Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per la registrazione, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' applicabile a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione stessa. Roma, 4 giugno 2004 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 55