Art. 3. Le imprese di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno l'obbligo di conservare a bordo del veicolo il libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato 1 del presente decreto, in cui devono essere registrati i viaggi di cabotaggio stradale effettuati.