Art. 5. Attivita' del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e degli organismi esterni di collaborazione 1. Per la realizzazione del Progetto secondo le modalita' stabilite dal presente decreto il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si avvale, previa stipula di apposite convenzioni sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, della collaborazione a titolo oneroso di SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e di societa' Poste Italiane S.p.a. per quanto concerne: a) la predisposizione dell'elenco dei nominativi dei beneficiari, corredato dei relativi dati necessari per l'attuazione del Progetto; b) la realizzazione delle procedure informatizzate necessarie all'assegnazione del PIN, al riconoscimento della posizione comprovante la tipologia dell'attivita' commerciale del rivenditore, nonche' all'esercizio del controllo e del monitoraggio del Progetto; c) la predisposizione e il recapito delle lettere ai beneficiari; d) il rimborso ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell'art. 3, comma 4; e) la realizzazione e la gestione delle sezioni del sito necessarie allo svolgimento del Progetto; f) l'organizzazione e la gestione di un centro di servizi (contact center) al fine di soddisfare le richieste dei soggetti di cui all'art. 2, comma 5. 2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, inoltre: a) ad attivare un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa; b) effettuare il controllo sistematico ed il monitoraggio dell'andamento del progetto, in relazione agli obiettivi da raggiungere; c) provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4.