Art. 3. Pagamento supplementare 1. Gli importi globali di cui all'art. 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio sono ripartiti tra i produttori ammessi al premio per i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 95 del predetto regolamento 1782/2003, sulla base del quantitativo di riferimento effettivamente prodotto nel periodo di 12 mesi che termina il 31 marzo dell'anno in questione, nell'ambito del quantitativo individuale disponibile alla stessa data. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2004 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, Registro n. 2, foglio n. 249