Art. 4.
  1.  Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite
a partire dalla ore 0.00 del giorno 1° luglio 2004. Entro tale data i
singoli  operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte e
rendere  nota  la dislocazione di esse. Qualora tale dislocazione non
venga   comunicata,  si  assumera'  che  la  scorta  permanga  presso
l'impianto nel quale e' insorta.
  2.  Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte potra' essere
disposta  soltanto  previa comunicazione al Ministero delle attivita'
produttive  secondo  le procedure operative contenute nella circolare
ministeriale n. 271 del 19 novembre 2002.
  3.  Le  scorte  di  cui  al precedente art. 1 rimangono valide sino
all'entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo.