IL DIRETTORE CENTRALE per l'autotrasporto di persone e cose Visto il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro, come modificato dal regolamento (CE) n. 484/2000 del Consiglio; Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2004, prot.3703/80, che disciplina l'attivita' di cabotaggio stradale in via transitoria; Decreta: Art. 1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' europea o dell'Accordo Spazio Economico Europeo, che effettuano, quando ammesso, attivita' di cabotaggio stradale sul territono italiano per autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilita' per lo svolgimento di tale attivita' per un numero totale di giorni non superiore a 15 nell'arco di un mese di calendario e comunque per non piu' di 5 giorni consecutivi.