Art. 2.
                         Comitato di esperti
  2.1.  La  Cassa  conguaglio,  entro  trenta  giorni dall'entrata in
vigore   del   presente   provvedimento,   propone  all'Autorita'  la
composizione e la struttura del Comitato di esperti, costituito da un
numero  massimo  di  cinque membri, indicando il nome e le esperienze
professionali  dei  singoli  componenti,  le funzioni specifiche agli
stessi  assegnate nell'ambito del Comitato e i compensi, oltre ad una
previsione   degli   oneri   di  funzionamento.  Previa  approvazione
dell'Autorita',  la  Cassa  conguaglio  costituisce  il  Comitato  di
esperti.
  2.2.  I componenti del Comitato di esperti non devono intrattenere,
direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, consulenza
o  impiego  con  societa'  che  percepiscono i benefici derivanti dai
provvedimenti  Cip  n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92, o dagli articoli 3,
comma  3,  4,  comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n.
79/1999.
  2.3.  Entro  sessanta giorni dalla sua costituzione, il Comitato di
esperti provvede alla elaborazione e alla stesura del regolamento, da
sottoporre all'approvazione dell'Autorita', in cui vengono definiti:
    a) i   criteri   di   integrazione  della  normativa  attualmente
esistente  in  materia  di  impianti alimentati da fonti rinnovabili,
fonti  assimilate  a  quelle rinnovabili e impianti di cogenerazione,
con particolare riferimento a specifici aspetti tecnici;
    b) le  modalita'  da  adottare  per procedere alle verifiche e ai
sopralluoghi sulle suddette tipologie di impianti;
    c) le  regole  di  coordinamento  con  quanto  gia' in atto nelle
attivita' ispettive della Guardia di finanza e del Gestore della rete
con riferimento alle suddette tipologie di impianti;
    d) i   criteri   di  individuazione  dei  componenti  dei  nuclei
ispettivi   appositamente   costituiti  dalla  Cassa  conguaglio  per
l'effettuazione   delle   specifiche   tipologie   di   verifiche   e
sopralluoghi;
    e) il programma operativo delle verifiche e dei sopralluoghi.
  2.4.   Nei  centottanta  giorni  successivi  alla  definizione  del
regolamento  di  cui  al precedente comma 2.3, il Comitato di esperti
formula  pareri  ed eventualmente integra il regolamento, anche sulla
base  delle problematiche emerse nel corso delle verifiche effettuate
ai  sensi di quanto stabilito nel precedente art. 1, lettere b), c) e
d).   Decorso   tale   termine,   il   Comitato   di  esperti  decade
automaticamente, salvo esplicita proroga.