IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre
2003,  che  stabilisce  norme  relative ai regimi di sostegno diretto
nell'ambito  della  politica  agricola  comune  ed  istituisce taluni
regimi  di  sostegno  a favore degli agricoltori e in particolare gli
articoli 95 e 96;
Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2237/03  della  Commissione  del
23 dicembre  2003, recante modalita' di applicazione di taluni regimi
di  sostegno  di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/03 del
Consiglio;
  Visto   il   regolamento   (CE)   n.   2419/01   della  Commissione
dell'11 dicembre  2001,  che  fissa  le modalita' di applicazione del
sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi
di  aiuti  comunitari  istituiti dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del
Consiglio;
  Visto  l'articolo  4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente  «disposizioni  per  l'adempimento  di obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria   per   il   1990)»,   con   il   quale  si  dispone  che
all'applicazione  nel  territorio  nazionale  dei regolamenti emanati
dalla  Comunita'  europea  si provvede con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali;
  Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, concernente
la   soppressione  dell'AIMA  e  l'istituzione  dell'Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura (AGEA);
  Visto  il  decreto  legge  28 marzo  2003,  n.  49, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30 maggio 2003, n. 119 recante «Riforma
della  normativa  interna  di applicazione del prelievo supplementare
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;
  Visto  il decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante «Modalita' di
attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;
  Considerata  la  necessita'  di fissare il termine entro cui devono
essere  presentate le domande per il pagamento dei premi previsti dal
regime  di  sostegno  di  cui agli articoli 95 e 1996 del regolamento
(CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003;
  Considerata  la  necessita'  di  stabilire  i criteri oggettivi per
ridurre  l'importo totale del quantitativo di riferimento individuale
ammissibile  al  premio  al  livello  di  quello  relativo al periodo
1999/2000  di  cui  all'art.  95  del regolamento (CE) n. 1782/03 del
29 settembre 2003;
  Considerata,   altresi',  la  necessita'  di  stabilire  i  criteri
oggettivi  sulla  base  dei  quali  effettuare  i  pagamenti previsti
all'art.  96  del  regolamento  (CE)  n.  1782/03  del  Consiglio del
29 settembre 2003;
  Acquisito   il   parere   del   Comitato   tecnico   permanente  di
coordinamento  in  materia  di agricoltura, costituito con atto della
Conferenza Stato-Regioni, espresso nella seduta del 25 marzo 2004;
  Considerato   che  anche  la  Conferenza  permanente  Stato-Regioni
convocata per il giorno 1° aprile 2004 e' stata annullata;
  Ritenuta   la   necessita'  di  dettare  disposizioni  urgenti  per
l'applicazione  delle  richiamate  norme  comunitarie  relative  alla
concessione   del  premio  per  i  prodotti  lattiero-caseari  e  del
pagamento supplementare di cui agli articoli 95 e 96, del regolamento
(CE)  n. 1782/2003, tenuto conto che ai sensi del regolamento (CE) n.
2237/2003  della  Commissione,  le  domande  di  aiuto  devono essere
presentate,  dai  soggetti  interessati,  entro una data che non puo'
essere posteriore al 15 maggio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
         Termini e modalita' di presentazione della domanda
  1. I produttori di latte che intendono beneficiare del premio per i
prodotti  lattiero-caseari  e del pagamento supplementare di cui agli
articoli 95  e  96  del  regolamento  (CE) n. 1782/2003 del Consiglio
devono  presentare  una apposita domanda redatta secondo le modalita'
definite dall'organismo pagatore.
  2.   La  domanda  deve  essere  presentata  all'Organismo  pagatore
competente  entro  il  15 maggio  degli  anni d'interesse. Le domande
presentate dopo tale termine sono dichiarate irricevibili fatto salvo
quanto  disposto  dall'articolo  2  del regolamento (CE) n. 2237/2003
della Commissione.
  3.  L'AGEA,  in  accordo  con  le regioni e le province autonome di
Trento   e  Bolzano,  individua  le  modalita'  di  attuazione  della
normativa  comunitaria  richiamata. Gli organismi pagatori competenti
gestiscono l'erogazione dei premi di cui al comma 1.