Art. 2. Le imprese stabilite in Italia che effettuano, quando ammesso, attivita' di cabotaggio stradale nell'ambito della Comunita' europea o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo per autotrasporto di cose in conto terzi, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilita' per lo svolgimento di tale attivita' per un numero totale di giorni, in ciascuno Stato ospitante, non superiore a 15 nell'arco di un mese di calendario e, comunque, per non piu' di 5 giorni consecutivi.