Art. 2.
  1.  La  puntuale  ripartizione di detti quantitativi tra i soggetti
tenuti  all'obbligo  e'  stata  effettuata  sulla  base  dei seguenti
coefficienti cosi' definiti:
    per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo, dal
rapporto   tra   l'ammontare  della  scorta  Paese,  al  netto  delle
detrazioni   delle   quote   attribuite  alle  sole  raffinerie  come
specificato  all'art.  1,  e  le  immissioni  al consumo avvenute nel
mercato interno nel corso dell'anno 2003:
      cat. I: 21,017966%;
      cat. III: 22,166683%
      cat. III: 21,788626%;
    per  la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ex art. 3
e  art.  10  del  decreto  legislativo  31 gennaio  2001,  n. 22, dal
rapporto  tra il 75% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in
corso  dall'AIE in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti
finiti  delle  tre  principali  categorie,  e  la scorta in categorie
derivante  dalle  immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel
Paese nell'anno 2003:
      cat. I: 9,412943%;
      cat. II: 9,412943%;
      cat. III: 9,412943%.
  2. Con specifica lettera ministeriale, la ripartizione delle scorte
di  cui  all'art.  1  sara'  comunicata  a  ciascun  soggetto  tenuto
all'obbligo.