Art. 2.
  Le  imprese  stabilite  in  Italia  che effettuano, quando ammesso,
attivita'  di cabotaggio stradale nell'ambito della Comunita' europea
o  dell'Accordo  sullo  Spazio Economico Europeo per autotrasporto di
cose  in  conto  terzi, possono utilizzare ciascun veicolo in propria
disponibilita'  per  lo  svolgimento  di tale attivita' per un numero
totale  di  giorni,  in  ciascuno Stato ospitante, non superiore a 15
nell'arco  di  un  mese  di calendario e, comunque, per non piu' di 5
giorni consecutivi.