Art. 5.
Attivita'  del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e degli
                 organismi esterni di collaborazione

  1. Per la realizzazione del Progetto secondo le modalita' stabilite
dal   presente   decreto  il  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie  si avvale, previa stipula di apposite convenzioni sentito
il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, della collaborazione a
titolo oneroso di SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e di
societa' Poste Italiane S.p.a. per quanto concerne:
    a) la predisposizione dell'elenco dei nominativi dei beneficiari,
corredato dei relativi dati necessari per l'attuazione del Progetto;
    b) la  realizzazione  delle  procedure  informatizzate necessarie
all'assegnazione   del   PIN,   al   riconoscimento  della  posizione
comprovante  la tipologia dell'attivita' commerciale del rivenditore,
nonche' all'esercizio del controllo e del monitoraggio del Progetto;
    c) la predisposizione e il recapito delle lettere ai beneficiari;
    d) il  rimborso  ai  rivenditori  dei  crediti  maturati ai sensi
dell'art. 3, comma 4;
    e) la   realizzazione  e  la  gestione  delle  sezioni  del  sito
necessarie allo svolgimento del Progetto;
    f) l'organizzazione  e  la  gestione  di  un  centro  di  servizi
(contact  center)  al fine di soddisfare le richieste dei soggetti di
cui all'art. 2, comma 5.
  2.  Il  Dipartimento  per  l'innovazione  e le tecnologie provvede,
inoltre:
    a) ad   attivare   un  piano  di  comunicazione  ed  informazione
finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;
    b) effettuare   il   controllo  sistematico  ed  il  monitoraggio
dell'andamento   del   progetto,   in  relazione  agli  obiettivi  da
raggiungere;
    c) provvedere   a   quanto   necessario  per  l'attuazione  delle
disposizioni di cui all'art. 4.