Art. 2. 1. La puntuale ripartizione di detti quantitativi tra i soggetti tenuti all'obbligo e' stata effettuata sulla base dei seguenti coefficienti cosi' definiti: per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo, dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2003: cat. I: 21,017966%; cat. III: 22,166683% cat. III: 21,788626%; per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ex art. 3 e art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dal rapporto tra il 75% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'AIE in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2003: cat. I: 9,412943%; cat. II: 9,412943%; cat. III: 9,412943%. 2. Con specifica lettera ministeriale, la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 sara' comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.