IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  commi  1, 2 e 3, del predetto
decreto  legislativo  n.  303 del 1999, secondo cui il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  individua,  con  propri  decreti,  le  aree
funzionali  omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
Segretariato  generale  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
indica,  per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri
o  Sottosegretari  di  Stato da lui delegati, il numero massimo degli
uffici   e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna  delle
strutture   medesime  affidata  alle  determinazioni  del  Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309,  concernente  «Testo  unico delle leggi in materia di disciplina
degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
riabilitazione  dei  relativi stati di tossicodipendenza e successive
modificazioni»;
  Visto  l'art. 3, commi 83, 84, 85, 86 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), che ha istituito il
Dipartimento  nazionale  per le politiche antidroga all'interno della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
luglio  2002,  e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
luglio  2003,  concernente  «Individuazione  dei  datori di lavoro ai
sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni,   nell'ambito   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d);
  Ritenuto  necessario  modificare,  in esecuzione del citato art. 3,
commi 83, 84, 85, 86, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il citato
provvedimento di disciplina delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1. All'art.  2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri 23 luglio 2002, dopo il n. 13 e' inserito il
seguente:
  «13-bis. Il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga».
  2. Dopo  l'art.  18  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 luglio 2002, e' inserito il seguente articolo:
  «18-bis. Dipartimento nazionale per le politiche antidroga:
  1. Il  Dipartimento e' la struttura competente per il coordinamento
delle pubbliche amministrazioni sulle politiche atte a contrastare il
diffondersi   delle   tossicodipendenze   e   delle  alcooldipendenze
correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per la promozione e
la  collaborazione con le associazioni, con le comunita' terapeutiche
e  con  i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione,
del  recupero  e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti; per
la  raccolta  della  documentazione  sulle  tossicodipendenze; per la
definizione   e   per   l'aggiornamento   delle  metodologie  per  la
rilevazione,  l'elaborazione,  la  valutazione  ed  il  trasferimento
all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze.
  2. Nell'ambito del Dipartimento opera l'Osservatorio italiano sulle
droghe e sulle tossicodipendenze che cura la raccolta, l'elaborazione
e       l'interpretazione      di      dati      ed      informazioni
statistico-epidemiologici,  farmacologico-clinici,  psicosociali e di
documentazione  sul  consumo,  l'abuso,  lo spaccio ed il traffico di
sostanze  stupefacenti  e sostanze psicotrope, provvede alle esigenze
informative  e  di  documentazione  delle  amministrazioni  pubbliche
centrali,  territoriali  e  locali  e  delle  strutture  del  privato
sociale;  cura  la  collaborazione con le altre strutture informative
esistenti sul territorio; definisce ed aggiorna le metodologie per la
rilevazione e l'elaborazione dei dati raccolti.
  3. Il  Dipartimento  si articola in non piu' di quattro uffici e in
non piu' di dieci servizi.».
  3.  A  far  data  dall'entrata  in  vigore  del presente decreto la
struttura  di  missione  denominata  «Dipartimento  nazionale  per le
politiche  antidroga»  di  cui all'art. 36 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e' soppressa. Il personale
in servizio alla medesima data presso la citata struttura puo' essere
assegnato al Dipartimento di cui al comma precedente. In tal caso, il
personale in posizione di comando, aspettativa, distacco, fuori ruolo
o   altre   analoghe   posizioni   previste   dagli   ordinamenti  di
appartenenza, mantiene il proprio stato giuridico.
  4. All'art.  2,  comma  1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 luglio 2002, la lettera b) e' soppressa.
  5.  L'art. 36 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002 e' soppresso.