Art. 3.
          Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura
                  e dello spettacolo «Arcus S.p.a.»
  1.  In  attesa  dell'adozione  del  regolamento di cui all'art. 60,
comma  4,  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentito il Ministro per i beni e le
attivita'  culturali,  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  individua i limiti di impegno di cui
all'art.  13,  comma  1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi
agli  esercizi  finanziari  2003  e  2004,  sui  quali  va  calcolata
l'aliquota del tre per cento prevista dall'art. 60 della citata legge
n.  289  del 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
alle  conseguenti  variazioni  di  bilancio in termini di residui, di
competenza e di cassa.
  2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per
i  beni  e  le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'  approvato  il programma degli
interventi  da  finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1.
Tale  programma  puo'  ricomprendere  anche interventi a favore delle
attivita'  culturali  e dello spettacolo. (( Il Ministro per i beni e
le  attivita'  culturali  presenta  al Parlamento una relazione sugli
interventi realizzati ai sensi del presente comma. ))
  3.  Con  apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui
al  comma 1, tra la Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura
e  dello  spettacolo  «Arcus  S.p.a.», ed i Ministeri per i beni e le
attivita'  culturali  e  delle  infrastrutture  e dei trasporti, sono
disciplinati  i  criteri  e  le  modalita' per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 2.
  4.  All'art.  10,  comma  6,  della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e
successive  modificazioni,  dopo  le parole: Ministro per i beni e le
attivita'  culturali, sono inserite le seguenti: , di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».
          Riferimenti normativi.
              -  Il  testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002,
          n.  289,  recante:  «Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria  2003)»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          31 dicembre 2002, n. 305, S.O., e' il seguente:
              «Art.  60  (Finanziamento  degli  investimenti  per  lo
          sviluppo).  -  1.  Gli  stanziamenti  del fondo per le aree
          sottoutilizzate  di  cui  all'art.  61 della presente legge
          nonche'  le  risorse del fondo unico per gli incentivi alle
          imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,   limitatamente   agli   interventi  territorializzati
          rivolti  alle  aree  sottoutilizzate  e  segnatamente  alle
          autorizzazioni  di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre
          1992,  n.  415,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 dicembre  1992,  n. 488, e alle disponibilita' assegnate
          agli  strumenti  di  programmazione  negoziata,  in fase di
          regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal
          CIPE,  presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
          in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata
          esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di
          cui  sopra  e  ricadenti  nelle aree sottoutilizzate di cui
          all'art.   61   della  presente  legge,  e'  effettuata  in
          relazione  rispettivamente  allo  stato di attuazione degli
          interventi  finanziati,  alle esigenze espresse dal mercato
          in  merito  alle  singole  misure  di incentivazione e alla
          finalita'  di  accelerazione della spesa in conto capitale.
          Per    assicurare    l'accelerazione    della    spesa   le
          amministrazioni  centrali  e le regioni presentano al CIPE,
          sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai
          sensi  del comma 2, gli interventi candidati, indicando per
          ciascuno  di essi i risultati economico-sociali attesi e il
          cronoprogramma  delle  attivita' e di spesa. Gli interventi
          finanziabili   sono   attuati   nell'ambito  e  secondo  le
          procedure  previste  dagli Accordi di programma quadro. Gli
          interventi   di   accelerazione   da  realizzare  nel  2004
          riguarderanno   prioritariamente   i   settori   sicurezza,
          trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.
              2.  Il  CIPE informa semestralmente il Parlamento delle
          operazioni  effettuate  in  base  al  comma 1. A tal fine i
          soggetti  gestori delle diverse forme di intervento, con la
          medesima   cadenza,   comunicano   al  CIPE  i  dati  sugli
          interventi  effettuati,  includenti  quelli  sulla relativa
          localizzazione,  e sullo stato complessivo di impiego delle
          risorse assegnate.
              3.  Presso  il  Ministero delle attivita' produttive e'
          istituito  un apposito fondo in cui confluiscono le risorse
          del  fondo  unico  per  gli  incentivi  alle imprese di cui
          all'art.  52  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, con
          riferimento   alle   autorizzazioni  di  spesa  di  cui  al
          decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, le
          disponibilita'  assegnate alla programmazione negoziata per
          patti   territoriali,   contratti  d'area  e  contratti  di
          programma,  nonche'  le  risorse  che gli siano allocate in
          attuazione  del  comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le
          economie  derivanti  da  provvedimenti  di  revoca totale o
          parziale  degli interventi citati, nonche' quelle di cui al
          comma  6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli
          oneri   relativi  al  funzionamento  dell'Istituto  per  la
          promozione  industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della
          legge  5 marzo  2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le
          attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni
          di  spesa  di  cui  al  fondo istituito dal presente comma,
          gravano  su  detto  fondo. A tal fine provvede, con proprio
          decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
              4.  Il  3  per cento degli stanziamenti previsti per le
          infrastrutture  e' destinato alla spesa per la tutela e gli
          interventi  a  favore dei beni e delle attivita' culturali.
          Con  regolamento  del  Ministro  per  i beni e le attivita'
          culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, di concerto con il Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definiti i
          criteri  e  le  modalita'  per l'utilizzo e la destinazione
          della quota percentuale di cui al precedente periodo.
              5.  Ai  fini  del  riequilibrio  socio-economico  e del
          completamento  delle  dotazioni infrastrutturali del Paese,
          nell'ambito  del programma di infrastrutture strategiche di
          cui  alla  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  puo' essere
          previsto   il   rifinanziamento  degli  interventi  di  cui
          all'art.  145,  comma  21, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388.
              6.  Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002
          relative  alle  istruttorie  dei  patti  territoriali e dei
          contratti   d'area,   nonche'   per  quelle  di  assistenza
          tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero
          delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i
          compensi  previsti  dalle convenzioni a suo tempo stipulate
          dal  Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
          somme  disponibili  in  relazione  a  quanto previsto dalle
          Del.CIPE  17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001,
          n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
          n.  125  del  31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
          Ministero    delle   attivita'   produttive   e'   altresi'
          autorizzato,  aggiornando  le  condizioni operative per gli
          importi  previsti  dalle  convenzioni,  a stipulare con gli
          stessi  soggetti  contratti  a  trattativa  privata  per il
          completamento   delle   attivita'   previste  dalle  stesse
          convenzioni.».
              - Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto
          2002,   n.   166,  recante:  «Disposizioni  in  materia  di
          infrastrutture  e  trasporti»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, S.O., e' il seguente:
              «1.  Per  la  progettazione e realizzazione delle opere
          strategiche  di preminente interesse nazionale, individuate
          in    apposito    programma    approvato    dal    Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e
          per  le  attivita'  di  istruttoria  e  monitoraggio  sulle
          stesse,  nonche'  per  opere  di captazione ed adduzione di
          risorse   idriche   necessarie   a   garantire  continuita'
          dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del
          Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono
          autorizzati  limiti di impegno quindicennali di 193.900.000
          euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e
          di  109.400.000  euro per l'anno 2004. Le predette risorse,
          che,   ai   fini   del  soddisfacimento  del  principio  di
          addizionalita',  devono  essere destinate, per almeno il 30
          per  cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti
          da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici,
          comunitari  e  privati  allo scopo disponibili. Con decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o
          ad  effettuare  altre  operazioni  finanziarie e le quote a
          ciascuno   assegnate,   sono   stabilite  le  modalita'  di
          erogazione  delle  somme dovute dagli istituti finanziatori
          ai  mutuatari  e le quote da utilizzare per le attivita' di
          progettazione,  istruttoria  e  monitoraggio.  Le somme non
          utilizzate   dai   soggetti   attuatori  al  termine  della
          realizzazione  delle  opere  sono  versate  all'entrata del
          bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, ad apposito
          capitolo   da  istituire  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti per gli
          interventi di cui al presente articolo.».
              -  Il  testo  del  comma  6,  dell'art.  10 della legge
          8 ottobre  1997,  n.  352,  recante  «Disposizioni sui beni
          culturali»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre
          1997,  n.  243, S.O., come modificato dal decreto-legge nel
          testo convertito in legge, e' il seguente:
              «6.  Il  consiglio di amministrazione della Societa' e'
          composto  da sette membri, compreso il presidente, nominati
          con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
          e  dei  trasporti.  Tre  dei  componenti del consiglio sono
          nominati  su  proposta  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze.  Il  presidente  e' nominato sentite le competenti
          Commissioni  permanenti  della  Camera  dei  deputati e del
          Senato della Repubblica.».