Art. 3. 1. E' consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi e/o semilavorati le scorte di cui agli articoli precedenti secondo le modalita' previste dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 16995 del 19 settembre 2002. 2. La scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni potra' essere sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ciascuna tonnellata di prodotto finito sia sostituita da t 1,287 di materia prima. 3. La scorta costituente la quota destinata a raggiungere il livello fissato dall'AIE potra' essere sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ogni tonnellata sia sostituita con t 1,2 di materia prima; essa potra' altresi' essere sostituita con pari quantita' di prodotti appartenenti alle altre categorie e con prodotti petroliferi non appartenenti alle tre categorie principali a condizione che il quantitativo da sostituire sia prima convertito in oli greggi moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per il coefficiente di 1,065.