Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «regolamento»,   il   Regolamento   (CE)  n.  1019/2002  della
Commissione del 13 giugno 2002;
    b) «decreto»  il decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali 29 aprile 2004;
    c) «frantoio»  l'impresa  che  esercita  l'attivita'  di molitura
delle olive;
    d) «impresa»  l'impresa  di condizionamento riconosciuta a cui e'
stato  rilasciato  il  codice  identificativo  alfanumerico  previsto
dall'art.  9,  comma 2,  del  regolamento, ai fini della designazione
dell'origine  degli  oli  di  oliva  vergini  di  cui  all'art. 4 del
regolamento stesso;
    e) «stabilimento»   l'impresa   che   esercita   l'attivita'   di
confezionamento in genere;
    f) «esercizio  commerciale»  impresa  che  esercita  in qualsiasi
forma  il  commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari compreso
l'olio commestibile;
    g) «ispettorato»  gli uffici periferici dell'Ispettorato centrale
repressione frodi competenti per territorio.