Art. 3. Verifiche e sopralluoghi 3.1. Per l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentata da fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, la Cassa conguaglio si avvale dei nuclei ispettivi appositamente costituiti, di cui all'art. 2, comma 2.3, lettera d), composti da personale alle proprie dipendenze e distaccato, da esperti esterni di comprovata esperienza tecnica e, eventualmente, da personale della Guardia di finanza. 3.2. Le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione dovranno iniziare entro il 1° settembre 2004.