IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e in particolare gli articoli 95 e 96; Visto il regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione del 23 dicembre 2003, recante modalita' di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 2419/01 della Commissione dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituiti dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio; Visto l'articolo 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); Visto il decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante «Modalita' di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; Considerata la necessita' di fissare il termine entro cui devono essere presentate le domande per il pagamento dei premi previsti dal regime di sostegno di cui agli articoli 95 e 1996 del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003; Considerata la necessita' di stabilire i criteri oggettivi per ridurre l'importo totale del quantitativo di riferimento individuale ammissibile al premio al livello di quello relativo al periodo 1999/2000 di cui all'art. 95 del regolamento (CE) n. 1782/03 del 29 settembre 2003; Considerata, altresi', la necessita' di stabilire i criteri oggettivi sulla base dei quali effettuare i pagamenti previsti all'art. 96 del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003; Acquisito il parere del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, costituito con atto della Conferenza Stato-Regioni, espresso nella seduta del 25 marzo 2004; Considerato che anche la Conferenza permanente Stato-Regioni convocata per il giorno 1° aprile 2004 e' stata annullata; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie relative alla concessione del premio per i prodotti lattiero-caseari e del pagamento supplementare di cui agli articoli 95 e 96, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tenuto conto che ai sensi del regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione, le domande di aiuto devono essere presentate, dai soggetti interessati, entro una data che non puo' essere posteriore al 15 maggio 2004; Decreta: Art. 1. Termini e modalita' di presentazione della domanda 1. I produttori di latte che intendono beneficiare del premio per i prodotti lattiero-caseari e del pagamento supplementare di cui agli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio devono presentare una apposita domanda redatta secondo le modalita' definite dall'organismo pagatore. 2. La domanda deve essere presentata all'Organismo pagatore competente entro il 15 maggio degli anni d'interesse. Le domande presentate dopo tale termine sono dichiarate irricevibili fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione. 3. L'AGEA, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua le modalita' di attuazione della normativa comunitaria richiamata. Gli organismi pagatori competenti gestiscono l'erogazione dei premi di cui al comma 1.