Art. 2.
  1.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione   civile   e'   estranea   ad   ogni   rapporto  scaturito
dall'applicazione della presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 aprile 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi