Art. 10.
                          Entrata in vigore
  1. Il  presente  decreto  e' inviato all'organo di controllo per la
registrazione, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara'   applicabile   a   partire   dal   sessantesimo  giorno  dalla
pubblicazione stessa.
    Roma, 4 giugno 2004
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 55