Art. 4.
       Acquisizione dati e segnalazioni della Cassa conguaglio
  4.1.  Il  Gestore  della  rete  fornisce alla Cassa conguaglio ogni
elemento, informazione e documentazione che dalla stessa sia ritenuto
utile  ai  fini  del  corretto  svolgimento delle attivita' di cui al
presente provvedimento.
  4.2.   La   Cassa   conguaglio   provvede,   altresi',  ad  inviare
all'Autorita'  una  relazione  trimestrale  sulle attivita' svolte ai
sensi   del   presente   provvedimento,   segnalando   le  violazioni
riscontrate a seguito delle verifiche e dei sopralluoghi effettuati.