Art. 7.
                 Disposizioni complementari e finali

  1.  All'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per
i  depositi  di G.P.L. di capacita' complessiva non superiore a 13 m3
provvede  il Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 11 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, con propri
decreti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
    Roma, 14 maggio 2004

                                             Il Ministro dell'interno
                                                      Pisanu

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano