoscimento dei titoli di studi conseguiti all'estero» della Repubblica ellenica datato 30 dicembre 2002; Considerato che la sig.ra Gasteratou e' abilitata all'esercizio della professione di psicologo su tutto il territorio greco con provvedimento della prefettura di Corfu' del 15 maggio 2003; Ritenuto pertanto che, ai sensi degli articoli 1, lettera a), terzo trattino, e 3, lettera a), della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera a), del decreto legislativo n. 115/1992, e' in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di psicologa in Grecia; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 24 novembre 2003; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Gasteratou Evgenia, nata ad Atene (Grecia) il 25 ottobre 1973, cittadina greca, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.