Art. 3.
                      Verifiche e sopralluoghi
  3.1.  Per  l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi sugli
impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  alimentata da fonti
assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, la
Cassa   conguaglio  si  avvale  dei  nuclei  ispettivi  appositamente
costituiti,  di  cui  all'art.  2, comma 2.3, lettera d), composti da
personale alle proprie dipendenze e distaccato, da esperti esterni di
comprovata  esperienza  tecnica  e, eventualmente, da personale della
Guardia di finanza.
  3.2.  Le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a
quelle   rinnovabili  e  sugli  impianti  di  cogenerazione  dovranno
iniziare entro il 1° settembre 2004.