Art. 3. Il giorno 26 aprile 2004 la Banca d'Italia ricevera' da Citigroup, tramite il sistema TARGET, l'importo risultante dalla moltiplicazione del «Coefficiente di Indicizzazione» riferito alla data di regolamento per la somma del prezzo di emissione (al netto della commissione di collocamento) e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso, diviso per 100. Il medesimo giorno 26 aprile 2004 la Banca d'Italia provvedera' a versare l'importo cosi' determinato, nonche' l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno. L'importo della suddetta commissione sara' scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare». La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per quarantadue giorni. L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento fara' carico al capitolo 2242 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.