Art. 4.
Competenze   di  base  nelle  discipline  informatiche  con  relativa
                           certificazione

  1.  Ai  beneficiari e' assicurata la possibilita' di accedere ad un
percorso formativo in grado di conferire una competenza di base nelle
discipline  informatiche, al termine del quale, previo superamento di
verifiche    di   apprendimento,   viene   rilasciata   la   relativa
certificazione   da  parte  di  un  soggetto  abilitato,  individuato
mediante   apposita   selezione   da   parte   del  Dipartimento  per
l'innovazione e le tecnologie nel rispetto della normativa vigente.
  2. Tutte le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo
gravano   sul   Fondo,  fatta  eccezione  per  quelle  a  carico  dei
beneficiari   per   l'iscrizione  al  percorso  formativo.  Il  costo
dell'iscrizione  e'  stabilito  nella convenzione da stipulare tra il
Dipartimento  per  l'innovazione e le tecnologie e il vincitore della
selezione di cui al comma 1.
  3.   I  beneficiari  possono  aderire  al  Progetto,  relativamente
all'incentivo di cui al comma 1, entro e non oltre un anno dalla data
di  pubblicazione  dei  risultati  della selezione di cui allo stesso
comma.  Al  fine  del  superamento  delle  verifiche di apprendimento
previste  dal  percorso formativo sono concessi ulteriori sei mesi di
tempo a decorrere dal termine ultimo per l'iscrizione.