Art. 4. Acquisizione dati e segnalazioni della Cassa conguaglio 4.1. Il Gestore della rete fornisce alla Cassa conguaglio ogni elemento, informazione e documentazione che dalla stessa sia ritenuto utile ai fini del corretto svolgimento delle attivita' di cui al presente provvedimento. 4.2. La Cassa conguaglio provvede, altresi', ad inviare all'Autorita' una relazione trimestrale sulle attivita' svolte ai sensi del presente provvedimento, segnalando le violazioni riscontrate a seguito delle verifiche e dei sopralluoghi effettuati.