Art. 4. 1. Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite a partire dalla ore 0.00 del giorno 1° luglio 2004. Entro tale data i singoli operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la dislocazione di esse. Qualora tale dislocazione non venga comunicata, si assumera' che la scorta permanga presso l'impianto nel quale e' insorta. 2. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte potra' essere disposta soltanto previa comunicazione al Ministero delle attivita' produttive secondo le procedure operative contenute nella circolare ministeriale n. 271 del 19 novembre 2002. 3. Le scorte di cui al precedente art. 1 rimangono valide sino all'entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo.