Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
       Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva
                        di opere dell'ingegno
((    1.  Al  fine  di  promuovere  la  diffusione  al  pubblico e la
fruizione  per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere
le  violazioni  del  diritto  d'autore, l'immissione in un sistema di
reti  telematiche  di  un'opera  dell'ingegno,  o  parte  di essa, e'
corredata  da  un  idoneo  avviso circa l'avvenuto assolvimento degli
obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti
connessi.   La   comunicazione,  di  adeguata  visibilita',  contiene
altresi'  l'indicazione  delle  sanzioni  previste, per le specifiche
violazioni,  dalla  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e  successive
modificazioni.  Le relative modalita' tecniche e i soggetti obbligati
sono  definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di  concerto  con  il  Ministro  delle  comunicazioni,  sulla base di
accordi  tra la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e le
associazioni  delle  categorie interessate. Fino all'adozione di tale
decreto,   l'avviso  deve  avere  comunque  caratteristiche  tali  da
consentirne  l'immediata  visualizzazione.  ))  Sono  fatti salvi gli
articoli 71-sexies, 71-septies e 174-&ter della legge 22 aprile 1941,
n.  633,  e  successive  modificazioni, nonche' quanto previsto dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.
((    2.  Al comma 1 dell'art. 171-ter )) della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, le parole: «a fini di lucro» sono
sostituite dalle seguenti: «per trarne profitto».
((    3.  Al comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633,  e  successive  modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
    «a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica
al  pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni  di  qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal
diritto d'autore, o parte di essa;».
  4.   Il   Dipartimento   della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno  raccoglie  le  segnalazioni  di interesse in materia di
prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis)
del  comma  2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive    modificazioni,   assicurando   il   raccordo   con   le
Amministrazioni interessate.
  5.   A  seguito  di  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria,  i
prestatori  di  servizi  della  societa' dell'informazione, di cui al
decreto  legislativo  9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorita'
di    polizia    le    informazioni   in   proprio   possesso   utili
all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte
segnalate.
  6.  A  seguito  di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, per le
violazioni  commesse per via telematica di cui al presente decreto, i
prestatori  di servizi della societa' dell'informazione, ad eccezione
dei fornitori di connettivita' alle reti, fatto salvo quanto previsto
agli  articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n.  70,  pongono  in  essere  tutte  le  misure  dirette  ad impedire
l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi.
  7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
Alle  violazioni  di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste
dall'art. 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
  8.  All'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
68, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    «d)   memorie   digitali  idonee  per  audio  e  video,  fisse  o
trasferibili,  quali  flash  memory  e  cartucce  per  lettori  MP3 e
analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte»;
    b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
    «h-bis)  apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione
di  supporti  DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3
per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore».
  9.  All'art.  71-septies  della  legge  22  aprile  1941, n. 633, e
successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «3.  Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio
dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti
indicati  nel  comma  1.  I  predetti soggetti devono presentare alla
Societa'  italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una
dichiarazione  dalla  quale  risultino  le  cessioni  effettuate  e i
compensi  dovuti,  che  devono essere contestualmente corrisposti. In
caso  di  mancata  corresponsione  del  compenso,  e' responsabile in
solido  per  il  pagamento  il  distributore  degli  apparecchi o dei
supporti di registrazione.
  4.  La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio  del  compenso
dovuto,   nonche',  nei  casi  piu'  gravi  o  di  recidiva,  con  la
sospensione    della    licenza    o   autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita'  commerciale  o  industriale  da quindici giorni a tre
mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.».
))
          Riferimenti normativi:
              -  La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione
          del  diritto  d'autore  e  di altri diritti connessi al suo
          esercizio»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          luglio 1941, n. 166.
              -  Il  testo  dell'art. 71-sexies della citata legge 22
          aprile  1941,  n.  633,  e  successive modificazioni, e' il
          seguente:
              «Art.  71-sexies  -  1.  E'  consentita la riproduzione
          privata  di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto,
          effettuata  da  una  persona  fisica per uso esclusivamente
          personale,  purche'  senza  scopo  di  lucro  e  senza fini
          direttamente  o  indirettamente  commerciali,  nel rispetto
          delle misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater.
              2.  La  riproduzione  di cui al comma 1 non puo' essere
          effettuata  da terzi. La prestazione di servizi finalizzata
          a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da
          parte  di  persona  fisica  per  uso  personale costituisce
          attivita' di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui
          agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
              3.  La  disposizione  di  cui al comma 1 non si applica
          alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del
          pubblico  in  modo  che  ciascuno  possa avervi accesso dal
          luogo  e nel momento scelti individualmente, quando l'opera
          e'  protetta  dalle  misure  tecnologiche  di  cui all'art.
          102-quater ovvero quando l'accesso e' consentito sulla base
          di accordi contrattuali.
              4.  Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari
          dei  diritti  sono  tenuti  a  consentire  che,  nonostante
          l'applicazione  delle  misure  tecnologiche di cui all'art.
          102-quater,  la  persona  fisica  che  abbia  acquisito  il
          possesso  legittimo di esemplari dell'opera o del materiale
          protetto,  ovvero  vi  abbia avuto accesso legittimo, possa
          effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso
          personale,  a  condizione  che tale possibilita' non sia in
          contrasto  con  lo  sfruttamento normale dell'opera o degli
          altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai
          titolari dei diritti.».
              -  Il  testo dell'art. 71-septies della citata legge 22
          aprile  1941,  n.  633,  e  successive  modificazioni, come
          modificato dal decreto-legge nel testo convertito in legge,
          e' il seguente:
              «Art.  71-septies  -  1.  Gli autori ed i produttori di
          fonogrammi,   nonche'   i  produttori  originari  di  opere
          audiovisive,  gli  artisti  interpreti  ed  esecutori  ed i
          produttori  di  videogrammi,  e  i loro aventi causa, hanno
          diritto  ad  un  compenso  per  la  riproduzione privata di
          fonogrammi  e  di  videogrammi  di  cui all'art. 71-sexies.
          Detto   compenso   e'   costituito,   per   gli  apparecchi
          esclusivamente  destinati  alla  registrazione  analogica o
          digitale  di  fonogrammi  o  videogrammi,  da una quota del
          prezzo  pagato  dall'acquirente  finale al rivenditore, che
          per  gli  apparecchi polifunzionali e' calcolata sul prezzo
          di  un  apparecchio  avente  caratteristiche  equivalenti a
          quelle    della    componente    interna   destinata   alla
          registrazione, ovvero, qualora cio' non fosse possibile, da
          un  importo  fisso  per  apparecchio.  Per  i  supporti  di
          registrazione  audio  e  video,  quali  supporti analogici,
          supporti  digitali,  memorie fisse o trasferibili destinate
          alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso
          e'  costituito  da  una somma commisurata alla capacita' di
          registrazione resa dai medesimi supporti.
              2.  Il  compenso  di  cui al comma 1 e' determinato con
          decreto  del  Ministro per i beni e le attivita' culturali,
          sentito  il  comitato di cui all'art. 190 e le associazioni
          di  categoria  maggiormente  rappresentative dei produttori
          degli  apparecchi  e dei supporti di cui al comma 1. Per la
          determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione
          o   meno   delle   misure   tecnologiche  di  cui  all'art.
          102-quater,  nonche'  della  diversa  incidenza della copia
          digitale  rispetto  alla  copia  analogica.  Il  decreto e'
          sottoposto ad aggiornamento triennale.
              3.  Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel
          territorio  dello  Stato  allo scopo di trarne profitto gli
          apparecchi  e  i  supporti indicati nel comma 1. I predetti
          soggetti  devono  presentare  alla  Societa' italiana degli
          autori  ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione
          dalla  quale  risultino le cessioni effettuate e i compensi
          dovuti,  che  devono essere contestualmente corrisposti. In
          caso   di   mancata   corresponsione   del   compenso,   e'
          responsabile  in  solido  per  il pagamento il distributore
          degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
              4.  La  violazione  degli obblighi di cui al comma 3 e'
          punita  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria pari al
          doppio  del compenso dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o
          di   recidiva,   con   la   sospensione   della  licenza  o
          autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita' commerciale o
          industriale  da  quindici  giorni  a tre mesi ovvero con la
          revoca della licenza o autorizzazione stessa.».
              -  Il  testo  dell'art.  174-ter  della citata legge 22
          aprile  1941,  n.  633,  e  successive modificazioni, e' il
          seguente:
              «Art.  174-ter  -  1.  Chiunque  abusivamente utilizza,
          anche  via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o
          in  parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di
          strumenti   atti  ad  eludere  le  misure  tecnologiche  di
          protezione,  opere  o materiali protetti, oppure acquista o
          noleggia  supporti  audiovisivi, fonografici, informatici o
          multimediali  non conformi alle prescrizioni della presente
          legge,  ovvero  attrezzature, prodotti o componenti atti ad
          eludere   misure  di  protezione  tecnologiche  e'  punito,
          purche'  il  fatto  non  concorra  con  i reati di cui agli
          articoli  171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies,
          171-septies  e  171-octies,  con la sanzione amministrativa
          pecuniaria  di  euro 154 e con le sanzioni accessorie della
          confisca   del   materiale   e   della   pubblicazione  del
          provvedimento   su  un  giornale  quotidiano  a  diffusione
          nazionale.
              2.  In  caso  di  recidiva  o  di  fatto  grave  per la
          quantita'  delle  violazioni  o  delle  copie  acquistate o
          noleggiate, la sanzione amministrativa e' aumentata sino ad
          Euro  1032,00  ed  il fatto e' punito con la confisca degli
          strumenti   e  del  materiale,  con  la  pubblicazione  del
          provvedimento   su   due   o  piu'  giornali  quotidiani  a
          diffusione   nazionale   o   su   uno   o   piu'  periodici
          specializzati  nel settore dello spettacolo e, se si tratta
          di   attivita'   imprenditoriale,   con   la  revoca  della
          concessione    o    dell'autorizzazione    di    diffusione
          radiotelevisiva   o   dell'autorizzazione  per  l'esercizio
          dell'attivita' produttiva o commerciale.
              2-bis.  Chiunque,  in violazione dell'art. 16, diffonde
          al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di
          condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o
          assimilata  protetta dal diritto d'autore, o parte di essa,
          mediante  reti  e  connessioni di qualsiasi genere, ovvero,
          con    le    medesime   tecniche,   fruisce   di   un'opera
          cinematografica  o  parte  di  essa,  e' punito, purche' il
          fatto  non  concorra  con i reati di cui al comma 1, con la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  di euro 1500, nonche'
          con  la  confisca  degli strumenti e del materiale e con la
          pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a
          diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel
          settore dello spettacolo.
              2-ter.  Chiunque  pone  in  essere iniziative dirette a
          promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di
          cui al comma 2-bis e' punito con la sanzione amministrativa
          pecuniaria  di  Euro  2000  e  con  le  sanzioni accessorie
          previste al medesimo comma.».
              -  La  legge  5 febbraio 1992, n. 93, recante: «Norme a
          favore   delle  imprese  fonografiche  e  compensi  per  le
          riproduzioni  private  senza scopo di lucro», e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38.
              -  Il  testo  dell'art.  171-ter  della legge 22 aprile
          1941,  n.  633, e successive modificazioni, come modificato
          dal  decreto-legge  nel  testo  convertito  in legge, e' il
          seguente:
              «Art.  171-ter  - 1. E' punito, se il fatto e' commesso
          per  uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre
          anni  e  con  la  multa  da cinque a trenta milioni di lire
          chiunque per trarne profitto:
                a)   abusivamente  duplica,  riproduce,  trasmette  o
          diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o
          in  parte,  un'opera  dell'ingegno  destinata  al  circuito
          televisivo,  cinematografico, della vendita o del noleggio,
          dischi,  nastri  o  supporti  analoghi  ovvero  ogni  altro
          supporto  contenente  fonogrammi  o  videogrammi  di  opere
          musicali,   cinematografiche  o  audiovisive  assimilate  o
          sequenze di immagini in movimento;
                b)  abusivamente  riproduce,  trasmette o diffonde in
          pubblico,  con  qualsiasi  procedimento,  opere  o parti di
          opere  letterarie,  drammatiche, scientifiche o didattiche,
          musicali  o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche
          se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
                c)  pur  non  avendo  concorso  alla  duplicazione  o
          riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene
          per  la  vendita  o la distribuzione, distribuisce, pone in
          commercio,  concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi
          titolo,  proietta  in  pubblico,  trasmette  a  mezzo della
          televisione  con  qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo
          della  radio,  fa  ascoltare  in pubblico le duplicazioni o
          riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
                d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
          commercio,   vende,  noleggia,  cede  a  qualsiasi  titolo,
          proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della
          televisione   con  qualsiasi  procedimento,  videocassette,
          musicassette,  qualsiasi  supporto  contenente fonogrammi o
          videogrammi   di   opere   musicali,   cinematografiche   o
          audiovisive  o  sequenze di immagini in movimento, od altro
          supporto  per  il  quale  e'  prescritta,  ai  sensi  della
          presente  legge,  l'apposizione  di  contrassegno  da parte
          della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
          privi  del  contrassegno  medesimo o dotati di contrassegno
          contraffatto o alterato;
                e)   in   assenza   di   accordo   con  il  legittimo
          distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un
          servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di
          apparati  atti  alla  decodificazione  di  trasmissioni  ad
          accesso condizionato;
                f)  introduce nel territorio dello Stato, detiene per
          la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede
          in    noleggio,   cede   a   qualsiasi   titolo,   promuove
          commercialmente,   installa   dispositivi   o  elementi  di
          decodificazione  speciale  che  consentono  l'accesso ad un
          servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
                f-bis)   fabbrica,   importa,   distribuisce,  vende,
          noleggia,  cede  a  qualsiasi  titolo,  pubblicizza  per la
          vendita  o  il  noleggio,  o detiene per scopi commerciali,
          attrezzature,  prodotti  o componenti ovvero presta servizi
          che  abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di
          eludere   efficaci  misure  tecnologiche  di  cui  all'art.
          102-quater    ovvero   siano   principalmente   progettati,
          prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere
          possibile  o  facilitare l'elusione di predette misure. Fra
          le  misure  tecnologiche  sono comprese quelle applicate, o
          che  residuano,  a  seguito  della  rimozione  delle misure
          medesime   conseguentemente  a  iniziativa  volontaria  dei
          titolari  dei  diritti  o  ad accordi tra questi ultimi e i
          beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
          provvedimenti      dell'autorita'      amministrativa     o
          giurisdizionale;
                lettera   g)  mancante  (non  introdotta  da  decreto
          legislativo 9 aprile 2003, n. 68).
                h)  abusivamente  rimuove  o  altera  le informazioni
          elettroniche   di   cui   all'art.   102-quinquies,  ovvero
          distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per
          radio  o  per  televisione, comunica o mette a disposizione
          del  pubblico  opere  o  altri materiali protetti dai quali
          siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
          stesse.
            2.  E'  punito  con la reclusione da uno a quattro anni e
          con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
                a)   riproduce,   duplica,   trasmette   o   diffonde
          abusivamente,  vende o pone altrimenti in commercio, cede a
          qualsiasi  titolo  o  importa  abusivamente oltre cinquanta
          copie  o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e
          da diritti connessi;
                a-bis)   in   violazione  dell'art.  16,  per  trarne
          profitto,  comunica  al pubblico immettendola in un sistema
          di  reti  telematiche,  mediante  connessioni  di qualsiasi
          genere,   un'opera   dell'ingegno   protetta   dal  diritto
          d'autore, o parte di essa;
                b)  esercitando in forma imprenditoriale attivita' di
          riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,
          importazione  di  opere  tutelate dal diritto d'autore e da
          diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal
          comma 1;
                c)  promuove o organizza le attivita' illecite di cui
          al comma 1.
              3.  La  pena e' diminuita se il fatto e' di particolare
          tenuita'.
              4.  La  condanna per uno dei reati previsti nel comma 1
          comporta:
                a)  l'applicazione  delle pene accessorie di cui agli
          articoli 30 e 32-bis del codice penale;
                b)  la  pubblicazione  della  sentenza  in uno o piu'
          quotidiani,  di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in
          uno o piu' periodici specializzati;
                c)  la  sospensione  per  un periodo di un anno della
          concessione  o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva
          per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale.
              5.   Gli   importi  derivanti  dall'applicazione  delle
          sanzioni  pecuniarie  previste  dai  precedenti  commi sono
          versati  all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per
          i  pittori  e  scultori,  musicisti,  scrittori  ed  autori
          drammatici.».
              - Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante:
          «Attuazione  della  direttiva  2000/31/CE relativa a taluni
          aspetti    giuridici    dei    servizi    della    societa'
          dell'informazione  nel  mercato  interno,  con  particolare
          riferimento  al commercio elettronico», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.
              -  Il  testo  degli articoli 14, 15, 16 e 17 del citato
          decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e' il seguente:
              «Art.  14  (Responsabilita'  nell'attivita' di semplice
          trasporto  -  Mere  conduit).  - 1. Nella prestazione di un
          servizio  della  societa' dell'informazione consistente nel
          trasmettere,  su  una  rete  di comunicazione, informazioni
          fornite  da  un destinatario del servizio, o nel fornire un
          accesso  alla  rete  di comunicazione, il prestatore non e'
          responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
                a) non dia origine alla trasmissione;
                b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
                c)   non  selezioni  ne'  modifichi  le  informazioni
          trasmesse.
              2.  Le  attivita'  di  trasmissione  e  di fornitura di
          accesso  di  cui  al  comma  1  includono la memorizzazione
          automatica,  intermedia  e  transitoria  delle informazioni
          trasmesse,   a   condizione  che  questa  serva  solo  alla
          trasmissione  sulla  rete  di  comunicazione  e  che la sua
          durata  non  ecceda  il  tempo ragionevolmente necessario a
          tale scopo.
              3.  L'autorita'  giudiziaria  o  quella amministrativa,
          avente  funzioni  di  vigilanza, puo' esigere, anche in via
          d'urgenza,   che   il   prestatore,   nell'esercizio  delle
          attivita'  di  cui  al comma 2, impedisca o ponga fine alle
          violazioni commesse.
              «Art.    15    (Responsabilita'    nell'attivita'    di
          memorizzazione   temporanea   -   caching).   -   1.  Nella
          prestazione     di     un     servizio    della    societa'
          dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete
          di  comunicazione,  informazioni fornite da un destinatario
          del  servizio,  il  prestatore  non  e'  responsabile della
          memorizzazione  automatica, intermedia e temporanea di tali
          informazioni  effettuata  al  solo  scopo  di  rendere piu'
          efficace  il successivo inoltro ad altri destinatari a loro
          richiesta, a condizione che:
                a) non modifichi le informazioni;
                b) si   conformi  alle  condizioni  di  accesso  alle
          informazioni;
                c) si  conformi  alle  norme  di  aggiornamento delle
          informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e
          utilizzato dalle imprese del settore;
                d) non  interferisca  con  l'uso lecito di tecnologia
          ampiamente   riconosciuta  e  utilizzata  nel  settore  per
          ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
                e) agisca  prontamente  per rimuovere le informazioni
          che  ha  memorizzato,  o  per  disabilitare  l'accesso, non
          appena  venga  effettivamente a conoscenza del fatto che le
          informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano
          inizialmente  sulla  rete o che l'accesso alle informazioni
          e'  stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale
          o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o
          la disabilitazione.
              2.  L'autorita'  giudiziaria  o  quella  amministrativa
          aventi  funzioni  di  vigilanza  puo' esigere, anche in via
          d'urgenza,   che   il   prestatore,   nell'esercizio  delle
          attivita'  di  cui  al comma 1, impedisca o ponga fine alle
          violazioni commesse.
              «Art.    16    (Responsabilita'    nell'attivita'    di
          memorizzazione  di  informazioni  -  hosting).  -  1. Nella
          prestazione     di     un     servizio    della    societa'
          dell'informazione,   consistente  nella  memorizzazione  di
          informazioni  fornite  da  un destinatario del servizio, il
          prestatore   non   e'   responsabile   delle   informazioni
          memorizzate  a richiesta di un destinatario del servizio, a
          condizione che detto prestatore:
                a) non  sia effettivamente a conoscenza del fatto che
          l'attivita'  o  l'informazione  e'  illecita  e, per quanto
          attiene  ad  azioni  risarcitorie,  non  sia al corrente di
          fatti  o  di circostanze che rendono manifesta l'illiceita'
          dell'attivita' o dell'informazione;
                b) non   appena   a  conoscenza  di  tali  fatti,  su
          comunicazione    delle    autorita'    competenti,   agisca
          immediatamente   per   rimuovere   le  informazioni  o  per
          disabilitarne l'accesso.
              2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          se  il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o
          il controllo del prestatore.
              3.  L'autorita'  giudiziaria  o  quella  amministrativa
          competente  puo'  esigere,  anche  in via d'urgenza, che il
          prestatore,  nell'esercizio delle attivita' di cui al comma
          1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
              «Art.    17    (Assenza    dell'obbligo   generale   di
          sorveglianza).  -  1.  Nella prestazione dei servizi di cui
          agli   articoli 14,   15   e   16,  il  prestatore  non  e'
          assoggettato  ad  un obbligo generale di sorveglianza sulle
          informazioni  che  trasmette o memorizza, ne' ad un obbligo
          generale  di  ricercare attivamente fatti o circostanze che
          indichino la presenza di attivita' illecite.
              2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14,
          15 e 16, il prestatore e' comunque tenuto:
                a) ad informare senza indugio l'autorita' giudiziaria
          o  quella  amministrativa  avente  funzioni  di  vigilanza,
          qualora   sia   a   conoscenza   di  presunte  attivita'  o
          informazioni  illecite  riguardanti un suo destinatario del
          servizio della societa' dell'informazione;
                b) a   fornire   senza  indugio,  a  richiesta  delle
          autorita'  competenti,  le informazioni in suo possesso che
          consentano  l'identificazione  del  destinatario  dei  suoi
          servizi  con  cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al
          fine di individuare e prevenire attivita' illecite.
              3.   Il   prestatore  e'  civilmente  responsabile  del
          contenuto  di  tali  servizi  nel  caso  in  cui, richiesto
          dall'autorita' giudiziaria o amministrativa avente funzioni
          di   vigilanza,  non  ha  agito  prontamente  per  impedire
          l'accesso  a  detto  contenuto,  ovvero  se,  avendo  avuto
          conoscenza  del carattere illecito o pregiudizievole per un
          terzo  del  contenuto  di  un  servizio  al  quale assicura
          l'accesso,  non  ha  provveduto  ad  informarne l'autorita'
          competente.».
              -  Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo
          9 aprile 2003, n. 70, e' il seguente:
              «Art.   21   (Sanzioni).   -  1.  Salvo  che  il  fatto
          costituisca reato, le violazioni di cui agli articoli 7, 8,
          9,  10  e 12  sono  punite con il pagamento di una sanzione
          amministrativa pecuniaria da Euro 103 a Euro 10.000.
              2.  Nei  casi  di  particolare  gravita'  o di recidiva
          i limiti  minimo e massimo della sanzione indicata al comma
          1 sono raddoppiati.
              3.  Le  sanzioni  sono  applicate  ai sensi della legge
          24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in
          ordine  ai  poteri  di accertamento degli ufficiali e degli
          agenti  di  polizia  giudiziaria  dall'art. 13 della citata
          legge  24 novembre  1981,  n.  689,  all'accertamento delle
          violazioni  provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi
          di  polizia  amministrativa.  Il  rapporto  di accertamento
          delle  violazioni  di  cui  al  comma  1  e'  presentato al
          Ministero delle attivita' produttive, fatta salva l'ipotesi
          di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
              -   Il  testo  dell'art.  39  del  decreto  legislativo
          9 aprile  2003,  n. 68, recante «Attuazione della direttiva
          2001/29/CE   sull'armonizzazione   di  taluni  aspetti  del
          diritto  d'autore  e  dei  diritti  connessi nella societa'
          dell'informazione»,  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          14 aprile   2003,   n.   87,  supplemento  ordinario,  come
          modificato  dal  decreto-legge  nel testo convertito, e' il
          seguente:
              «Art.  39.  1.  Il  compenso di cui all'art. 71-septies
          della  legge  22 aprile  1941,  n.  633, e' fissato fino al
          31 dicembre   2005,  e  comunque  fino  all'emanazione  del
          decreto  di cui allo stesso art. 71-septies, nelle seguenti
          misure:
                a) supporti  audio  analogici: Euro 0,23 per ogni ora
          di registrazione;
                b) supporti  audio digitali dedicati, quali minidisc,
          CD-R   audio   e   CD-RW   audio:  Euro  0,29  per  ora  di
          registrazione.  Il  compenso e' aumentato proporzionalmente
          per i supporti di durata superiore;
                c) supporti   digitali   non  dedicati,  idonei  alla
          registrazione  di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati:
          Euro 0,23 per 650 megabyte;
                d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o
          trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3
          e analoghi: Euro 0,36 per ogni gigabyte;
                e) supporti  video  analogici: Euro 0,29 per ciascuna
          ora di registrazione;
                f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R
          video  e  DVD-RW video: Euro 0,29 per ora, pari a Euro 0,87
          per  un  supporto con una capacita' di registrazione di 180
          minuti.  Il  compenso  e' aumentato proporzionalmente per i
          supporti di durata superiore;
                g) supporti  digitali  idonei  alla  registrazione di
          fonogrammi  e  videogrammi,  quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW:
          Euro  0,87  per  4,7  gigabyte.  Il  compenso  e' aumentato
          proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
                h) apparecchi     esclusivamente    destinati    alla
          registrazione  analogica  o digitale audio o video: tre per
          cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore;
                h-bis)   apparecchi   esclusivamente  destinati  alla
          masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato
          alla  masterizzazione: tre per cento dei relativi prezzi di
          listino al rivenditore.».