L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 22 aprile 2004;
  Visti:
    il  provvedimento  del  Comitato interministeriale dei prezzi (di
seguito: Cip) 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento Cip n.
15/89;
    il  provvedimento  Cip  14 novembre  1990,  n.  34  (di  seguito:
provvedimento Cip n. 34/90);
    il  provvedimento  del  Cip 29 aprile 1992, n. 6, come modificato
dal   decreto   del   Ministero   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato  del 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n.
6/92);
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il   decreto   del   Ministro   dell'industria,del   commercio  e
dell'artigianato,   di   concerto   con  il  Ministro  dell'ambiente,
11 novembre  1999,  come  modificato  e  integrato  dal  decreto  del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  25 febbraio  1999,  n. 27/99 (di seguito:
deliberazione  n. 27/99), recante procedura di controllo del rispetto
della  condizione  di assimilabilita' a fonte rinnovabile ai fini del
trattamento economico previsto dal provvedimento Cip n. 6/92;
    la  deliberazione dell'Autorita' 19 marzo 2002, n. 42/02, recante
condizioni  per  il  riconoscimento  della  produzione  combinata  di
energia  elettrica  e calore come cogenerazione ai sensi dell'art. 2,
comma  8,  del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito:
deliberazione n. 42/02);
    la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante
Testo  integrato  delle  disposizioni  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo
di  regolazione  2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di
allacciamento e diritti fissi (di seguito: Testo integrato;
    la  deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 46/04, recante
aggiornamento  per  il trimestre aprile - giugno 2004 di componenti e
parametri   della   tariffa   elettrica  e  modificazioni  del  Testo
integrato;
    il  protocollo  di  intesa relativo ai rapporti di collaborazione
tra  l'Autorita'  e  la Guardia di Finanza, approvato con la delibera
dell'Autorita'  14 settembre  2001,  n. 199/01 e sottoscritto in data
9 ottobre 2001;
  Considerato che:
    e'   intenzione  dell'Autorita'  intensificare  ed  estendere  le
verifiche  e  i  sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia
elettrica  alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle
rinnovabili, oltre che sugli impianti di cogenerazione;
    ai  sensi  dell'art. 2 della deliberazione n. 27/99, le verifiche
sull'impianto atte a controllare il rispetto della condizione tecnica
di  assimilabilita'  a  fonte  rinnovabile  ai  fini  del trattamento
economico  sono  effettuate  dall'Autorita'  anche mediante ricorso a
tecnici  specializzati  di  altre pubbliche amministrazioni e svolte,
ove  necessario,  attraverso  sopralluoghi  al  fine  di accertare la
veridicita'  delle  informazioni e dei dati trasmessi e gli eventuali
effetti  di  variazioni  intervenute  nelle  caratteristiche tecniche
generali dell'impianto e nel suo programma di utilizzo;
    ai  sensi  dell'art. 5 della deliberazione n. 42/02, le verifiche
atte a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento
della  produzione  combinata  di  energia  elettrica  e  calore  come
cogenerazione  ai  fini dei benefici previsti dagli articoli 3, comma
3,  4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999
e  dell'art.  22,  comma  1,  lettera  b), del decreto legislativo n.
164/2000,  sono  effettuate  dalla  societa'  Gestore  della  rete di
trasmissione  nazionale  S.p.a.  (di  seguito:  Gestore della rete) e
svolte,  ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare
la  veridicita'  delle informazioni e dei dati trasmessi, avvalendosi
eventualmente  anche della collaborazione di altri enti o istituti di
certificazione;
    la  Cassa  Conguaglio  per  il  settore elettrico (di seguito: la
Cassa  conguaglio),  ai  fini  delle determinazioni di sua competenza
puo'  procedere, ai sensi dell'art. 59, comma 7, del Testo integrato,
ad  accertamenti  di  natura  amministrativa,  tecnica,  contabile  e
gestionale,  consistenti  nell'audizione e nel confronto dei soggetti
coinvolti,  nella  ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca,
verifica e comparazione di documenti;
    il  numero  dei  sopralluoghi sinora effettuati dal Gestore della
rete  ai  sensi  dell'art.  5  della  deliberazione  n.  42/02 atte a
controllare  il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della
produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione
e' risultato insufficiente;
  Considerato, inoltre, che:
    nella  sua  attivita',  l'Autorita'  tiene  conto  di  criteri di
economicita'  e  di impiego efficiente delle risorse e in base a tali
criteri puo' avvalersi dell'attivita' di altri organi o enti;
    al   fine   di  intensificare  ed  estendere  le  verifiche  e  i
sopralluoghi  sugli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati   da   fonti   rinnovabili,   fonti  assimilate  a  quelle
rinnovabili  e  sugli impianti di cogenerazione e' utile integrare la
normativa  esistente, con particolare riferimento a specifici aspetti
tecnici;
    l'Autorita'  ritiene  opportuno  avvalersi della Cassa conguaglio
per   la   costituzione  di  un  Comitato  di  esperti,  composto  da
rappresentanti  del  Gestore  della  rete, della Guardia di Finanza e
delle  principali  istituzioni  indipendenti,  (organismi  tecnici  e
Universita',   con  il  compito  di  predisporre  un  regolamento  da
sottoporre  all'approvazione dell'Autorita' che definisca i criteri e
le  modalita', ad integrazione della normativa attualmente esistente,
per  procedere  alle  verifiche  e  ai  sopralluoghi  sugli  impianti
alimentati   da   fonti   rinnovabili,   fonti  assimilate  a  quelle
rinnovabili  e  sugli  impianti  di  cogenerazione,  e  stabilisca un
programma temporale delle verifiche e dei sopralluoghi;
    la responsabilita' dell'effettuazione di verifiche e sopralluoghi
sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili,  fonti  assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti
di  cogenerazione implica l'attribuzione alla Cassa conguaglio di una
funzione  che  ha  esito  nella formazione, sulla base degli elementi
conoscitivi  acquisiti,  di  proposte  in  ordine ai provvedimenti di
competenza dell'Autorita';
  Ritenuto opportuno:
    concentrare   le   attivita'   propedeutiche  alle  decisioni  di
competenza  dell'Autorita' in capo alla Cassa conguaglio ed avvalersi
della Cassa conguaglio medesima in quanto organismo che amministra il
sistema  di  erogazioni  correlate alle finalita' generali finanziate
attraverso  prestazioni  patrimoniali  imposte  agli  utenti  e  agli
esercenti  del  settore dell'energia elettrica, demandando alla Cassa
conguaglio   medesima   l'organizzazione   della   struttura  tecnica
ispettiva  attraverso la quale effettuare le verifiche e sopralluoghi
sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili,  fonti  assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti
di  cogenerazione  e la gestione di dette attivita', quanto i profili
rientranti   nelle   ordinarie   attribuzioni   dell'organismo,  piu'
strettamente  afferenti  la gestione delle attivita' di esazione e di
erogazione dei contributi;
    che  la  suddetta  impostazione  contribuisca  ad  evidenziare  i
versanti operativi sui quali e' opportuno, funzionale e aderente alle
caratteristiche dell'organismo l'avvalimento della Cassa conguaglio;
    intensificare  e  rafforzare  l'attivita'  di verifica svolta dal
Gestore della rete sugli impianti di cogenerazione ai sensi dell'art.
5 della deliberazione n. 42/02;
    porre gli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per le attivita'
summenzionate  a  carico  del  Conto  per  nuovi  impianti  da  fonti
rinnovabili e assimilate di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), del
Testo integrato;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Avvalimento  della Cassa conguaglio per intensificare ed estendere le
verifiche  e  i  sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia
elettrica  alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle
            rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione

  1.1.  Al  fine  di  intensificare  ed  estendere  le  verifiche e i
sopralluoghi  sugli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati   da   fonti   rinnovabili,   fonti  assimilate  a  quelle
rinnovabili  e sugli impianti di cogenerazione, l'Autorita' si avvale
della  Cassa conguaglio per lo svolgimento delle attivita' di seguito
elencate:
    a) costituzione,  presso  la  Cassa conguaglio, di un Comitato di
esperti,  composto  da  rappresentanti  della Guardia di finanza, del
Gestore  della  rete,  dell'universita'  e  dei  principali organismi
tecnici, con il compito di predisporre il regolamento che definisca i
criteri  e  le modalita', ad integrazione della normativa attualmente
esistente,  per procedere alle verifiche sugli impianti di produzione
di   energia   elettrica   alimentati  da  fonti  rinnovabili,  fonti
assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
    b) verifiche  e  sopralluoghi  sugli  impianti  di  produzione di
energia  elettrica alimentati da fonti rinnovabili atte a controllare
la  sussistenza  dei  presupposti  per il riconoscimento dei benefici
previsti per tale tipologia di impianti dalla normativa vigente;
    c) verifiche  e  sopralluoghi  sugli  impianti  di  produzione di
energia elettrica alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili
atte  a  controllare,  ai fini del trattamento economico, il rispetto
della  condizione  tecnica  di  assimilabilita'  a fonte rinnovabile.
Dette  verifiche  e sopralluoghi saranno effettuati con modalita' che
saranno definite dal regolamento;
    d) verifiche  e sopralluoghi sugli impianti di cogenerazione atte
a  controllare  il  rispetto  delle  condizioni per il riconoscimento
della  produzione  combinata  di  energia  elettrica  e  calore  come
cogenerazione  ai  fini dei benefici previsti dagli articoli 3, comma
3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999.
Dette verifiche e sopralluoghi sono svolti, con modalita' che saranno
specificate  nel  regolamento,  al  fine  di accertare la veridicita'
delle  informazioni  e  dei  dati  trasmessi al Gestore della rete ai
sensi  dell'art.  4  della  deliberazione  n.  42/02, a rafforzamento
dell'attivita'  di  verifica  svolta  dal  medesimo  Gestore ai sensi
dell'art. 5 della deliberazione n. 42/02.