Art. 2.
  1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino «Valtellina Rosso» o
«Rosso  di  Valtellina», di seguito denominato consorzio autorizzato,
dovra' assicurare che, conformemente alle attivita' schematizzate nel
piano  di  controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto
certificato  con  la  DOC  «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina»
rispondano  ai  requisiti  stabiliti  nel  relativo  disciplinare  di
produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.
  2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
    a) la  regione,  la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  la  provincia  e  i comuni competenti per territorio di
produzione  della DOC «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» sono
tenuti  a mettere a disposizione del consorzio autorizzato ogni utile
documentazione,  in  particolare  gli  albi  dei vigneti e i relativi
aggiornamenti,  le  denunce  delle uve, le certificazioni d'idoneita'
agli esami analitici ed organolettici;
    b) preliminarmente   all'avvio   degli   adempimenti  di  propria
competenza  in  materia di rivendicazione e di controllo analitico ed
organolettico,  la  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura,  competente  per  territorio  di  produzione e' tenuta a
verificare  l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli oneri
relativi   all'attivita'   di  controllo,  da  parte  dei  produttori
richiedenti  l'attribuzione  dell'attestazione della DOC in questione
per  le  relative  partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti
indicati  nel  prospetto  tariffario  depositato  presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali;
    c) la  regione, la provincia e la Camera di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura,  competenti per territorio di produzione
possono  delegare  al  consorzio  autorizzato  le  funzioni  ad  esse
attribuite  dalla  legge  10  febbraio  1992,  n.  164  e dal decreto
ministeriale  n.  256/1997  in materia di gestione e di controlli nel
settore  dei  v.q.p.r.d.;  in  particolare  la  Camera  di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  puo'  delegare il consorzio
autorizzato,  conformemente  al disposto dell'art. 16, comma 3, della
legge  10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC
«Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina», le ricevute di produzione
delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
    d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui
recipienti  di  capacita'  non  superiore  a  60  litri  la  dicitura
«sottoposto  a  controllo  ai  sensi  del  decreto del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali  29  maggio  2001» e la numerazione
attribuita   dal  consorzio  autorizzato  a  seguito  del  parere  di
conformita'.  Fermo  restando l'obbligo dell'indicazione della citata
dicitura,  in  alternativa alla predetta numerazione, sino al termine
dell'attivita'  di  monitoraggio  di  cui  all'art.  5,  comma 1, del
presente  decreto,  e'  consentito  l'utilizzo  dell'indicazione  del
lotto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.   109,   attribuito   alla   partita   certificata   dalla   ditta
imbottigliatrice  e  comunicato  dalla  medesima  ditta  al consorzio
autorizzato  al  momento del conseguimento del parere di conformita'.
Il  sistema  di identificazione numerica scelto tra i due citati deve
essere  comunicato  dal  consorzio  autorizzato  al  Ministero  delle
politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del
presente   decreto.  Le  predette  indicazioni  devono  figurare  nel
rispetto di una delle seguenti modalita' alternative:
      su  apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalita' di
applicazione  sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per
i  vini DOCG, purche' il consorzio autorizzato trasmetta al Ministero
delle  politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data
di   entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  un  esemplare  del
contrassegno   medesimo,   comunicando   altresi'   le  modalita'  di
applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;
      nell'ambito  dell'etichettatura,  anche  a  margine  del  campo
visivo  in  cui  sono  collocate le indicazioni obbligatorie previste
dalla  vigente  normativa  comunitaria  e  nazionale  in  materia  di
designazione  e  presentazione,  evitando  anche  in  tal  caso  ogni
possibile  confusione  con  le disposizioni sui contrassegni dei vini
DOCG.
    e) in  deroga  alle disposizioni di cui precedente lettera d), in
via   di   prima   applicazione   del  presente  decreto,  le  stesse
disposizioni  saranno  rese  obbligatorie  a decorrere dal 1° ottobre
2004.  Fino  a  tale  termine  potranno essere pertanto utilizzate le
scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera
d)  e il sistema di identificazione numerico sara' quello riferito al
lotto,    attribuito    alla    partita   certificata   dalla   ditta
imbottigliatrice  e  comunicato  dalla  medesima  ditta  al consorzio
autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita'.