Art. 3.
  1.  E' consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi
e/o semilavorati le scorte di cui agli articoli precedenti secondo le
modalita'  previste dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 16995 del
19 settembre 2002.
  2.  La  scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni
potra' essere sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione
che  ciascuna tonnellata di prodotto finito sia sostituita da t 1,287
di materia prima.
  3.  La  scorta  costituente  la  quota  destinata  a raggiungere il
livello  fissato dall'AIE potra' essere sostituita con oli greggi e/o
semilavorati  a  condizione  che ogni tonnellata sia sostituita con t
1,2 di materia prima; essa potra' altresi' essere sostituita con pari
quantita'  di  prodotti  appartenenti  alle  altre  categorie  e  con
prodotti petroliferi non appartenenti alle tre categorie principali a
condizione  che il quantitativo da sostituire sia prima convertito in
oli greggi moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi
diviso per il coefficiente di 1,065.