Art. 2. Comitato di esperti 2.1. La Cassa conguaglio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, propone all'Autorita' la composizione e la struttura del Comitato di esperti, costituito da un numero massimo di cinque membri, indicando il nome e le esperienze professionali dei singoli componenti, le funzioni specifiche agli stessi assegnate nell'ambito del Comitato e i compensi, oltre ad una previsione degli oneri di funzionamento. Previa approvazione dell'Autorita', la Cassa conguaglio costituisce il Comitato di esperti. 2.2. I componenti del Comitato di esperti non devono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con societa' che percepiscono i benefici derivanti dai provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92, o dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999. 2.3. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, il Comitato di esperti provvede alla elaborazione e alla stesura del regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Autorita', in cui vengono definiti: a) i criteri di integrazione della normativa attualmente esistente in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e impianti di cogenerazione, con particolare riferimento a specifici aspetti tecnici; b) le modalita' da adottare per procedere alle verifiche e ai sopralluoghi sulle suddette tipologie di impianti; c) le regole di coordinamento con quanto gia' in atto nelle attivita' ispettive della Guardia di finanza e del Gestore della rete con riferimento alle suddette tipologie di impianti; d) i criteri di individuazione dei componenti dei nuclei ispettivi appositamente costituiti dalla Cassa conguaglio per l'effettuazione delle specifiche tipologie di verifiche e sopralluoghi; e) il programma operativo delle verifiche e dei sopralluoghi. 2.4. Nei centottanta giorni successivi alla definizione del regolamento di cui al precedente comma 2.3, il Comitato di esperti formula pareri ed eventualmente integra il regolamento, anche sulla base delle problematiche emerse nel corso delle verifiche effettuate ai sensi di quanto stabilito nel precedente art. 1, lettere b), c) e d). Decorso tale termine, il Comitato di esperti decade automaticamente, salvo esplicita proroga.