Art. 3.
                       Pagamento supplementare
  1.  Gli  importi globali di cui all'art. 96 del regolamento (CE) n.
1782/2003  del  Consiglio  sono ripartiti tra i produttori ammessi al
premio per i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 95 del
predetto  regolamento  1782/2003,  sulla  base  del  quantitativo  di
riferimento  effettivamente  prodotto  nel  periodo  di  12  mesi che
termina   il   31 marzo   dell'anno  in  questione,  nell'ambito  del
quantitativo individuale disponibile alla stessa data.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 aprile 2004
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004
  Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
  Registro n. 2, foglio n. 249