Art. 3.
  Le  imprese  di  cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno
l'obbligo di conservare a bordo del veicolo il libretto dei resoconti
dei  trasporti  di  cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in
conto terzi, le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato 1 del
presente  decreto,  in  cui  devono  essere  registrati  i  viaggi di
cabotaggio stradale effettuati.