Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «regolamento», il Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002; b) «decreto» il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 29 aprile 2004; c) «frantoio» l'impresa che esercita l'attivita' di molitura delle olive; d) «impresa» l'impresa di condizionamento riconosciuta a cui e' stato rilasciato il codice identificativo alfanumerico previsto dall'art. 9, comma 2, del regolamento, ai fini della designazione dell'origine degli oli di oliva vergini di cui all'art. 4 del regolamento stesso; e) «stabilimento» l'impresa che esercita l'attivita' di confezionamento in genere; f) «esercizio commerciale» impresa che esercita in qualsiasi forma il commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari compreso l'olio commestibile; g) «ispettorato» gli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio.