IL DIRETTORE CENTRALE
                per l'autotrasporto di persone e cose
  Visto  il  regolamento  (CEE) n. 3118/93 del Consiglio che fissa le
condizioni  per  l'ammissione  di  vettori non residenti ai trasporti
nazionali di merci su strada in uno Stato membro, come modificato dal
regolamento (CE) n. 484/2000 del Consiglio;
  Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2004, prot.3703/80, che
disciplina l'attivita' di cabotaggio stradale in via transitoria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' europea o
dell'Accordo   Spazio   Economico  Europeo,  che  effettuano,  quando
ammesso,  attivita' di cabotaggio stradale sul territono italiano per
autotrasporto  di  cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE)
n.   3118/93,   possono   utilizzare   ciascun   veicolo  in  propria
disponibilita'  per  lo  svolgimento  di tale attivita' per un numero
totale  di  giorni  non  superiore  a  15  nell'arco  di  un  mese di
calendario e comunque per non piu' di 5 giorni consecutivi.