Art. 2. Determinazione del quantitativo di riferimento ammissibile al premio 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 95, comma 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio si applica una riduzione lineare dei quantitativi di riferimento individuali nell'entita' necessaria a ricondurre i quantitativi individuali per i quali e' richiesto il premio nell'ambito del quantitativo di riferimento globale assegnato all'Italia per il periodo 1999/2000.