Art. 2.
Determinazione del quantitativo di riferimento ammissibile al premio
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  95,  comma  4,  del
regolamento  (CE) n. 1782/2003 del Consiglio si applica una riduzione
lineare  dei  quantitativi  di  riferimento  individuali nell'entita'
necessaria  a  ricondurre  i  quantitativi individuali per i quali e'
richiesto  il  premio  nell'ambito  del  quantitativo  di riferimento
globale assegnato all'Italia per il periodo 1999/2000.